Ordinanza del Consiglio di Stato Sez. VII 995/2024: nuovi elementi che assimilano le professioni ordinistiche a quelle regolate dalla Legge 4/2013 

In estrema sintesi:

  1. Non vi è una differenza sostanziale tra le garanzie offerte dalle professioni ordinistiche e quelle non ordinistiche per quanto riguarda l’affidabilità e la competenza professionale.
  2. Si prende atto dell’evoluzione dell’ordinamento giuridico, che con specifico riguardo alle professioni non organizzate in ordini o collegi ha trovato un formale riconoscimento delle stesse con la legge 14 gennaio 2013, n. 4.
  3. Nel dichiarato obiettivo di conformare l’ordinamento giuridico nazionale ai «principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione» (art. 1, comma 1), la legge 14 gennaio 2013, n. 4, ha introdotto elementi di assimilazione tra professioni organizzate in ordini o collegi e professioni che tali non sono.

Riflessioni sull’Ordinanza 995/2024

L’ordinanza del Consiglio di Stato “Sez. VII nr. 995/2024 del 31.1.2024”, pone in luce alcuni aspetti rilevanti relativi alla Legge 4 del 14 gennaio 2013, nota come legge sulle professioni non ordinistiche. In particolare, si osserva una tendenza a riconoscere e a valorizzare le professioni non organizzate in albi professionali, una pratica che avvicina queste professioni alle categorie tradizionalmente ordinistiche sotto alcuni aspetti chiave.

La legge 4/2013 mira a regolamentare le professioni non ordinistiche, promuovendo standard di qualità e deontologia simili a quelli delle professioni regolamentate, pur mantenendo un sistema di controllo più flessibile e adattabile alle diverse realtà professionali. Le associazioni professionali di queste categorie possono iscriversi in un elenco pubblico, mantenendo un ruolo di autoregolamentazione e di promozione della formazione continua.

Le riflessioni principali dell’ordinanza riguardo a questi aspetti possono essere riassunte come segue:

Riconoscimento e valorizzazione delle competenze: L’ordinanza suggerisce che non vi è una differenza sostanziale tra le garanzie offerte dalle professioni ordinistiche e quelle non ordinistiche per quanto riguarda l’affidabilità e la competenza professionale. Entrambe le categorie possono garantire il rispetto dei principi di buona fede e correttezza. La Legge 4/2013 consente la creazione di elenchi pubblici di associazioni professionali non ordinistiche. Questo riconoscimento ufficiale serve a valorizzare le competenze dei professionisti associati, garantendo un certo livello di affidabilità e professionalità. L’inclusione in questi elenchi implica che l’associazione rispetti determinati standard deontologici e di formazione continua, analogamente a quanto avviene per gli albi professionali.

Autoregolamentazione e deontologia: Le associazioni professionali regolate dalla legge possono stabilire codici deontologici e meccanismi di autoregolamentazione. Questo aspetto è fondamentale per mantenere alti standard professionali e per proteggere il pubblico, simile a quanto avviene nelle professioni ordinistiche. Questi codici mirano a garantire la correttezza, la trasparenza e l’etica professionale, fornendo un quadro normativo interno che disciplina il comportamento degli iscritti.

Formazione continua e aggiornamento professionale: La legge enfatizza l’importanza della formazione continua, richiedendo che le associazioni promuovano e vigilino sull’aggiornamento costante dei propri iscritti. Questo requisito è simile a quello imposto agli iscritti negli albi professionali, rafforzando l’idea che l’aggiornamento e la competenza continua sono essenziali per il mantenimento della qualità dei servizi offerti.

Tutela dei consumatori e trasparenza: La Legge 4/2013 prevede meccanismi di tutela per i consumatori e utenti dei servizi offerti dai professionisti non ordinistici. Questo include la trasparenza nella promozione delle competenze e delle qualifiche dei professionisti. Questo aspetto è cruciale per costruire fiducia nel pubblico e garantire che i consumatori possano fare scelte informate.

Competitività e libertà di iniziativa economica: Fondamentale è il principio di liberalizzazione e competitività sottolineato dalla legge, che promuove un mercato più aperto e dinamico per i servizi professionali. Riducendo le barriere all’ingresso e riconoscendo ufficialmente le professioni non ordinistiche, la legge stimola la concorrenza leale e supporta la libertà di iniziativa economica.

Di seguito alcuni brevi estratti dell’ordinanza, rimandando al link sottostante per la lettura dell’intero documento.

  • “- l’argomento si espone nondimeno a rilievi critici sul piano della ragionevolezza e della non discriminazione, in relazione all’evoluzione dell’ordinamento giuridico, che con specifico riguardo alle professioni non organizzate in ordini o collegi ha trovato un formale riconoscimento delle stesse con la legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate)… che integra un mutamento del quadro normativo…
  • “- nel dichiarato obiettivo di conformare l’ordinamento giuridico nazionale ai «principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione» (art. 1, comma 1), la legge 14 gennaio 2013, n. 4, ha quindi introdotto elementi di assimilazione tra professioni organizzate in ordini o collegi e professioni che tali non sono, e che si fondano sul libero esercizio di un’«attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale», secondo la definizione di cui al successivo comma 2;”
  • “- nondimeno, sulla base delle disposizioni in precedenza richiamate promuove la costituzione di organizzazioni a base associativa finalizzate a garantire alla clientela che l’attività professionale prestata dai propri aderenti sia svolta secondo adeguati criteri di capacità e competenza professionale e nel rispetto delle relative norme deontologiche;”
  • “- esso vale infatti ad equiparare alle professioni ordinistiche sotto il profilo della garanzia di esercizio della professione sulla base dei poc’anzi richiamati requisiti di capacità e correttezza, quelle per il cui esercizio non è necessaria l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dall’apposito ente esponenziale della categoria;”

Link all’Ordinanza:

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202301804&nomeFile=202400995_18.html&subDir=Provvedimenti

Un ulteriore importante traguardo verso l’applicazione concreta della legge 4/2013 che si aggiunge ad altri passi avvenuti recentemente: 

  • 2022: Microcredito.  L’intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito è ammesso per i professionisti iscritti agli ordini professionali o alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. 
  • 2022: il DPCM 14/10/2021  mette sullo stesso piano, ai fini dell’inserimento nella Pubblica Amministrazione, le professioni non ordinistiche a quelle ordinistiche, infatti ai  fini del decreto si intende per:  “professionista”: la persona fisica iscritta ad un albo, collegio o ordine professionale e i professionisti come definiti ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Art. 1 DPCM 14/10/2021 
  • 2021: La Regione Sicilia ha pubblicato un Decreto (DA 0033 del 19/01/2021) finalizzato alla realizzazione di un elenco delle guide ambientali, escursionistiche e naturalistiche operanti in Sicilia. Il Decreto stabilisce che possono essere inseriti nell’elenco i professionisti iscritti ai registri nazionali di Associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico ed iscritte nell’apposito elenco pubblicato nel sito del MISE stesso: https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita
  • 2019: I professionisti aderenti alle associazioni professionali individuate nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge sono stati individuati tra i possibili beneficiari delle agevolazioni previste nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 ottobre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N°297 del 19 dicembre 2019 riguardante “Termini, modalità e procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell’economia circolare”.
  • 2019 Il MIBACT con il D.M. 244 del 20 maggio 2019 ha  istituito l’elenco nazionale dei “Professionisti dei beni culturali” relativo alle seguenti professioni: Antropologo fisico, Archeologo, Archivista, Bibliotecario, Demoetnoantropologo, Esperto di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, Storico dell’arte. Le associazioni ex Legge 4/2013, sono considerate associazioni certificanti ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D.M 244/2019, per il riconoscimento dei requisiti professionali ai fini dell’inserimento nell’elenco nazionale dei “Professionisti dei beni culturali”.