Linee Guida per la definizione di Percorsi Formativi conformi agli standard EQF e ECVET:
Lo Standard SF/TAECF
– Ver. 1.2

Progetto TAS

Premessa: I contenuti di questo documento costituiscono un estratto di quanto presentato nel volume: Quadro delle Competenze del Turismo, delle Arti e dello Spettacolo: “Tourism, Arts and  Entertainment Competence Framework (TAECF)” di Ignazio Caloggero ed edito dal Centro Studi Helios (ISBN: 9788832060058) a cui si rimanda per i dettagli. Il volume suddetto è disponibile gratuitamente per tutti i partner del progetto TAS “Turismo Arte e Spettacolo” che ne faranno richiesta.

Il Quadro TAECF è stato implementato in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework – EQF), alla Raccomandazione 2009/C 155/02 (Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale -ECVET) e al modello e-CF 3.0 (European e-Competence Framework) per le parti applicabili. Il volume descrive le strutture e le metodologie usate per l’implementazione del TAECF e due standard di riferimento ad esso collegati:

  • SP/TAECF: Standard Professionale (SP) utilizzato per la costruzione o ridefinizione di profili professionali basati sul Quadro TAECF e relativo alle professioni non regolamentate riferibile ai settori turistici, dell’arte e dello spettacolo. Lo schema, almeno nelle linee di principio, può comunque essere utilizzato anche per altre professioni.
  • SF/TAECF: Standard Formativo (SF) utilizzato per la descrizione di percorsi formativi basati sul Quadro TAECF ma che può essere utilizzato per qualsiasi percorso formativo relativo ad Apprendimenti Formali e Non Formali.

Le presenti Linee Guida vogliono offrire un contributo sulle modalità di applicazione dello Standard SF/TAECF e sono state adottate dall’Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali (AIPTOC) al fine di riconoscere i percorsi formativi che possono concorrere per l’inserimento nei registri interni AIPTOC o per il riconoscimento dei Percorsi Formativi di Formazione Permanente (PFPTC) per i professionisti dei settore turistico, artistico e  dello spettacolo ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi previsti dalla legge 4/2013.

Lo standard SF/TAECF definisce in modo formale i requisiti di conoscenza, abilità e competenze (KSC- Knowledge, Skills and Competences) nonché degli strumenti di valutazione dei risultati dell’apprendimento e della qualità formativa. Tale standard è inoltre riconosciuto dal Centro Studi Helios ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle competenze del Turismo, dell’Arte e dello Spettacolo (ECTAS).

Le presenti linee guida possono essere applicate sia a corsi di lunga durata e professionalizzanti, sia a corsi brevi relativi alla’acquisizione di specifiche competenze o di aggiornamento.

  • Corsi Professionalizzanti (Competenze Complesse): è il caso di percorsi formativi, in genere di media e lunga durata, che mirano a fornire le competenze per svolgere determinate professioni);
  • Corsi Base (Competenze Tematiche): è il caso di corsi brevi o di aggiornamento mirati a fornire/migliorare singole competenze si specifici argomenti.

Di norma un percorso formativo professionalizzante è costituito da un insieme di Unità Didattiche (o materie) ognuna delle quali è mirata a fornire una o più competenze tematiche.

I Vantaggi nella definizione di percorsi formativi conformi allo standard SF/TAECF.

I Vantaggi principali nell’applicare lo standard SF/TAECF derivano dal fatto che tale standard è conforme al Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework – EQF), alla Raccomandazione 2009/C 155/02 (Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale -ECVET) e conseguentemente:

  • Risultati dell’Apprendimento. Permette di definire percorsi formativi in termini di risultati dell’apprendimento, che indichino precisamente che cosa conosce ed è in grado di fare chi è in possesso dell’attestato finale rilasciato alla fine del percorso di formazione
  • Trasparenza e Riconoscibilità. Garantisce un maggiore trasparenza, riconoscibilità dei contenuti e dei risultati dell’apprendimento
  • Linguaggio Comune. Utilizzo di un linguaggio comune che facilita il mutuo riconoscimento di percorsi formativi tra le parti interessate
  • Armonizzazione a Standard Internazionali. Armonizzazione e uniformità a standard internazionali riconosciuti dei percorsi formativi per le professioni non regolamentate
  • Flessibilità. Permette di definire percorsi formativi flessibili
  • Trasferimento delle Competenze. Il trasferimento di unità capitalizzabili consente ad una persona di far valere le competenze acquisite anche quando l’interessato cambia il suo percorso di apprendimento o di specializzazione professionale
  • Collegamento tra Apprendimento Formale e Non Formale. Permette di favorire un collegamento migliore tra l’apprendimento formale, non formale e informale
  • Collegamento tra Mondo del Lavoro e Mondo della Formazione. L’integrazione con lo standard professionale SP/TAECF permette di favorire un collegamento migliore tra mondo del lavoro (compiti) e mondo della formazione (risultati dell’apprendimento)

1.     Scopo e Campo di Applicazione.

Scopo delle presenti Linee Guida è illustrare le modalità di applicazione dello standard SF/TAECF.

Tale standard può essere utilizzato per la descrizione di percorsi formativi basati sul quadro TAECF relativo alle professioni non regolamentate appartenenti settore turistico, dell’arte e dello spettacolo ma possono essere adatte a qualsiasi settore professionale e per qualsiasi tipo di apprendimento (Formale e Non Formale).

2. Riferimenti Normativi e Bibliografia di riferimento

Le seguenti linee guida si basano, per alcuni argomenti, su una serie di documenti, anche di tipo normativo e tecnico che può essere utile consultare per ulteriori per approfondimenti.

  1. Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
  2. Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
  3. Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni
  4. Raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2017 (European Qualification Framework – EQF), che abbroga la precedente raccomandazione del 23 aprile 2008
  5. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) – (2009/C 155/02).
  6. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale
  7. Sistema europeo per l’accumulazione ed il trasferimento dei crediti (ECTS): Guida per l’utente 2015
  8. Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (2012/C 398/01)
  9. Linee guida europee per la convalida dell’apprendimento non formale e informale – Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale (CEDEFOP) – 2016
  10. Decreto MLPS – MIUR 08/01/2018 “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”
  11. Sistema europeo per l’accumulazione e il trasferimento di crediti (ECTS)   Guida per l’utente, 2009)
  12. UNI 11697:2017: “Attività professionali non regolamentate – Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”.
  13. UNI 11506: Attività professionali non regolamentate – Figure Professionali operanti nel settore ICT – Requisiti per la valutazione e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze per i profili professionali ICT basati sul modello e-CF
  14. UNI 11621-1 “Metodologia per la costruzione di profili professionali basati sul sistema e-CF” a sua volta ripreso dal CWA 16458 predisposto dal CEN Workshop Agreement. Il modello, pur essendo stato sviluppato per i profili ICT, ha il vantaggio che può essere applicato in qualsiasi settore.
  15. Decreto Presidente della Repubblica 212 del 8 luglio 2005 – Ordinamenti didattici AFAM
  16. Decreto 22 ottobre 2004, n.270 – Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
  17. Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell’art.4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92
  18. Usare i risultati dell’Apprendimento. Sere del Quadro delle Qualificazioni: Nota 4. edito dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea, © Unione Europea, 2011. Traduzione del 2014 a cura di ISFOL
  19. Un nuovo Quadro per le Competenze Turistiche: “Tourism Competence Framework (TCF)” di Ignazio Caloggero. Edizioni Centro Studi Helios. ISBN: 9788832060010
  20. Qualità, Modelli Operativi e Competitività dell’Offerta Turistica (Ed. 2019) di Ignazio Caloggero. Edizioni Centro Studi Helios ISBN: 9788832060034
  21. Documento online: Quadro delle Competenze del Turismo, delle Arti e dello Spettacolo: “Tourism, Arts and  Entertainment Competence Framework (TAECF)” .
  22. GUIDA CEN 14
  23. Bloom, B.S. (Ed.), Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H. and Krathwohl, D.R. Taxonomy of Educational Objectives: Handbook 1: Cognitive Domain. (1956)
  24. Anderson, L.W., Krathwohl, D.R. (Eds.) A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. (2001)

3. Termini e Definizioni

Si rimanda per i dettagli al volume citato, di seguito alcune delle principali definizioni utili a comprendere le Linee Guida.

Conoscenze (Knowledge)
Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche (Allegato 1 EQF).

Abilità (Skills)
Capacità di applicare le conoscenze e di usare il know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi.
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti); (Allegato 1 EQF)

Competenza (Competence)
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.
(Allegato 1 EQF)

Responsabilità e autonomia (EQF)
Capacità del discente di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile.
Nel contesto dell’EQF, la responsabilità e l’autonomia sono descritte come la capacità del discente di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile. (Allegato 1 EQF)

Apprendimento Formale (D.lgs 13/2013)
Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari. (D.lgs 13/2013 art.2 comma 1 lettera b)

Apprendimento Non Formale (D.lgs 13/2013)
Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.  (D.lgs 13/2013 art.2 comma 1 lettera c)

 Apprendimento Informale (D.lgs 13/2013)
Per apprendimento informale si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. (D.lgs 13/2013 art.2 comma 1 lettera d)

 Risultati dell’apprendimento (UNI 11697:2017)
Descrizione di ciò che una persona conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze.
Le competenze, nel quadro EQF (versione del 2017) sono indicate come “responsabilità e autonomia”.

 Risultati dell’apprendimento (EQF)
Descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento; sono definiti in termini di conoscenze, abilità e responsabilità e autonomia. Tale definizione è sostanzialmente simile a quella data nel sistema ECVET

Nota:
I “risultati dell’apprendimento”, nella versione EQF del 2017 non sono più “definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze” (quindi definizione simile a quella della UNI 11697), ma “in termini di conoscenze, abilità e responsabilità e autonomia”. Si tratta di una precisazione formale più che sostanziale, in quanto già nel 2008 veniva specificato che “nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”.

Credito per i risultati dell’apprendimento (credito)
Una serie di risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona che sono stati valutati e che possono essere accumulati in vista di una qualifica o trasferiti ad altri programmi di apprendimento o altre qualifiche. (Allegato 1ECVET)

 Valutazione dei risultati dell’apprendimento
I metodi e i processi utilizzati per definire la misura in cui una persona ha effettivamente conseguito una particolare conoscenza, abilità o competenza.(Allegato 1ECVET)

Riconoscimento dei risultati dell’apprendimento
Il processo in cui sono attestati i risultati dell’apprendimento ufficialmente conseguiti attraverso l’attribuzione di unità o qualifiche (Allegato 1ECVET)

 Convalida dei risultati dell’apprendimento (UNI 11621-1)
Processo di conferma che determina i risultati dell’apprendimento valutati, ottenuti da una persona, corrispondono ai risultati specificati richiesti per una qualifica o per parte di essa.

 Punti ECVET
Una rappresentazione numerica del peso complessivo dei risultati dell’apprendimento in una qualifica e del peso relativo delle unità in relazione alla qualifica. (Allegato 1ECVET)

Percorso formativo
L’insieme di attività di apprendimento seguite da un individuo per acquisire conoscenze, abilità o competenze.
Un percorso di apprendimento può combinare attività formali e non-formali la cui validazione consente di raggiungere la certificazione. (CEDEFOP)

4. Lo Standard Formativo di riferimento SF/TAECF

Premessa

Lo standard SF/TAECF è uno standard formativo che può essere utilizzato per descrivere percorsi formativi in genere. Nasce per la descrizione di programmi di apprendimento relativo alle professioni non regolamentate riferibile ai settori turistici, dell’arte e dello spettacolo e presenti nel quadro TAECF, ma può essere utilizzato per altre professioni non regolamentate e anche per percorsi formativi non necessariamente legati alla preparazione di specifici profili professionali.

SF/TAECF è realizzato in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework – EQF), alle Raccomandazioni 2009/C 155/02 (Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale -ECVET) ed allo Standard Professionale SP/TAECF

Lo standard proposto richiede, tra l’altro, di definire le conoscenze, abilità e competenze (KSC- Knowledge, Skills and Competences) acquisite nel percorso formativo (risultati dell’apprendimento) nonché gli strumenti di valutazione dei risultati dell’apprendimento.

Lo standard SF/TAECF pur essendo nato per l’apprendimento non formale può essere utilizzato per descrivere un percorso formativo relativo all’apprendimento formale

I percorsi formativi a cui è possibile applicare lo schema proposta sono essenzialmente di 2 tipi :

  • Competenze delle Professioni (Corsi Professionalizzanti – “Chi” – ): Percorsi formativi, in genere di media e lunga durata, che forniscono competenze complesse i cui profili professionali in uscita sono riferibili a specifiche professionalità
  • Competenze Tematiche (Corsi Base – “Cosa, Come, con quali strumenti” – ): Percorsi formativi, in genere brevi, che forniscono competenze di base, basate su singole tematiche che uno o più professionisti possono possedere e che concorrono alla costituzione delle competenze che i vari profili professionali devono avere. Anche i corsi di aggiornamento rientrano in questa categoria.

Struttura dello standard di riferimento SF/TAECF

Un percorso formativo dovrebbe essere descritto attraverso uno schema che comprenda almeno i seguenti elementi:

  • I requisiti di conoscenza, abilità e competenze (KSC- Knowledge, Skills and Competences) acquisiti
  • Gli strumenti di valutazione dei risultati dell’apprendimento
  • Il riferimento al livello EQF attribuito
  • I crediti ECVET assegnati alle singole Unità Capitalizzabili (Unità Didattiche), nonché il punteggio ECVET associato all’intero percorso formativo.
  • Gli strumenti di monitoraggio della qualità della formazione erogata

Il Percorso formativo deve essere composto da una o più unità capitalizzabili (unità didattiche o “unita” nel senso indicato da ECVET), ogni unità deve essere definita in termini leggibile e comprensibile e dovrebbe essere il più possibile “autoportante”, nel senso di indipendente dalle altre unità, così come in linea teorica i contenuti didattici dovrebbero riferirsi a specifiche competenze.

Nella realtà, proprio per tenere conto della indipendenza delle Unità Didattiche, si dovrà accettare un certo grado di “ridondanza” nel senso che i contenuti di una unità didattica serviranno ad acquisire competenze diverse e le stesse competenze potranno comparire in più unità didattiche. Questo comporta che anche il processo di valutazione delle abilità e competenze non può essere sempre effettuato a livello di singola unità didattica ma spostato in avanti nel percorso formativo, a volte alla fine, con attività successive (project work, tesi, tirocini lavorativi, esami finali scritti e orali).

Ecco quindi che è importante, prima della definizione delle singole Unità Capitalizzabili (Unità Didattiche) definire una matrice di correlazione tra competenze, abilità e conoscenze e che le Unità didattiche nel loro complesso contengano tutte le conoscenze indicate nella matrice. Inoltre, laddove le competenze sono legate ad uno Standard Professionale dove sono stati definiti i compiti e le attività specifiche, la matrice dovrà contenere anche questi ultimi. Nella sostanza, nell’ottica dell’ottica dell’integrazione degli standard professionali e formativi (mondo del lavoro e mondo della formazione), deve valere il principio di “cosa sono in grado di svolgere in ambito lavorativo” (Standard Professionale) e il “cosa si apprende” (Standard Formativo) devono, nei limiti del possibile, coincidere.

Lo schema presentato prende spunto, semplificandone la struttura per alcuni aspetti e ampliandola per altri al fine di adattarla ai percorsi formativi, dal modello indicato nella UNI 11621-1 “Metodologia per la costruzione di profili professionali basati sul sistema e-CF” a sua volta ripreso dal CWA 16458 predisposto dal CEN Workshop Agreement. Il modello, pur essendo stato sviluppato per i profili ICT, ha il vantaggio che può essere applicato in qualsiasi settore.

Il modello, adattato al concetto di percorso formativo contiene i seguenti item:

        1. Titolo
        2. Livello di corrispondenza EQF
        3. Descrizione
        4. Normativa e documenti di riferimento
        5. Durata e struttura
        6. Prerequisiti di ingresso
        7. Obiettivi, risultati attesi e Attestazioni rilasciate
        8. Unità capitalizzabili e Crediti ECVET
        9. Procedure e criteri di valutazione dei risultati
        10. Procedure e criteri di valutazione della qualità

In base al tipo di percorso formativo alcuni item potranno non essere applicabili.

Vediamo i singoli punti dello schema, rimandando al seguente link per un esempio operativo relativo ad un corso : Esperto del Turismo Esperienziale: Schema Formativo CSH/SFCP6

1. Titolo

Applicabilità: Corsi Professionalizzanti (sempre); Corsi base (sempre)

Il titolo deve identificare in modo univoco il percorso formativo, laddove quest’ultimo si riferisce ad un profilo professionale o ad una specifica competenza tematica, è preferibile che contenga il riferimento alla professione (o alla competenza) acquista al termine del percorso.

2. Livello di corrispondenza EQF

Applicabilità: Corsi Professionalizzanti (consigliato); Corsi Base (non necessario)

Corsi Professionalizzanti:

Assegnazione del livello EQF

Il livello finale di corrispondenza EQF associato ad ogni singolo profilo professionale in uscita (Competenze complesse) dovrebbe tenere conto dei vari livelli EQF associati ad ogni singola competenza base e del principio qualitativo di prevalenza (*)

(*) Questo principio è anche riportato nell’allegato 2 “Criteri minimi per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro Nazionale delle Qualificazioni” del Decreto MLPS – MIUR 08/01/2018 “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”

Nel caso in cui la qualificazione presenti competenze con differenti livelli ovvero livelli differenti rispetto alle dimensioni o ai descrittivi del QNQ e comunque, nel più complessivo processo delle valutazioni di comparazione e coerenza di cui al presente punto, la referenziazione deve avvenire sempre in base al principio qualitativo di prevalenza, attribuendo alla qualificazione il livello maggiormente ricorrente.

Ai fini semplificativi, in sede di descrizione di schemi inerenti profili professionali contenenti più competenze, è possibile omettere, nella descrizione delle singole competenze tematiche il livello EQF corrispondente limitandosi a indicare il livello finale di corrispondenza EQF associato alla competenza professionale (competenza complessa)

Corsi Base: 

Nei casi in cui i corsi base costituiscono le singole unità didattiche (o unità capitalizzabili) che concorrono a fornire le competenze in un percorso formativo professionalizzante potrebbe essere utile assegnare un livello EQF per definire il livello  di autonomia acquisito per la competenza presa in considerazione. Infatti percorsi formativi  diversi, ha volte hanno in comune unità didattiche (materie) ma con un grado di approfondimento diverso in funzione del tipo di professionalità acquisita.

3. Descrizione

Applicabilità: Corsi Professionalizzanti e Corsi base (sempre)

Lo scopo è presentare, possibilmente con poche parole, alle parti interessate ed in particolare agli utenti, il percorso formativo. È possibile, in particolare nei casi in cui il percorso formativo si riferisca ad un profilo professionale non universalmente nota, aggiungere poche parole che illustrano la professione

4. Normativa e documenti di riferimento

Applicabilità: Corsi Professionalizzanti (sempre); Corsi base (non sempre applicabile)

Corsi Professionalizzanti:

Questa parte dello schema è simile all’analogo punto dello standard professionale SP/TAECF, deve chiarire se il percorso formativo si riferisce ad una professione regolamentata o meno e se esistano norme tecniche o altra documentazione di riferimento. In funzione di questi aspetti cambierà lo scopo dello schema.

  1. Professione regolamentata: lo schema ha lo scopo unicamente di descrivere il percorso formativo collegandolo al quadro di riferimento TAECF
  2. Professione non regolamentata ma costruita sulla base di una norma tecnica (in genere norme UNI): anche in questo caso lo schema ha lo scopo unicamente di descrivere il percorso formativo collegandolo al quadro di riferimento TAECF
  • Professione non regolamentata ma costruita sulla base di uno schema SP/TAECF. In questo caso il percorso formativo dovrà essere descritto nel rispetto dei contenuti dello schema SP/TAECF che andrà richiamato (ad esempio: Schema SP/TAECF: SPCP6 “Operatore del Turismo Esperienziale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”)
  • Professione non regolamentata e non esiste una norma di riferimento o schema SP/TAECF. In tal caso lo schema può essere utilizzato per descrivere il percorso formativo allineandosi a quanto previsto dal quadro TAECF.

Se il percorso formativo si riferisce ad una professione non regolamentata è opportuno indicare la frase seguente:

  • Legge 4/2013 relative alle professioni non regolamentate

In tutti i casi è sempre utile riportare anche quanto segue:

  • Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework – EQF)
  • Raccomandazione 2009/C 155/02 (Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale -ECVET)

Nel caso in cui il percorso formativo si riferisca ad una professione regolamentata, come è il caso, in ambito turistico delle professioni di Accompagnatore turistico, Guida turistica, Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo, questa parte dello schema deve dichiararlo, riportando la normativa di riferimento

Analogamente a quanto indicato nello schema SP/TAECF, nel caso in cui il percorso formativo della professione (non regolamentata) oggetto della scheda è stata già individuata in una norma tecnica (ma anche un progetto di norma o prassi di riferimento) è opportuno citare la norma di riferimento.

Corsi Base: 

Questo punto potrebbe non essere ammissibile per alcuni percorso formativi brevi che si riferiscono a competenze tematiche (competenze di base)

5. Durata e Struttura

Applicabilità: Corsi Professionalizzanti (sempre); Corsi base (sempre)

Corsi Professionalizzanti:

L’informazione sulla durata del corso dovrebbe permettere di individuare le ore effettive di frequenza e le ore complessive di impegno necessario per ottenere i risultati dell’apprendimento.

Le ore effettive di frequenza sono stabilite dalle:

  • Lezioni,
  • Attività di Stage, Tirocinio lavorativo o Project Work laddove previsto

Le ore di impegno complessivo (carico di lavoro) devono tenere conto anche di:

  • Esercitazioni, preparazione di elaborati o studio personale
  • Preparazione e svolgimento degli esami
  • Seminari
  • Visite Aziendali

Il carico di lavoro è una stima del tempo che si rende necessario per conseguire i risultati di apprendimento previsti per il percorso formativo. Occorre comunque tener presente che questo numero di ore è da intendersi in effetti come tempo medio di apprendimento, e rappresenta un carico di lavoro ritenuto normale per conseguire i risultati di ap­prendimento e che può variare da studente a studente.

Si pone il problema di come stimare l’impegno totale a fronte di attività effettivamente quantificabili come le lezioni didattiche lo stage o attività di laboratorio.

In ambito universitario, in genere sono questi i parametri utilizzati:

  • 1 ora di lezione frontale corrisponde a 3 ore di effettivo impegno individuale
  • 1 ora di esercitazione in laboratorio corrisponde a 2 ore di effettivo impegno individuale
  • 1 ora di tirocinio lavorativo o stage corrisponde a 2 ore di effettivo impegno individuale

In genere una materia universitaria che prevede 50 ore di lezioni (tra lezioni frontali e esercitazioni in aula) comporta un impegno totale di 150 ore e un corrispondente di 6 CFU (Crediti Formativi Universitari).

In realtà il parametro legate alle lezioni frontali dovrebbe tenere conto del grado di difficoltà incontrata dallo studente nell’apprendere i concetti impartiti all’interno delle lezioni, la cosa non è del tutto semplice in quanto bisognerebbe analizzare una serie di parametri e variabili non sempre quantificabili oggettivamente. Per ogni Unità Didattica dovremmo ad esempio calcolare il temo stimato per l’apprendimento, la durata complessiva, richiesta di approfondimento o di esercitazioni da parte dei docenti, ed altro ancora.

Un compromesso potrebbe essere quello di “mediare” tra i vari elementi ad esempio una Unità Didattica della durata complessiva di 20 ore potrebbe essere rapportata, in termini di carico complessivo, considerando tre livelli distinti di difficolta:

  • Unità Didattica di alta difficoltà: parametro moltiplicatore 3 => 20*3 = 60 ore complessive di impegno
  • Unità Didattica di media difficoltà: parametro moltiplicatore 2,5 => 20*2,5 =50 ore complessive di impegno
  • Unità Didattica di bassa difficoltà: parametro moltiplicatore 1,25 => 20*1,25 = 25 ore complessive di impegno.

Come si può notare il valore più alto del parametro corrisponde a quello che normalmente viene usato nella didattica universitaria

Potrebbe essere effettuato un paragone assegnando i parametri alle varie materie di un percorso formativo a seconda del tipo di percorso (base, medio avanzato) anche se in qualsiasi tipologia di corso ci saranno sempre unità didattiche con un diverso livello di difficoltà di apprendimento

Es:

Durata del Corso. 600 ore di impegno totale (carico di lavoro complessivo necessarie per ottenere i risultati dell’apprendimento) distribuibili in media in un semestre e strutturate in:

  • 260 ore di formazione in modalità E-learning
  • 50 ore Project Work o Tirocinio Lavorativo
  • 290 ore di impegno da dedicare alle esercitazioni o studio individuale, al tempo per la preparazione per gli esami e la stesura della tesina finale.

Corsi Base: 

In questo caso basta indicare il numero di ore di formazione  effettivamente erogate e le modalità (onlne, e-learning, blended, ecc)

6. Prerequisiti di ingresso

Applicabilità: Corsi Professionalizzanti (sempre); Corsi base (sempre)

I prerequisiti di ingresso necessari per la frequenza del percorso formativo dovrebbero essere distinti in:

Prerequisiti cogenti: prerequisiti obbligatori che tengono conto della formazione formale (titoli di studio) e della formazione non formale (formazione specifica) o informale (esperienze lavorative o professionali) necessari per accedere al percorso.

Prerequisiti consigliati: Prerequisiti non obbligatori ma che possono essere utile per una migliore comprensione degli argomenti trattati nel percorso formativo proposto

7. Obiettivi e Risultati attesi

Applicabilità: Corsi Professionalizzanti (sempre); Corsi base (sempre)

Corsi Professionalizzanti:

Descrivere gli obiettivi (in modo chiaro, sintetico e misurabile) e i risultati dell’apprendimento attesi dal percorso formativo.

I risultati dell’Apprendimento dovrebbero essere espressi elencando conoscenza, abilità e competenze (KSC- Knowledge, Skills and Competences) acquisite e necessarie per svolgere determinati compiti.

Nel caso di un percorso formativo il cui obiettivo è quello di far acquisire le conoscenze, abilità e competenze per svolgere i compiti associati ad uno specifico profilo professionale, l’insieme delle KSC acquisite “cosa si apprende” dovrebbero coincidere con quelli necessari a svolgere la professione individuata dal profilo “quali compiti sono in grado di svolgere”.

In questo caso, uno dei risultati attesi dovrebbe essere quello di ottenere una attestazione finale relativa al possesso dei requisiti in termini di conoscenze, abilità e competenze al fine di operare nella figura professionale in uscita dal percorso formativo

Può essere sempre utile predisporre, in relazione ai compiti previsti per la figura in uscita, una matrice di correlazione tra competenze, abilità e conoscenze e che le Unità didattiche descritte al punto successivo, contengano tutte le conoscenze indicate in tale matrice.

Corsi Base: 

In questo caso è sufficiente una breve descrizione che descriva sinteticamente obiettivi e risultati attesi

8. Unità capitalizzabili e Crediti ECVET

Applicabilità: Corsi Professionalizzanti (sempre); Corsi base (facoltativo)

Corsi Professionalizzanti:

Nel caso di un percorso formativo il cui obiettivo è quello di far acquisire le conoscenze, abilità e competenze per svolgere i compiti associati ad uno specifico profilo professionale, l’insieme delle Unità capitalizzabili (unità di apprendimento o unità didattiche) costituiscono i risultati dell’apprendimento necessari a svolgere la professione individuata dal profilo.

Le Unità capitalizzabili dovrebbero essere strutturate in modo tale da rispettare le seguenti caratteristiche:

  • essere leggibili e comprensibili
  • risultare, nei limiti del possibile, “autoportanti”, nel senso di indipendenti dalle altre unità,
  • valutabili
  • indicare i crediti ECVET assegnati

Il totale dei crediti ECVET assegnati alle Unità costituiranno i Punti ECVET assegnati all’intero percorso formativo e quindi all’intera qualifica.

Rimandando per i dettagli al volume da cui le presenti linee guide sono estratte, possiamo in questo documento, ricordare come i due sistemi ECTS ed ECVET, pur nelle rispettive differenze possono essere considerati analoghi per quanto riguarda l’assegnazione finale dei crediti. Pertanto, anche se questo comporta un certo livello di semplificazione, si propone di assegnare i crediti ECVET in funzione del carico complessivo che ogni Unità Didattica comporta 1 credito ECVET ogni 25 ore di carico complessivo di lavoro. (punto 5 dello schema SF/TAECF.)

Corsi Base: 

Nei casi in cui i corsi base costituiscono le singole unità didattiche (o unità captitalizzabili) che concorrono a fornire le competenze in un percorso formativo professionalizzante e consigliabile indicare il numero di crediti ECVET (in base alla logica descritta per i corsi professionalizzanti)

9. Procedure e criteri di valutazione dei risultati

Applicabilità: Corsi Professionalizzanti (sempre); Corsi base (sempre)

Corsi Professionalizzanti:

Le metodologie e gli attori per i soggetti interessati alla valutazione dell’apprendimento formale sono stabiliti per via legislativa (per esempio Diploma, Laurea, esami di Stato), la valutazione della formazione specifica (formazione non formale), oggetto della presente guida, dovrebbe avvenire comunque utilizzando, possibilmente, strumenti riconoscibili.

Uno strumento consigliato per la valutazione delle conoscenze, abilità e competenze può essere fornito dalla norma UNI 11506 “Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti nel settore ICT – Requisiti per la valutazione e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze per i profili professionali ICT basati sul modello e-CF.

La norma UNI 11506 è nata per le competenze digitali, è coerente con il Quadro Europeo delle qualifiche (EQF) e le Raccomandazioni 2009/C 155/02 (Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale -ECVET) inoltre, si adatta anche ai profili operanti in un settore non ICT.

La valutazione della formazione specifica è solo uno dei percorsi che dovrebbero essere presi in considerazione per l’accesso alle professioni oggetti del presente schema:

  • Formazione specifica (Apprendimento non formale)
  • Titolo di Studio (Apprendimento formale)
  • Esperienza lavorativa (Apprendimento informale)

La valutazione della formazione specifica dovrebbe essere effettuata valutando

  • Le Conoscenze
  • Le Abilità
  • Le Competenze

Acquisite durante il percorso formativo, utilizzando, una selezione, più ampia possibile, dei seguenti elementi:

  • Utilizzo di una procedura della qualità didattica interna che definisce le responsabilità e le modalità di valutazione dei risultati
  • Test di valutazione finale alla fine di ogni unità didattica
  • Valutazione dell’attività di Project Work (o Tirocinio Lavorativo)
  • Valutazione di una tesina finale
  • Esame finale scritto
  • Esame finale orale
  • Role Playing Formativo

Corsi Base: 

Questo punto, potrebbe essere applicabile solo in parte per alcune competenze di base. Non dovrebbero comunque mai mancare la valutazione delle conoscenze, eventualmente tramite test finali e l’utilizzo di una procedura della qualità didattica.

10. Procedure e criteri di valutazione della qualità

Applicabilità: Corsi Professionalizzanti (sempre); Corsi base (sempre)

Corsi Professionalizzanti e Corsi Base:

La qualità della formazione erogata andrebbe valutata utilizzando apposite procedure interne della qualità e questionari di customer satisfaction da erogare possibilmente in forma autonoma.

Dovrebbero essere prese in considerazione, in funzione della complessità e della durata del percorso formativo, uno o più dei seguenti elementi:

  • Utilizzo di una procedura della qualità interna che definisce le modalità di monitoraggio della qualità erogata e della somministrazione dei questionari di Customer Satisfaction
  • Utilizzo di una procedura della qualità interna che definisce le modalità di gestione delle Non conformità e delle Azione Correttive
  • Utilizzo di una procedura della qualità interna che definisce i fattori, gli indicatori di qualità e gli standard attesti e le modalità di analisi dei dati raccolti durante le attività di monitoraggio e rilevazione della Qualità
  • Erogazione di un Questionario di soddisfazione erogato per ogni singola unità didattica
  • Erogazione di un Questionario di soddisfazione erogato alla fine del percorso formativo