AIPTOC – Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali
Regolamento “Disciplina delle Delegazioni Territoriali AIPTOC”
Ver. 1.2

Articolo1: Premessa

Al fine di favorire il perseguimento degli scopi associativi, nel rispetto delle finalità statutarie e degli indirizzi dettati dal Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, sono istituite e mantenute attive delegazioni (sedi) territoriali su tutto il territorio nazionale.

Come indicato nell’articolo 5 del Regolamento Generale, il sistema territoriale AIPTOC è suddiviso su 4 livelli:

  • Primo livello: Delegazioni territoriali locali costituite dalle sedi territoriali che ricadono all’interno di un territorio comprendente uno o più comuni preferibilmente limitrofi. Tali delegazioni saranno indicate con la sigla “DTL1”
  • Secondo Livello: Unità Territoriali provinciali costituite dall’unione delle delegazioni territoriali di primo livello (DTL1) ricadenti nella stessa provincia. Tali sedi saranno indicate con la sigla “DTL2”
  • Terzo Livello: Unità Territoriali Regionali. Tali sedi saranno indicate con la sigla “DTL1”
  • Quarto Livello: Nazionale. Il Livello nazionale sarà indicato con la sigla “SN”

Nota: il termine provincia comprende, in alcuni casi, in base a quanto indicato dalla normativa nazionale e regionale, quello di città metropolitana o libero consorzio di comuni.

Articolo2: Ambito di applicazione

Il presente regolamento contiene le norme specifiche che disciplinano le Delegazioni territoriali dell’Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali (AIPTOC) istituite ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento Generale (d’ora in poi denominata “Associazione”). I Soci dell’Associazione indipendentemente dalla Delegazione Territoriale di appartenenza, sono tenuti al rispetto del presente regolamento. Per le attività non inserite nel presente regolamento si rimanda a quanto indicato nel Regolamento Generale, nel codice deontologico e nello statuto, da cui il regolamento discente e che rimane il riferimento normativo fondamentale che regola l’Associazione.

Articolo 3: Entrata in vigore del Regolamento Interno Generale

Il presente regolamento, Ver. 1.1 è stato approvato dal Consiglio Direttivo AIPTOC in data 14/10/2020

Articolo 4: Istituzione nuove Delegazione Territoriali

Le Delegazioni Territoriali Locali possono essere costituite su tutto il territorio nazionale.

Le Delegazioni Territoriali rappresentano AIPTOC nel territorio di propria pertinenza e competenza nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elaborano le attività utili al perseguimento degli scopi statutari a livello locale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema AIPTOC

La costituzione delle singole Delegazioni Territoriali è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta di uno o più soci appartenenti al territorio in cui si vuole attivare una nuova sede.

Le Sedi Territoriali sono da considerarsi sedi periferiche di diretta emanazione di “AIPTOC.” ed operano con propria autonomia gestionale nell’ambito del territorio di appartenenza. Al momento, le Sedi Territoriali non hanno autonomia finanziaria e fiscale e tutte le attività da loro organizzate dovranno essere autofinanziate e gestite sotto la loro diretta responsabilità.

Le condizioni per attivare una Sede Territoriale sono quelle indicate all’articolo 5 del Regolamento Generale.

L’ammissione dei soci a qualunque livello territoriale avviene per il tramite della Sede Nazionale. In fase di iscrizione i soci, salvo diverse indicazioni da parte dei soci stessi che potranno scegliere una sede diversa da quella del territorio di appartenenza, i soci confluiranno nella Sede Territoriale di Primo Livello se esistente, di appartenenza, o in mancanza di essa nella sede territoriale di livello superiore (DTL2 o DTL3). I soci presenti nelle Regioni in cui non sono presenti sedi territoriali faranno riferimento alla Sede Nazionale.

4.1 Istituzione Delegazioni Territoriali di Primo Livello (DTL1)

Il Consiglio Direttivo, nell’autorizzare una DTL1, terrà conto di alcune peculiarità del territorio compreso gli aspetti culturali e soprattutto numerico della popolazione ricadente nei singoli comuni interessati, ciò al fine di evitare una eccessiva parcellizzazione del territorio.

Su richiesta di uno o più soci del territorio interessato ed in presenza dei requisiti numerici per l’istituzione, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà autorizzare l’istituzione di una DTL1, tutti i soci presenti nel territorio coperto dalla Delegazione faranno parte, se non diversamente disposto dalla delibera autorizzativa, della nuova delegazione istituita.

4.1.1 Costituzione di DTL1 in presenza di una DTL1 preesistente nello stesso ambito territoriale

Nel caso in cui una DTL1 copra un territorio ricadente su più comuni (DTL1 intercomunale), potrà essere presa in considerazione, a determinate condizioni, la nascita di DTL1 che riguarda uno o più comuni a cui fa riferimento la DTL1 preesistente. Su richiesta di uno o più soci del territorio interessato il Consiglio Direttivo Nazionale potrà autorizzare l’istituzione della nuova DTL1 tenendo conto dei seguenti elementi:

  • Il rispetto dei parametri dimensionali indicati all’articolo 5 del regolamento generale.
  • Il numero finale dei soci della preesistente DTL1 non dovrebbe scendere al di sotto dei parametri indicati nell’articolo 5 del regolamento generale.

Il Consiglio Nazionale Direttivo potrà autorizzare o meno l’istituzione della nuova DTL1 in base a proprie valutazioni di merito ed in base ai seguenti elementi non vincolanti:

  • Parere favorevole del Presidente della DTL1 preesistente.
  • Peculiarità territoriali di tipo turistico culturale o legate al numero della popolazione dei territori coinvolti, anche al fine di rispettare il principio che mira ad evitare una eccessiva Parcellizzazione del territorio.

4.2 Istituzione Delegazioni Territoriali di Secondo Livello (DTL2)

In una stessa provincia, la presenza di più sedi territoriali di Primo Livello (DTL1), permette la costituzione della sede territoriale di Secondo Livello (DTL2) su richiesta di almeno di una delle DTL1 presenti o indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale o del Presidente Nazionale.

Tutti i soci presenti nella provincia, compreso quelli facenti parte delle DTL1 preesistenti nella provincia di riferimento, faranno parte, oltre alla delegazione di primo livello di appartenenza e se non diversamente disposto dalla delibera autorizzativa, anche della nuova delegazione provinciale istituita.

4.3 Istituzione Delegazioni Territoriali di Terzo Livello (DTL3)

In una stessa Regione, la presenza di più delegazioni territoriali di Secondo Livello (DTL2), permette la costituzione della sede territoriale di Terzo Livello (DTL3) su richiesta di almeno di una delle DTL2 presenti o indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale o del Presidente Nazionale.

Articolo 5: Organismi Territoriali

Tutti gli incarichi assunti in una DTL1 non sono incompatibili con analoghi incarichi assunti in delegazioni di ordine superiori (DTL2 o DTL3).

5.1 Organismi Territoriali di Primo e Secondo Livello (DTL1, DTL2)

Il Consiglio direttivo territoriale di una delegazione DTL1 è costituito da:

  • Presidente di Delegazione
  • Vicepresidente di Delegazione
  • Segretario
  • Almeno due (2) Consiglieri individuati tra i Soci della Delegazione

Il Consiglio direttivo territoriale di una delegazione DTL2 è costituito da:

  • Presidente di Delegazione
  • Vicepresidente di Delegazione
  • Segretario
  • Presidenti, Vicepresidenti e Segretari delle Delegazioni Territoriali DTL1 che compongono la DTL2 (componenti di diritto)
  • Consiglieri

Il Vicepresidente e i consiglieri sono nominati dall’Assemblea dei soci appartenenti alla delegazione territoriale riuniti in apposita assemblea convocata e coordinata dal Presidente di delegazione territoriale. La durata del loro incarico è biennale (con possibilità di riconferma) o fino a revoca da parte dell’Assemblea che potrà riunirsi allo scopo su richiesta da parte dei due terzi della stessa.

Il Vicepresidente deve essere scelto tra i soci seniores.

Il numero dei consiglieri della DTL2  è variabile in funzione del numero di soci presenti in provincia. Ogni DTL1 ha diritto ad un consigliere ogni dieci (10) soci che fanno parte della Delegazione o maggiore frazione di esso. La maggiore frazione è intesa come cinque (5) soci o numero maggiore.

Il Segretario è nominato su base fiduciaria dal Presidente di Delegazione. La durata dell’incarico del Segretario è legata alla durata dell’incarico del Presidente di Delegazione o fino a revoca da parte del Presidente stesso

I Presidenti di delegazione territoriale (DTL1 e DTL2), sono nominati, tra i soci seniores, su base fiduciaria, dal Presidente Nazionale e la durata del loro incarico è  biennale (con possibilità di riconferma) o fino a revoca da parte del Presidente Nazionale stesso.

5.2 Organismi Territoriali di Terzo Livello (DTL3)

Il Consiglio direttivo territoriale di una delegazione DTL3 è costituito da:

  • Presidente di Delegazione
  • Vicepresidente di Delegazione
  • Segretario
  • Presidenti, Vicepresidenti e Segretari delle Delegazioni Territoriali DTL2 che compongono la DTL3 (componenti di diritto)
  • Consiglieri

Il Vicepresidente è nominato all’interno del Consiglio Direttivo in sede di prima riunione, la durata del suo incarico è biennale (con possibilità di riconferma) o fino a revoca da parte del consiglio che potrà riunirsi allo scopo su richiesta da parte dei due terzi dello stesso.

Il Vicepresidente deve essere scelto tra i soci seniores.

Il Segretario è nominato dal Presidente di Delegazione. La durata del suo incarico è legata alla durata dell’incarico del Presidente di Delegazione o fino a revoca da parte del Presidente stesso.

I Consiglieri sono individuati tra i soci che fanno parte dei consigli direttivi territoriali delle DTL2 e sono proposti dai Presidenti di Delegazione territoriale di secondo livello (DTL2). Il numero dei consiglieri è variabile in funzione del numero di soci presenti in regione. Ogni DTL2 ha diritto ad un consigliere ogni venti (20) soci che fanno parte della Delegazione o maggiore frazione di esso. La maggiore frazione è intesa come dieci (10) soci o numero maggiore.

I Presidenti di delegazione territoriale (DTL3, sono nominati, tra i soci seniores, su base fiduciaria, dal Presidente Nazionale e la durata del loro incarico è  biennale (con possibilità di riconferma) o fino a revoca da parte del Consiglio stesso.

Articolo 6: Attività Territoriali

Le Sedi Territoriali, per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale, possono realizzare, a carattere locale e nel territorio di proprio riferimento, purché nel rispetto degli scopi statutari, e del presente regolamento o di ulteriori regolamenti settoriali emanati dal Consiglio Nazionale:

  • attività autonoma a carattere culturale e/o scientifico, convegnistica.
  • partecipare o promuovere attività finalizzate alla divulgazione degli obiettivi sociali anche attraverso forme di collaborazione Socio-Istituzionali con tutti i Soggetti Pubblici e Privati, esistenti sul territorio di propria pertinenza e competenza
  • partecipare, in rappresentanza dell’Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali a tavoli tecnico/scientifici con tutti i Soggetti Pubblici e Privati, esistenti sul territorio di propria pertinenza e competenza
  • Iniziative volte all’aggiornamento professionale dei soci, anche avvalendosi dell’offerta formativa messa a disposizione dalla sede nazionale

Restano precluse comunque alle Sedi Territoriali, la promozione di quelle altre iniziative da attuarsi al di fuori della propria delimitazione geografica o in ragione della particolare rilevanza attribuibile alla competenza Nazionale dell’Associazione (Accordi Nazionali, Internazionali, riconoscimento dei corsi per l’inserimento nei registi interni AIPTOC, ecc.).

Tutte le attività che prevedono l’utilizzo del logo dell’Associazione dovranno essere autofinanziate. La responsabilità delle attività e degli atti conseguenti ricade sulle singole sedi, nessuna responsabilità potrà essere attribuita ad una sede di livello superiore.

 È previsto un rapporto annuale nel quale il Delegato territoriale relazionerà al Delegato territoriale di livello superiore o in mancanza, al Presidente nazionale sulle attività svolte nel proprio territorio.

In ogni caso, le unità territoriali devono comunicare preventivamente al Delegato di livello superiore o, in mancanza, al Presidente nazionale, ogni iniziativa attivata nel proprio territorio a nome e per conto dell’Associazione.

Gli associati, gli organi dell’associazione e gli eventuali collaboratori esterni prestano la loro attività senza scopo di lucro

Articolo 6: Utilizzo del Logo

I Presidenti ai diversi livelli territoriali hanno la responsabilità di tutela del logo AIPTOC, che deve essere conforme al modello distribuito dalla Sede Nazionale.

Logo Delegazione  territoriale –  Ai componenti dei l Delegato territoriale è concesso di inserire sulla propria comunicazione stampata (esempio: carta da lettera, biglietti da visita; ecc.) e su eventuali siti web, il Logo AIPTOC accompagnato dalla dicitura dell’incarico all’interno del consiglio direttivo territoriale.

Ove il mezzo di comunicazione utilizzato, lo permette, al Logo deve essere associato un collegamento ipertestuale al sito istituzionale della Associazione.

Tutte le attività che prevedono l’utilizzo del logo dell’Associazione non dovranno avere fine di lucro o partitica

Articolo 7: Trasferimento Soci

In caso di cambio di residenza o di domicilio il socio può chiedere il trasferimento nella delegazione territorialmente competente sulla nuova sede. Il trasferimento è concesso su assenso del Consiglio Nazionale.

Il trasferimento potrà essere chiesto anche dai soci che svolgono prevalentemente attività lavorativa o meno in un luogo diverso da quello di residenza o domicilio.

Articolo 8:  Commissariamento

Possono essere commissariate le Sedi Territoriali nei seguenti casi:

  • compimento di azioni contrarie agli scopi e alle finalità dell’Associazione;
  • violazione grave o reiterata dello statuto o dei regolamenti interni dell’Associazione

Il commissariamento, la nomina e la revoca del Commissario competono al Presidente Nazionale con provvedimento immediatamente esecutivo, previo parere vincolante del Collegio dei Probiviri

Il provvedimento viene comunicato al Presidente della sede commissariata e trasmesso al Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche, in caso di commissariamento di una sede Provinciale o Regionale, decadono automaticamente.

Articolo 9: Scioglimento della Sede Territoriale

Le Sedi Territoriali possono essere sciolti nei seguenti casi:

  • per mancanza di numero di soci sufficienti
  • per decisione del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale, in caso di gravi difformità e violazioni sia delle norme statutarie che di quelle previste dal presente regolamento, ha la facoltà, sentito il parere del collegio dei probiviri, di deliberare lo scioglimento della sede territoriale.

Articolo 10: Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali dei soci dovranno essere trattati nel rispetto della normativa sulla privacy

Articolo 11: Monitoraggio e aggiornamento del Regolamento

Il presente Regolamento sarà periodicamente fatto oggetto di apposita verifica e, se del caso, di aggiornamento e revisione da parte del Consiglio Direttivo.