Linee Guida EQF-LO
Progettazione dei percorsi formativi basati sui risultati dell’apprendimento e riferiti al Quadro europeo delle qualifiche
Versione 5.0 del 01/10/2026

- EQF — European Qualifications Framework: Quadro europeo delle qualifiche.
- LO — Learning Outcomes: risultati dell’apprendimento.
Standard di riferimento: Standard Formativo SF/TAH-CF (Link esterno)
Nota sul sistema ECVET
Le Linee Guida adottano un approccio basato sui risultati dell’apprendimento (learning outcomes), in continuità con i principi metodologici già valorizzati nell’ambito del sistema ECVET e oggi integrati negli orientamenti europei per l’istruzione e la formazione professionale. La Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 relativa all’istruzione e formazione professionale per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (2020/C 417/01) ha sostituito la precedente Raccomandazione istitutiva di ECVET, mantenendone i principi fondamentali legati alla flessibilità e all’organizzazione dell’apprendimento in unità di risultati, come richiamato nel considerando 19.
Su questa base, la progettazione dei corsi dovrebbe continuare a individuare in modo esplicito ciò che il partecipante dovrà conoscere, comprendere ed essere in grado di fare al termine del percorso. I risultati attesi orientano la scelta dei contenuti, delle attività didattiche e delle modalità di valutazione. L’organizzazione in unità di apprendimento sostiene inoltre la flessibilità dei percorsi e rende più chiare e trasparenti le conoscenze, le abilità e le competenze sviluppate.
Premessa
Le presenti Linee Guida forniscono un orientamento per l’applicazione dello Standard Formativo SF/TAH-CF, con l’obiettivo di favorire la progettazione, la descrizione e la valutazione di percorsi formativi strutturati, trasparenti e basati sui risultati dell’apprendimento.
Esse sono adottate dall’Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali (AIPTOC) per il riconoscimento dei percorsi formativi validi ai fini dell’inserimento nei registri interni dell’Associazione e dal Centro Studi Helios ai fini dell’Accreditamento IEL.
L’approccio metodologico pone al centro i risultati dell’apprendimento (learning outcomes), ossia ciò che il partecipante dovrà conoscere, comprendere ed essere in grado di fare al termine del percorso. La loro definizione orienta la scelta dei contenuti, l’organizzazione delle unità didattiche, le attività formative e le modalità di valutazione, collegando gli obiettivi del corso alle competenze da sviluppare.
Le Linee Guida assumono come riferimento il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), disciplinato dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 (2017/C 189/03), con particolare attenzione alla descrizione dei risultati dell’apprendimento in termini di conoscenze, abilità, responsabilità e autonomia.
Il metodo si colloca inoltre in continuità con i principi già valorizzati nell’ambito di ECVET e successivamente integrati negli orientamenti europei per l’istruzione e la formazione professionale. La Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 relativa all’istruzione e formazione professionale per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (2020/C 417/01) ha sostituito la precedente Raccomandazione istitutiva di ECVET, conservandone i principi fondamentali connessi alla flessibilità, tra cui l’organizzazione in unità di risultati dell’apprendimento, come richiamato nel considerando 19.
L’aggiornamento dei riferimenti europei conferma quindi la continuità dell’impostazione adottata dallo Standard SF/TAH-CF: centralità dei risultati dell’apprendimento, modularità e flessibilità dei percorsi, valutazione degli esiti e trasparenza delle competenze sviluppate.
Per approfondimenti e per una migliore comprensione delle presenti Linee Guida, si rimanda alla pagina ufficiale dedicata allo standard.
1. Scopo e Campo di Applicazione.
Scopo delle presenti Linee Guida è illustrare le modalità di applicazione dello standard SF/TAECF.
Lo Standard SF/TAH-CF è uno strumento progettato per descrivere percorsi formativi in maniera strutturata e comparabile. Pur nascendo per i programmi di apprendimento destinati alle professioni non regolamentate nei settori del turismo, dell’arte, dello spettacolo e del patrimonio culturale, lo standard può essere applicato anche ad altri contesti, sia in ambito di apprendimento formale sia in quello di apprendimento non formale.
2. Termini e Definizioni.
Di seguito alcune delle principali definizioni utili a comprendere le Linee Guida.
Conoscenze (Knowledge)
Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento.
Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche (Allegato 1 EQF).
Abilità (Skills)
Capacità di applicare le conoscenze e di usare il know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi.
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti); (Allegato 1 EQF)
Competenza (Competence)
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.
(Allegato 1 EQF)
Responsabilità e autonomia (EQF)
Capacità del discente di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile.
Nel contesto dell’EQF, la responsabilità e l’autonomia sono descritte come la capacità del discente di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile. (Allegato 1 EQF)
Apprendimento Formale (D.lgs 13/2013)
Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari. (D.lgs 13/2013 art.2 comma 1 lettera b)
Apprendimento Non Formale (D.lgs 13/2013)
Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese. (D.lgs 13/2013 art.2 comma 1 lettera c)
Apprendimento Informale (D.lgs 13/2013)
Per apprendimento informale si intende quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. (D.lgs 13/2013 art.2 comma 1 lettera d)
Risultati dell’apprendimento (UNI 11697:2017)
Descrizione di ciò che una persona conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze.
Le competenze, nel quadro EQF (versione del 2017) sono indicate come “responsabilità e autonomia”.
Risultati dell’apprendimento (EQF)
Descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento; sono definiti in termini di conoscenze, abilità e responsabilità e autonomia.
Nota:
I “risultati dell’apprendimento”, nella versione EQF del 2017 non sono più “definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze” (quindi definizione simile a quella della UNI 11697), ma “in termini di conoscenze, abilità e responsabilità e autonomia”. Si tratta di una precisazione formale più che sostanziale, in quanto già nel 2008 veniva specificato che “nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”.
Valutazione dei risultati dell’apprendimento
Insieme dei metodi e delle procedure utilizzati per verificare, attraverso evidenze e criteri predefiniti, in quale misura una persona abbia raggiunto i risultati dell’apprendimento attesi. La valutazione riguarda le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, non formale o informale.
Riferimento: Cedefop, «Terminology of European education and training policy», glossario online, voce «Assessment of learning outcomes»; definizione rielaborata.
Riconoscimento dei risultati dell’apprendimento
Processo attraverso il quale un organismo competente accetta e documenta i risultati dell’apprendimento conseguiti e valutati da una persona, attribuendo loro valore nell’ambito del sistema formativo o professionale di riferimento. Secondo le regole applicabili, il riconoscimento può tradursi nel rilascio di attestazioni o qualifiche oppure nell’attribuzione di crediti, equivalenze o esoneri, anche ai fini della prosecuzione di un percorso formativo.
Riferimenti: Cedefop, «Terminology of European education and training policy», glossario online, voce «Recognition of learning outcomes»; Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 (2017/C 189/03), Allegato I, lettera k), per il riconoscimento formale; definizione rielaborata.
Convalida dei risultati dell’apprendimento (UNI 11621-1)
Processo di conferma che determina i risultati dell’apprendimento valutati, ottenuti da una persona, corrispondono ai risultati specificati richiesti per una qualifica o per parte di essa.
Percorso formativo
L’insieme di attività di apprendimento seguite da un individuo per acquisire conoscenze, abilità o competenze.
Un percorso di apprendimento può combinare attività formali e non-formali la cui validazione consente di raggiungere la certificazione. (CEDEFOP)
3. Tipologie di percorsi formativi
I percorsi formativi che adottano queste linee guida si distinguono principalmente in due categorie:
Percorsi Formativi Professionalizzanti
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- Di durata medio-lunga.
- Forniscono competenze articolate e complesse, direttamente collegate a specifiche figure professionali.
- Preparano i partecipanti a inserirsi subito nel mondo del lavoro in ruoli ben definiti.
- Includono spesso esperienze pratiche come tirocini, project work e attività sul campo, che permettono di consolidare le competenze acquisite.
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- Percorsi Formativi di Base
- Di durata breve.
- Offrono competenze fondamentali su singole tematiche, utili a più profili professionali.
- Comprendono anche i corsi di aggiornamento, indispensabili per i professionisti che desiderano restare al passo con nuove tendenze e innovazioni nel proprio settore.
- Percorsi Formativi di Base
4. Struttura delle Linee Guida
Lo schema di riferimento dello standard SF/TAH-CF prevede i seguenti item corrispondenti ai primi 4 item della struttura dello Standard SF/TAH-CF:
- Presentazione del Percorso Formativo
1.1 Titolo
1.2 Obiettivi formativi (descrizione dei risultati dell’apprendimento)
1.3 Livello EQF (in particolare per i percorsi professionalizzanti)
1.4 Prerequisiti di ingresso
1.5 Normativa di riferimento
1.6 Modalità di erogazione
2) Struttura del Percorso Formativo
2.1 Programma Didattico (Unità capitalizzabili)
2.2 Durata del percorso formativo (carico di lavoro)
3) Criteri di valutazione della qualità
4) Criteri di valutazione dei risultati finali
5) Riconoscimento dei risultati dell’apprendimento
Sebbene la presentazione del percorso formativo all’utente finale possa variare in base all’approccio comunicativo adottato, è essenziale che i contenuti previsti dallo schema siano comunque inclusi.
4.1) Presentazione del Percorso Formativo
1.1 Titolo
Il titolo deve identificare in modo univoco il percorso formativo. Quando il percorso è collegato a un profilo professionale o a una specifica competenza tematica, è preferibile che il titolo includa esplicitamente il riferimento alla professione o alla competenza che il partecipante acquisirà al termine del percorso.
1.2 Obiettivi formativi (risultati dell’apprendimento)
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- Percorsi Formativi Professionalizzanti: In questi percorsi l’obiettivo è fornire le competenze necessarie per svolgere i compiti associati a uno specifico profilo professionale. Le unità di apprendimento rappresentano quindi gli esiti indispensabili per esercitare la professione di riferimento.
È fondamentale che il profilo professionale sia stato sviluppato secondo lo standard SP/TAH-CF, collegato al modello del Ciclo delle Competenze. In questo modo, gli obiettivi formativi risultano chiari e finalizzati: dotare l’individuo delle competenze realmente necessarie per il ruolo previsto. - Percorsi Formativi di Base: Anche nei percorsi brevi è utile esplicitare gli obiettivi, indicando quali competenze tematiche vengono fornite o aggiornate al termine del percorso.
- Percorsi Formativi Professionalizzanti: In questi percorsi l’obiettivo è fornire le competenze necessarie per svolgere i compiti associati a uno specifico profilo professionale. Le unità di apprendimento rappresentano quindi gli esiti indispensabili per esercitare la professione di riferimento.
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1.3 Livello EQF
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- Percorsi Formativi Professionalizzanti: Il livello EQF deve coincidere con quello indicato nel profilo professionale preso a riferimento.
- Percorsi Formativi di Base: Per i corsi di aggiornamento non è necessario indicare un livello EQF.
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1.4 Prerequisiti di ingresso
È opportuno specificare i prerequisiti richiesti per accedere al percorso, distinguendoli in tre categorie:
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- Prerequisiti cogenti → obbligatori, relativi a titoli di studio, formazione specifica o esperienza professionale (formale, non formale o informale).
- Prerequisiti consigliati → non obbligatori, ma utili per favorire una migliore comprensione dei contenuti.
- Nessun prerequisito → il percorso è aperto a tutti, indipendentemente da titoli o conoscenze pregresse.
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1.5 Normativa di riferimento
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- Percorsi Formativi Professionalizzanti: La normativa di riferimento deve coincidere con quella indicata nel profilo professionale redatto secondo lo standard SP/TAH-CF.
Ad esempio, per i percorsi relativi a professioni non organizzate in ordini o albi è opportuno citare:- Legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate
- Percorsi Formativi Professionalizzanti: La normativa di riferimento deve coincidere con quella indicata nel profilo professionale redatto secondo lo standard SP/TAH-CF.
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In ogni caso, è sempre utile riportare anche:
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- Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)
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Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 (2017/C 189/03) sul Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF).
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Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 (2020/C 417/01) relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza.
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Se il percorso riguarda una professione regolamentata (ad esempio, in ambito turistico: Accompagnatore Turistico, Guida Turistica, Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo), questa sezione deve dichiararlo chiaramente, riportando la normativa specifica.
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- Percorsi Formativi di Base: Nei percorsi brevi dedicati a competenze tematiche di base, questo punto potrebbe non essere applicabile.
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1.6 Modalità di erogazione
Non vi è alcuna normativa che imponga le modalità di erogazione dei corsi. A livello europeo e internazionale è ormai consolidato il seguente concetto: “In un percorso formativo è importante cosa si è in grado di fare alla fine, non tanto come è stato effettuato tale percorso”. Tale principio è conosciuto come “learning outcomes”. Si vedano a tal proposito:
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- A) Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017;
- B) Linee guida europee per la redazione di descrizioni brevi basate su learning outcomes;
- C) European handbook on learning outcomes (CEDEFOP);
- D) Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012;
- E) Documento “Policy del lifelong e lifewide learning in Italia: Quadro Nazionale delle Qualificazioni e Sistema nazionale di certificazione delle competenze”.
La presentazione di un percorso formativo dovrebbe indicare anche le modalità di erogazione, specificando se il corso, o parti di esso, viene svolto:
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- In presenza (aula) → lezioni frontali, attività laboratoriali o pratiche con interazione diretta tra docenti e partecipanti.
- E-learning → formazione a distanza, erogata tramite piattaforme digitali, con materiali fruibili online in modalità sincrona o asincrona.
- Blended → modalità mista che combina attività in presenza e formazione a distanza, integrando i vantaggi di entrambe le soluzioni.
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Tuttavia, vista la peculiarità di alcune figure professionali, si ritiene indispensabile che alcuni percorsi formativi diano evidenze che alcune competenze siano stato acquisite sul campo, in tal caso la modalità di erogazione più adatta sarà la modalità Blended (E-learning + attività pratiche sul campo).
4.2) Struttura del Percorso Formativo
2.1 Programma Didattico (Unità capitalizzabili)
La struttura di un percorso formativo si articola in unità didattiche o moduli. Ciascuna unità deve avere obiettivi specifici e contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali del percorso.
Per garantire chiarezza ed efficacia, le Unità Capitalizzabili (U.D.) dovrebbero rispettare le seguenti caratteristiche:
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- essere leggibili e comprensibili, con un programma didattico chiaro e completo;
- risultare, per quanto possibile, autoportanti, cioè autonome e indipendenti dalle altre unità;
- essere valutabili, in modo da consentire la verifica degli esiti formativi.
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Percorsi Formativi Professionalizzanti: Nei percorsi finalizzati all’acquisizione di competenze per specifici profili professionali, l’insieme delle Unità Capitalizzabili costituisce i risultati dell’apprendimento necessari per esercitare la professione individuata dal profilo stesso.
Percorsi Formativi di Base: Per i corsi brevi o di aggiornamento è sufficiente presentare il programma didattico, specificando le conoscenze che i partecipanti acquisiranno al termine dell’unità.
2.2 Durata del percorso formativo e carico di lavoro
La durata delle singole Unità Didattiche e dell’intero percorso formativo deve essere definita in relazione ai risultati dell’apprendimento attesi e alle attività necessarie per conseguirli.
Nella descrizione del percorso è opportuno distinguere le ore delle attività formative programmate dal carico di lavoro complessivo del partecipante.
Le ore delle attività formative programmate comprendono, secondo l’organizzazione del corso, lezioni in presenza o a distanza, fruizione e studio dei materiali didattici, esercitazioni, laboratori, seminari, visite formative, stage, tirocini, project work e verifiche dell’apprendimento. Per ciascuna attività deve essere precisato se la durata è stabilita da un calendario oppure stimata sulla base del tempo normalmente necessario per svolgerla.
Il carico di lavoro complessivo comprende queste attività e l’eventuale ulteriore impegno richiesto per lo studio personale, gli approfondimenti, la preparazione di elaborati o delle prove di valutazione.
Il carico di lavoro rappresenta una stima riferita a un partecipante in possesso dei prerequisiti previsti. Il tempo effettivamente impiegato può variare in relazione alle conoscenze iniziali, all’esperienza e alle modalità individuali di apprendimento.
Criteri per la stima del carico di lavoro
La stima deve considerare i risultati da raggiungere, l’estensione e la complessità dei contenuti, le caratteristiche dei destinatari, le modalità didattiche e le attività richieste. Particolare attenzione deve essere riservata al tempo necessario per esercitazioni, elaborati, project work e prove di valutazione.
Il sistema universitario ECTS costituisce un riferimento metodologico per considerare il carico di lavoro complessivo necessario al raggiungimento dei risultati dell’apprendimento.
Nel sistema universitario italiano, un Credito Formativo Universitario (CFU) corrisponde ordinariamente a 25 ore di impegno complessivo dello studente, comprendenti lezioni, studio individuale, esercitazioni e altre attività formative previste. La ripartizione di queste ore è determinata dai regolamenti didattici degli atenei (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, art. 5, commi 1 e 3).
Nella prassi universitaria si incontrano, ad esempio, insegnamenti o moduli di 18 ore di lezione in aula cui sono attribuiti 3 CFU. Questa articolazione è prevista anche in offerte didattiche universitarie attuali, come alcuni moduli dell’Università di Bologna. Applicando il valore ordinario di 25 ore per credito, i 3 CFU rappresentano 75 ore complessive di impegno, delle quali 18 dedicate alle lezioni e le restanti 57 allo studio personale e alle altre attività richieste.
L’esempio mostra che le ore di lezione costituiscono soltanto una componente del carico di lavoro. Il rapporto fra didattica e impegno complessivo varia in funzione dell’insegnamento e delle attività previste.
Per i percorsi professionalizzanti disciplinati dalle presenti Linee Guida, la stima deve quindi essere costruita sulle caratteristiche effettive del corso. Nei percorsi e-learning, quando la durata dichiarata comprende già lo studio dei materiali, le esercitazioni e le verifiche, tali attività sono conteggiate una sola volta. L’eventuale impegno aggiuntivo viene stimato e indicato separatamente.
Per i percorsi disciplinati dalle presenti Linee Guida, il criterio adottato è quindi:
Carico di lavoro complessivo = ore delle attività già comprese nel percorso + ore stimate per le ulteriori attività richieste.
L’eventuale impegno aggiuntivo deve essere motivato dalla progettazione didattica. Una maggiore complessità dei contenuti può richiedere più tempo per lo studio o l’applicazione, da stimare considerando le attività previste e il livello di preparazione iniziale dei destinatari.
Applicazione ai percorsi in modalità e-learning
Nei percorsi e-learning, soprattutto asincroni, deve essere chiarito che cosa comprende la durata dichiarata. Le ore possono includere anche lettura e studio dei materiali, esercitazioni, attività interattive e verifiche. Quando la durata dell’Unità Didattica comprende già il tempo stimato per svolgere tutte le attività necessarie, il carico di lavoro complessivo può coincidere con tale durata. Se sono richieste attività ulteriori, il relativo impegno deve essere aggiunto e indicato separatamente.
Ad esempio, un’Unità Didattica dichiarata di 20 ore può comprendere 18 ore di fruizione e studio dei materiali, 2 ore di esercitazioni e valutazione. In questo caso, tutte le attività sono già comprese nelle 20 ore complessive.
Una proposta di classificazione per la stima del carico di lavoro
Per agevolare gli enti di formazione nella stima del carico di lavoro complessivo, le presenti Linee Guida propongono un sistema convenzionale di coefficienti. La scelta del coefficiente tiene conto della complessità dei contenuti, delle caratteristiche dei destinatari e, soprattutto, dell’impegno richiesto per svolgere le attività ulteriori rispetto a quelle già comprese nella durata dichiarata.
La durata di base corrisponde alle ore delle attività formative già conteggiate nel percorso. Nei corsi e-learning può comprendere anche la lettura e lo studio dei materiali, le esercitazioni e le verifiche, secondo quanto dichiarato nella progettazione.
Il coefficiente serve a stimare il rapporto fra questa durata e il carico di lavoro complessivo:
Carico di lavoro complessivo = durata di base × coefficiente.
I coefficienti proposti sono 1, 2 e 3. Il loro impiego deve essere motivato dalle attività previste, evitando di conteggiare nuovamente lo studio o le esercitazioni già inclusi nella durata di base.
| Livello di impegno aggiuntivo | Coefficiente | Criterio di applicazione | Esempio con 400 ore di base |
|---|---|---|---|
| Assente o già compreso | 1 | Le attività necessarie al raggiungimento dei risultati dell’apprendimento sono già comprese nella durata dichiarata. | 400 × 1 = 400 ore complessive |
| Intermedio | 2 | Il percorso richiede ulteriori attività di studio, esercitazione o elaborazione, il cui impegno è stimato approssimativamente pari alle ore di base. | 400 × 2 = 800 ore complessive |
| Elevato | 3 | Il percorso richiede ulteriori attività particolarmente estese, il cui impegno è stimato approssimativamente pari al doppio delle ore di base. | 400 × 3 = 1.200 ore complessive |
Ad esempio, il coefficiente 1 può essere utilizzato per un percorso e-learning la cui durata comprende già lo studio dei materiali, le esercitazioni e la valutazione. Il coefficiente 2 può risultare appropriato quando sono richieste consistenti attività ulteriori, come studio autonomo, esercitazioni applicative e preparazione di elaborati. Il coefficiente 3 può essere adottato quando il percorso prevede un impegno aggiuntivo particolarmente ampio, come ricerche, progetti articolati o approfondimenti specialistici.
La scelta riguarda quindi il volume di lavoro richiesto. Anche un percorso con contenuti complessi può utilizzare il coefficiente 1 quando tutte le attività necessarie sono già comprese nelle ore dichiarate.
Applicazione al percorso o alle singole Unità Didattiche
Quando il percorso presenta caratteristiche sufficientemente omogenee, può essere applicato un unico coefficiente alla sua durata di base.
Quando le Unità Didattiche richiedono impegni differenti, è preferibile attribuire il coefficiente a ciascuna unità, o a gruppi di unità omogenee, e sommare i risultati.
Ad esempio, un percorso di 400 ore di base può essere composto da:
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200 ore di unità con coefficiente 1: 200 ore complessive;
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150 ore di unità con coefficiente 2: 300 ore complessive;
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50 ore di unità con coefficiente 3: 150 ore complessive.
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Il carico di lavoro stimato dell’intero percorso sarà quindi di 650 ore complessive.
I coefficienti costituiscono riferimenti per semplificare il calcolo. Quando è possibile stimare più precisamente l’impegno aggiuntivo, possono essere utilizzati valori intermedi, motivandone la scelta. Ad esempio, 400 ore di base e 200 ore di ulteriori attività corrispondono a 600 ore complessive, equivalenti a un coefficiente 1,5.
Applicazione ai percorsi professionalizzanti riconosciuti da AIPTOC
Ai fini delle presenti Linee Guida, per i percorsi professionalizzanti riconosciuti da AIPTOC, il coefficiente consigliato per la stima del carico di lavoro complessivo non dovrebbe superare 1,5, salvo casi particolari. La scelta del valore, ordinariamente compreso tra 1 e 1,5, deve tenere conto dell’organizzazione didattica e dell’effettivo impegno aggiuntivo richiesto ai partecipanti.
L’utilizzo di coefficienti superiori a 1,5 deve essere accompagnato da una specifica motivazione progettuale, che descriva le attività ulteriori previste e giustifichi il tempo necessario per svolgerle.
Per alcune tipologie di percorsi riconosciuti da AIPTOC, le schede di riferimento indicano le ore minime delle singole Unità Didattiche e le ore complessive del percorso. Deve essere sempre precisato se tali valori rappresentano la durata di base oppure comprendono già l’intero carico di lavoro.
Quando il valore indicato comprende già tutte le attività richieste, viene assunto direttamente come riferimento per il carico di lavoro complessivo. Il coefficiente si applica alle ore dichiarate come durata di base, per includere l’eventuale impegno aggiuntivo, evitando di conteggiare nuovamente attività già comprese.
4.3) Criteri di valutazione della qualità
Percorsi Formativi Professionalizzanti e di Base
La qualità della formazione erogata dovrebbe essere verificata attraverso procedure interne di monitoraggio e strumenti di valutazione della soddisfazione dei partecipanti.
In base alla complessità e alla durata del percorso formativo, possono essere presi in considerazione uno o più dei seguenti elementi:
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- definizione e applicazione di una procedura di monitoraggio della qualità, comprensiva delle modalità di rilevazione e somministrazione dei questionari di soddisfazione;
- adozione di una procedura per la gestione delle non conformità e delle conseguenti azioni correttive;
- somministrazione di un questionario di soddisfazione al termine di ogni unità didattica;
- somministrazione di un questionario di soddisfazione complessivo al termine dell’intero percorso formativo.
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4.4) Criteri di valutazione dei risultati finali
La valutazione dei risultati dell’apprendimento deve distinguere tra:
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- Apprendimento formale → le modalità di valutazione sono stabilite per legge (es. diplomi, lauree, esami di Stato) e seguono procedure ufficiali definite a livello istituzionale.
- Apprendimento non formale e informale → la valutazione, pur non essendo regolata da norme legislative, dovrebbe comunque basarsi su strumenti chiari, riconoscibili e documentabili, così da garantire trasparenza e affidabilità.
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Percorsi Formativi Professionalizzanti
Per i percorsi professionalizzanti, la valutazione dovrebbe misurare il livello raggiunto in termini di:
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- conoscenze;
- abilità;
- autonomia e responsabilità.
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Tra gli strumenti di valutazione più efficaci si includono:
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- esami scritti per la verifica delle conoscenze teoriche;
- project work, tirocini o stage per valutare l’applicazione pratica delle competenze;
- esami orali per accertare la capacità di rielaborazione, analisi critica e comunicazione;
- riconoscimento dell’apprendimento informale, attraverso evidenze documentabili (esperienze professionali, portfolio, certificazioni pregresse).
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Percorsi Formativi di Base
Nei corsi brevi o di aggiornamento, la valutazione può essere più semplice e mirata. È spesso sufficiente verificare le conoscenze acquisite, ad esempio attraverso:
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- test finali a risposta multipla o aperta;
- esercizi o compiti scritti;
- brevi prove pratiche in funzione della natura del corso.
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