Legge 4/2013 e albo dei consulenti tecnici di ufficio (CTU)

Premessa

Storici dell’arte, Archeologi, Fotografi, Pittori, Scultori, Restauratori, Storici, Scenografi, Musicisti, Coreografi, Professionisti in ambito turistico e Esperti del mondo del cinema e dello spettacolo, per citare solo alcuni esempi, possono richiedere l’iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio. Per essere ammessi, è necessario essere iscritti a una delle associazioni professionali autorizzate a rilasciare attestati di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, conformemente alla Legge 4/2013.

Che cosa è l’Albo CTU 

La sigla CTU identifica il Consulente Tecnico d’Ufficio, una figura professionale che opera come ausiliario del giudice all’interno del sistema giudiziario. Secondo l’articolo 61 del Codice di Procedura Civile, il CTU è nominato dal giudice con l’incarico di fornire perizie tecniche dettagliate e concise che aiutino il giudice a formulare una decisione informata nel corso di un procedimento giuridico. Per essere scelti come CTU, i professionisti devono essere iscritti in un albo specifico, mantenuto presso il tribunale, che elenca gli individui qualificati per questa funzione in base alle loro competenze professionali. Pertanto, per aspirare a questa carica, è necessario innanzitutto registrarsi a tale albo.

Con il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2023, n. 109, il Ministro della Giustizia ha adottato un regolamento che definisce i requisiti per l’iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio. Questo regolamento stabilisce anche le modalità di formazione, gestione e aggiornamento dell’albo stesso.

Riguardo alle professioni non ordinistiche, tra i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’albo dei CTU vi è l’obbligo per i professionisti di essere iscritti a una delle associazioni professionali autorizzate a rilasciare l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, ai sensi della Legge 4/2013.

I Requisiti 

Di seguito i punti salienti dell’articolo 4 che chiarisce i requisiti per l’iscrizione all’albo CTU 

Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici

  1. Ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell’albo coloro che:

a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;

b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;

c) sono di condotta morale specchiata;

d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;

e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526nel circondario del tribunale.

2. Ai fini del comma 1, lettera a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.

3. Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall’associazione di cui all’articolo 2 della legge n. 4 del 2013alla quale è iscritto l’aspirante.

4. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.

5. In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;

b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;

c) conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

Un estratto delle dell’Albo e dei settori di Specializzazione.

Allegato A

CATEGORIE DELL’ALBO E SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE

CATEGORIA

SPECIALIZZAZIONE

ANTICHITÀ E ARTE

AFFRESCHI

ANTICHITÀ E ARTE

ARCHEOLOGIA

ANTICHITÀ E ARTE

FOTOGRAFIA

ANTICHITÀ E ARTE

LIBRI ANTICHI E ARTISTICI

ANTICHITÀ E ARTE

MINIATURE

ANTICHITÀ E ARTE

MOBILI ANTICHI

ANTICHITÀ E ARTE

PITTURA ANTICA

ANTICHITÀ E ARTE

PITTURA CONTEMPORANEA

ANTICHITÀ E ARTE

PITTURA MODERNA

ANTICHITÀ E ARTE

RESTAURO MOBILI

ANTICHITÀ E ARTE

RESTAURO PITTURA E SCULTURA

ANTICHITÀ E ARTE

SCRITTURE ANTICHE

ANTICHITÀ E ARTE

SCULTURA ANTICA

ANTICHITÀ E ARTE

SCULTURA MODERNA

ANTICHITÀ E ARTE

STORIA DELL’ARTE

ANTICHITÀ E ARTE

STORIA DELL’ARTE DEL MOSAICO

ANTICHITÀ E ARTE

STORIA DELL’ARTE DEL VETRO

CARTA E STAMPA

GRAFICA PUBBLICITARIA

SPETTACOLO CINERADIOTV

CINEMATOGRAFIA

SPETTACOLO CINERADIOTV

COREOGRAFIA

SPETTACOLO CINERADIOTV

MUSICA

SPETTACOLO CINERADIOTV

OPERE TEATRALI

SPETTACOLO CINERADIOTV

RADIOTELEVISIONE

SPETTACOLO CINERADIOTV

SCENOGRAFIA

SPETTACOLO CINERADIOTV

VALUTAZIONE FILMS

 

Per l’elenco completo e per la lettura dell’intero dispositivo si veda il documento riportante il Decreto n.109 del 4 agosto 2023 : ALBO DEI CONSULENTI TCNICI

Conclusione 

Un ulteriore importante traguardo verso l’applicazione concreta della legge 4/2013 che si aggiunge ad altri passi avvenuti e che riepiloghiamo nel seguente elenco: 

  • 2024:  Ordinanza del Consiglio di Stato Sez. VII 995/2024: che introduce nuovi elementi che assimilano le professioni ordinistiche a quelle regolate dalla Legge 4/2013.
  • 2023: Con il D.M. 4.8.2023 n. 109 il Ministro della Giustizia ha adottato il regolamento  che stabilisce i requisiti per l’iscrizione all’albo  dei consulenti tecnici di ufficio, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento di tale albo.
  • 2022: Microcredito.  L’intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito è ammesso per i professionisti iscritti agli ordini professionali o alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. 
  • 2022: il DPCM 14/10/2021  mette sullo stesso piano, ai fini dell’inserimento nella Pubblica Amministrazione, le professioni non ordinistiche a quelle ordinistiche, infatti ai  fini del decreto si intende per:  “professionista”: la persona fisica iscritta ad un albo, collegio o ordine professionale e i professionisti come definiti ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Art. 1 DPCM 14/10/2021 
  • 2021: La Regione Sicilia ha pubblicato un Decreto (DA 0033 del 19/01/2021) finalizzato alla realizzazione di un elenco delle guide ambientali, escursionistiche e naturalistiche operanti in Sicilia. Il Decreto stabilisce che possono essere inseriti nell’elenco i professionisti iscritti ai registri nazionali di Associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico ed iscritte nell’apposito elenco pubblicato nel sito del MISE stesso: https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita
  • 2019: I professionisti aderenti alle associazioni professionali individuate nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge sono stati individuati tra i possibili beneficiari delle agevolazioni previste nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 ottobre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N°297 del 19 dicembre 2019 riguardante “Termini, modalità e procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell’economia circolare”.
  • 2019 Il MIBACT con il D.M. 244 del 20 maggio 2019 ha  istituito l’elenco nazionale dei “Professionisti dei beni culturali” relativo alle seguenti professioni: Antropologo fisico, Archeologo, Archivista, Bibliotecario, Demoetnoantropologo, Esperto di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, Storico dell’arte. Le associazioni ex Legge 4/2013, sono considerate associazioni certificanti ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D.M 244/2019, per il riconoscimento dei requisiti professionali ai fini dell’inserimento nell’elenco nazionale dei “Professionisti dei beni culturali”.