Guide ambientali: le Regioni non possono crearle 
Premessa:
La Corte costituzionale boccia parti della legge toscana e chiarisce il quadro nazionale
Con la sentenza n. 196/2025, la Corte costituzionale è intervenuta in modo netto su un tema da tempo al centro del dibattito giuridico e professionale: le Regioni non possono istituire né disciplinare autonomamente nuove figure professionali, comprese quelle operanti nel turismo ambientale, come le guide ambientali.
Al centro della pronuncia vi è, in particolare, la Legge regionale della Toscana 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo). La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge regionale che introducevano e regolavano specifiche figure professionali nel settore turistico, tra cui quelle riconducibili all’accompagnatore turistico e alla guida ambientale.
La Corte ha infatti ritenuto incostituzionali le norme regionali volte a istituire e disciplinare tali professioni, ravvisando una violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza in materia di professioni. Nella motivazione, i giudici ribadiscono un principio più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale: al legislatore regionale è precluso creare nuove figure professionali o definirne i profili qualificanti, trattandosi di un limite di ordine generale che non può essere in alcun modo superato.
Si tratta di una decisione di grande rilievo, destinata a produrre effetti che vanno ben oltre il caso toscano, incidendo sull’intero sistema di regolazione delle professioni legate al turismo, all’ambiente e alla valorizzazione del territorio.
La legge toscana e la bocciatura della Corte
La Regione Toscana aveva inserito nella propria normativa sul turismo definizioni, requisiti e modalità di esercizio di alcune figure professionali, andando di fatto a creare e disciplinare profili professionali a livello regionale.
Secondo la Corte costituzionale, questo intervento viola l’articolo 117 della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza in materia di ordinamento civile e disciplina delle professioni.
Per questo motivo, la Corte ha dichiarato incostituzionali le parti della legge regionale che:
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- individuavano nuove figure professionali;
- ne definivano il profilo e i requisiti qualificanti;
- introducevano effetti abilitanti o sanzionatori legati all’esercizio della professione.
- Il principio affermato è chiaro: una Regione non può “inventare” professioni, nemmeno nel settore turistico.
Cosa significa per le guide ambientali
La sentenza ha un impatto diretto sul mondo delle guide ambientali, spesso oggetto di regolamentazioni regionali molto diverse tra loro.
La Corte chiarisce che:
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- le Regioni non possono istituire una professione di guida ambientale;
- non possono stabilire requisiti obbligatori o titoli abilitanti regionali;
- eventuali elenchi o registri regionali non hanno valore costitutivo della professione.
Questo non significa che le guide ambientali non possano operare, ma che la loro qualificazione professionale non può dipendere da norme regionali autonome, come nel caso toscano censurato dalla Corte.
Il ruolo rafforzato della Legge 4/2013
In questo scenario emerge con maggiore forza il ruolo della Legge n. 4/2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
Si tratta di una legge statale che:
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- definisce il perimetro delle attività professionali non ordinistiche;
- promuove la qualificazione volontaria, la trasparenza e la tutela dell’utente;
- fornisce un quadro unitario valido su tutto il territorio nazionale.
Alla luce della sentenza n. 196/2025, è possibile affermare che la Legge 4/2013 rappresenta oggi il principale riferimento normativo nazionale per figure come le guide ambientali, molto più delle singole leggi regionali.
La Corte non dice che le guide ambientali siano automaticamente “disciplinate” dalla legge 4/2013, ma afferma un principio decisivo: la disciplina delle professioni, anche non ordinistiche, non può essere frammentata a livello regionale.
Un messaggio contro la frammentazione normativa
La bocciatura della legge toscana invia un messaggio chiaro a tutte le Regioni: interventi normativi che creano professioni locali rischiano di essere incostituzionali.
Per il settore delle guide ambientali questo significa:
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- maggiore chiarezza giuridica;
- meno confusione tra titoli regionali differenti;
- maggiore tutela della mobilità professionale;
- necessità di puntare su standard nazionali condivisi, anziché su “patenti” territoriali.
Una svolta per il futuro delle guide ambientali
La sentenza n. 196/2025 rappresenta uno spartiacque.
Non chiude il dibattito sulle guide ambientali, ma ne ridefinisce i confini giuridici.
Il futuro della professione non passa dalla moltiplicazione di leggi regionali – come dimostra il caso della Toscana – ma dalla costruzione di profili professionali chiari e riconoscibili a livello nazionale, coerenti con la Legge 4/2013 e con gli standard europei delle qualifiche.
Un passaggio necessario per garantire qualità, trasparenza e credibilità a un settore sempre più centrale per il turismo sostenibile e per la valorizzazione dei territori.
Link alla sentenza: Sentenza 196/2025 (ECLI:IT:COST:2025:196)