Professioni regolamentate, protette, non regolamentate e professioni turistiche: Un po’ di chiarezza 

Premessa: 

Alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato N. 05213/2020 che chiarisce una volta per tutte che non possono essere abilitate nuove professioni turistiche senza una legge nazionale, è opportuno capire la differenza che passa tra professioni regolamentate, protette e professioni turistiche. E’ inoltre opportuno chiarire cosa sono le professioni non regolamentate ed il ruolo, sempre più evidente, che hanno le Associazioni Nazionali ex legge 4/2013 nel disciplinare e attestare le competenze delle professioni non regolamentate.
 
L’articolo è diviso in 4 parti:
1) Professioni regolamentate, protette, non regolamentate
2) Le professioni turistiche 
3) Evoluzione normativa delle professioni turistiche
4) Il caso delle Guide Naturalistiche
5) La normativa europea 
 
 
 

1) Professioni regolamentate, protette, non regolamentate

In relazione alle attività professionali è possibile utilizzare la seguente classificazione:

  • Professioni non regolamentate: Sono quelle professioni che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio.  Si tratta di professioni aperte indifferentemente sia ai possessori di titoli di studio italiani che esteri, per le quali non si ha necessità di ottenerne il riconoscimento legale o formale per poterle esercitare. Sono non regolamentate, ad esempio, le professioni della pubblicità, della comunicazione, del marketing, dei vari settori artistici e musicali, della mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del settore turistico (ad esclusione delle figure specificatamente normate come la guida turistica, l’accompagnatore turistico, il direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo, il maestro di sci e la guida alpina) e tantissime altre ancora.
  • Professioni regolamentate: Sono le professioni per cui la legge prescrive il possesso di determinati titoli (medico, dentista, veterinario, farmacista, infermiere, ingegnere, architetto, guida turistica, accompagnatore turistico,). La legge stabilisce sia il titolo di studio indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale – Tra queste figure rientrano moltissime figure: avvocato, commercialista, insegnante, fisioterapista, biologo, ingegnere – in tutto oltre 800 professioni -). L’esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata.
  • Professioni protette: Sono considerate professioni protette quelle il cui esercizio è subordinato alla iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229, 2° e 3° co., c.c.) tenuti dai rispettivi ordini professionali. (Es. di notaio, avvocato, ingegnere, medico, ecc). La definizione di “professione protette” è più restrittiva rispetto a quella di “professione regolamentata”.  Nella sostanza le professioni protette sono le professioni regolamentate nel sistema ordinistico (ordini, albi e collegi). La loro protezione consiste, soprattutto, nell’interdizione ad esercitare la professione per chiunque non sia iscritto nell’albo o ne sia stato espulso.

La definizione di “professione protette” è più restrittiva rispetto a quella di “professione regolamentata”.  Nella sostanza le professioni protette sono le professioni regolamentate nel sistema ordinistico (ordini, albi e collegi). La loro protezione consiste, soprattutto, nell’interdizione ad esercitare la professione per chiunque non sia iscritto nell’albo o ne sia stato espulso.

Professioni non regolamentate

Le professioni non regolamentate, dette anche professioni “non ordinistiche” sono da alcuni anni sempre più numerose ed in forte crescita, crescita dovuta alla capacità di adeguamento alle mutevoli esigenze del mercanto e al progresso scientifico e tecnologico. In Italia, tali professioni sono disciplinate dalla Legge 4/2013: “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

In base alla legge 4/2013, coloro che esercitano professioni non organizzate in ordini o collegi possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, su base volontaria, al fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire l’applicazione della disciplina, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Le associazioni professionali di questo tipo non hanno un carattere di rappresentanza esclusiva (possono esistere infatti più associazioni per la stessa attività professionale) e non hanno scopo di lucro. Non è infatti obbligatorio iscriversi a tali associazioni (come invece accade per gli Ordini), ma chi ne entra a far parte è tenuto a seguire specifici codici di condotta volte a favorire la tutela degli utenti e il rispetto della concorrenza.

Un libero professionista che svolge una professione non regolamentata, ha tre modi di attestare la qualità dei propri servizi:

  • l’autodichiarazione
  • l’attestazione di Qualità e di Qualificazione professionale dei servizi prestati da parte di una Associazione costituita ai sensi della Legge 4/2013
  • la certificazione da parte di organismi accreditati da Accredia, nel caso esistano norne tecniche UNI che individuano i requisiti professionali

Inizia ad affermarsi, da alcuni anni,  l’idea che le associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico (Legge n. 4/2013) svolgono un ruolo sempre più importante e delicato nella formazione degli elenchi dei professionisti assoggettati alla legge 4/2013 (Professioni non organizzate in ordini o collegi). L’importanza di un riconoscimento delle competenze dei professionisti da parte di una Associazione ex Legge 4/2013 è orami evidente anche a seguito dei recenti decreti emanati a livello nazionale e regionale vediamone alcuni:

  • 2019: Decreto MIBACT  D.M. 244 del 20 maggio 2019 che istituisce l’elenco nazionale dei “Professionisti dei beni culturali” relativo alle seguenti professioni: Antropologo fisico, Archeologo, Archivista, Bibliotecario, Demoetnoantropologo, Esperto di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, Storico dell’arte. Le associazioni ex Legge 4/2013, sono considerate associazioni certificanti ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D.M 244/2019, per il riconoscimento dei requisiti professionali ai fini dell’inserimento nell’elenco nazionale dei “Professionisti dei beni culturali
  • 2020: Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2019, stabilisce che i professionisti aderenti alle associazioni professionali ex Legge 4/2013 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge sono stati individuati tra i possibili beneficiari delle agevolazioni previste dallo stesso Decreto
  • 2021: La Regione Sicilia ha pubblicato un Decreto (DA 0033 del 19/01/2021) finalizzato alla realizzazione di un elenco delle guide ambientali, escursionistiche e naturalistiche operanti in Sicilia. Il Decreto stabilisce che possono essere inseriti nell’elenco i professionisti iscritti ai registri nazionali di Associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico.
  • 2021: Con la pubblicazione nella GU 268 del 10/11/2021 del DPCM 14/10/2021 anche i professionisti in possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge 4/2013 potranno effettuare domanda al portale del reclutamento per conferimento incarichi professionali nelle pubbliche amministrazioni.  

Da notare come finalmente il DPCM 14/10/2021  mette sullo stesso piano, ai fini dell’inserimento nella Pubblica Amministrazione, le professioni non ordinistiche a quelle ordinistiche, infatti ai  fini del decreto si intende per: “professionista”: la persona fisica iscritta ad un albo, collegio o ordine professionale e i professionisti come definiti ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Art. 1 DPCM 14/10/2021 

Ecco i dettagli del decreto: DPCM del 14/10/2021 (Decreto reclutamento)

Professioni regolamentate

Nell’ordinamento italiano in virtù dell’articolo 117 della Costituzione, la materia delle professioni è riconducibile alla competenza concorrente Stato-Regioni. La Corte Costituzionale (Corte Costituzionale, sentenza n. 300/2010 e sentenza n. 230/2011) ha in più occasioni precisato i limiti dei legislatori regionali in materia di professioni, stabilendo che l’individuazione delle figure professionali, e relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando, per contro nella competenza delle Regioni, la sola disciplina di quegli aspetti che presentino uno specifico collegamento con la realtà regionale (vedi le sentenze della Corte costituzionale n. 424 del 2005, n. 40 del 2006, n. 300 del 2007, n. 93 del2008, n. 138 del 2009, n. 98 del 2013 e n. 178 del 2014).

Il legislatore regionale non può dunque, istituire nuove figure professionali né stabilirne i relativi requisiti (vedi la sentenza n. 117 del 2015). Tale aspetto vale anche per le professioni turistiche. Ne consegue che lo Stato è legittimato a dettare i principi generali in materia e, precisamente, norme in tema di: individuazione dei profili professionali, requisiti e titoli necessari per l’esercizio di tali professioni, definizione degli ordinamenti didattici, istituzione di albi.

Per un approfondimento sulla sentenza 117/2015:

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=117

2) Le professioni turistiche 

Professioni turistiche (Art. 6 Codice del Turismo)

Sono professioni turistiche quelle attività aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.

Come abbiamo visto, la disciplina delle professioni turistiche, rientra nella competenza concorrente Stato-Regioni, per cui le regioni non possono istituire nuove figure professionali turistiche né stabilirne i relativi requisiti (ricordiamo la sentenza n. 117 del 2015).

Bisogna distinguere tra professioni turistiche protette (art. 2229 c.c) e professioni turistiche non protette il cui esercizio non è più sottoposto a restrizioni, ai sensi dell’articolo 33 comma 5° del d.l. 138/2011 convertito in legge 148/2011, sono tutte quelle professioni regolamentate dalle leggi regionali, che non sono disciplinate dalle leggi statali.

Sono professioni turistiche protette i maestri di sci e le guide alpine.

Tali professioni sono disciplinate dalle seguenti leggi:

Legge 2 gennaio 1989, n. 6 – Ordinamento della professione di guida alpina;

Legge 8 Marzo 1991, n. 81– Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

Sono professioni non protette le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e gli interpreti turistici regolamentate a livello regionale e il cui esercizio non è più sottoposto a restrizioni, a meno di una normativa statale che dovrebbe essere emanata d’intesa con la conferenza stato regione.

Tra le professioni turistiche vanno anche annoverate le molte professioni turistiche non regolamentate, per cui una classificazione delle professioni turistiche potrebbe essere la seguente:

Professioni turistiche regolamentate

Professioni turistiche protette (disciplinate da leggi statali ai sensi del art. 2229 c.c)

Professioni turistiche non protette (escluse dall’art. 2229 c.c ma regolamentate da specifiche normative regionali)

Professioni turistiche non regolamentate (da normative statali o regionali e individuate dall’art. 1, comma 2 della legge 4/2013)

3) Evoluzione normativa delle professioni turistiche

  •  Legge 5888/1888 inseriva le guide turistiche tra i cosiddetti “mestieri girovaghi”.  L’articolo 78 del regolamento attuativo 6517/1889 disponeva che i mestieri girovaghi fossero assoggettati alla vigilanza degli organi di polizia ed al possesso di un certificato di iscrizione nell’apposito registro il cui rilascio era condizionato ad un preventivo giudizio di affidabilità morale e di idoneità tecnica.  Tale assetto normativo confluì nella legislazione di pubblica sicurezza successiva.
  •  Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635: Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.
  •  Regio Decreto 18 marzo 1937 n. 488: Guide; Interpreti; Corrieri;
  •  Legge 2 gennaio 1989, n. 6 – Ordinamento della professione di guida alpina;
  •  Legge 8 Marzo 1991, n. 81– Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.
  •  Legge quadro sul turismo: l. 217/1983 (abrogata dalla L. 135/2001)

L’art. 11. “Attività professionali” individuava 10 figure professionali, disponendo che: le regioni accertano i requisiti per l’esercizio delle professioni di

  • guida turistica,
  • interprete turistico,
  • accompagnatore turistico o corriere,
  • organizzatore professionale di congressi,
  • istruttore nautico,
  • maestro di sci,
  • guida alpina,
  • aspirante guida alpina o portatore alpino (chi per professione accompagna singoli o gruppi in ascensioni fino al terzo grado di difficoltà o funge da capocordata in ascensioni a cui partecipino anche guide alpine),
  • guida speleologica (chi accompagna singoli o gruppi nell’esplorazione di grotte o cavità naturali),
  • animatore turistico
  • ogni altra professione attinente al turismo.

Tale elenco era NON tassativo, dando libertà alle regioni di disciplinare ulteriori attività turistiche: guida naturalistica o accompagnatore naturalistico, guida escursionistica, guida ambientale escursionistica, assistente o accompagnatore di turismo equestre, guida archeologica subacquea, accompagnatore di ippoturismo, maestro di mountain bike, ecc.

Legge quadro sul turismo: legge n. 135 del 29 marzo 2001 (abrogata dal Codice del Turismo);

La legge 135/2001, all’art. 7 ha fornito la seguente definizione di professioni turistiche:

Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività’ turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti….

Le regioni autorizzano all’esercizio dell’attività’ di cui al comma 5. L’autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera g).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 Settembre 2002

Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001)

Art. 1 comma g) Requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche: Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l’esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sarà prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza.

Art. 1 comma n) Criteri uniformi per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche: Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri uniformi per l’abilitazione all’esercizio delle professioni esercitate in forma autonoma in relazione alla tipologia professionale.

I 2 commi citati sono stati interessati da una pronuncia del Consiglio di Stato, sez. L’adunanza 3/12/2003 n.3165/2003 “la professione turistica non può essere inserita tra le professioni c.d. protette (art. 2229 codice civile), come evidenziato dal DPCM 13 settembre 2002”. Pertanto, sono stati annullati l’art. 1, n. 6, lettera g) e lettera n), dell’allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002,)

Legge n. 40/2007 (Legge Bersani):  Art. 10. Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche.

Il Decreto Bersani pur non liberalizzando del tutto la professione, riduce la restrizione che richiedeva a chi volesse esercitare la professione di guida di ottenere il patentino di autorizzazione da parte della propria regione o provincia. E’ importante le lettura di alcuni punti dell’articolo

“1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche’ ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilita’ all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea.

4. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali.

Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, l’esercizio dell’attività di guida turistica non può essere negato, ne’ subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori.

Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.

I soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica.”

 

Codice del Turismo: Decreto legislativo 23.05.2011 n° 79 (G.U. 06.06.2011): Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (modificato dal D.Lgs 21 maggio 2018 n° 62).

L’articolo 6 del “Codice del turismo” così come l’art. 7 della precedente legge 135/2001, non fornisce alcuna elencazione delle professioni turistiche, rinviando alla legislazione regionale l’individuazione e la regolamentazione di figure professionali, connesse alle specificità dei singoli ambiti territoriali.

Come già indicato, Il legislatore regionale non può istituire nuove figure professionali (oltre a quelle già indicate nella legge 217/1983) né stabilirne i relativi requisiti (sentenza n. 117 del 2015).

Per quanto sopra detto, sembrerebbe che le professioni turistiche previste dalla legge 217 del 1983, formalmente abrogata dalla 135/2001 e dal DPCM 13 settembre 2002, restano l’unico riferimento di norme statali di professioni turistiche non protette.

Interventi normativi in materia di professioni turistiche

Abbiamo già visto, nella lezione precedente, come per le professioni regolamentate e quindi anche per le professioni turistiche regolamentate, è necessario tenere conto di quanto previsto dalle normative relative al riconoscimento delle qualifiche professionali.

L’articolo 56 del trattato dell’U.E. prescrive inoltre, il divieto di restrizioni alla libera prestazione di servizi, in altro stato membro, a tutti i cittadini della U.E.

Con il D.P.R. 13 dicembre 1995 lo Stato italiano ha individuato, nei siti nazionali patrimonio dell’UNESCO, i luoghi riservati ai servizi delle guide turistiche specializzate. La Commissione CE con parere motivato del 13 dicembre 2004 ha ritenuto le disposizioni del D.P.R. 13 dicembre 1995 sproporzionatamente restrittive alla libera circolazione delle professioni. Secondo la Commissione CE gli unici luoghi, per i quali è richiesta la presenza di guide specializzate sono: i musei e i monumenti storici.

Corte Costituzionale sentenza n. 271/2009: è illegittima, per violazione dell’art. 40 Trattato Comunità Europee (libera prestazione dei servizi), l’indicazione di specifici ambiti territoriali.

Corte Costituzionale, sentenza n. 178/2014:È incostituzionale l’art. 73 comma 4 l. reg. Umbria 12 luglio 2013 n. 13, nella parte in cui dispone che le guide turistiche che hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione presso altre regioni e che intendono svolgere la propria attività nella regione Umbria sono soggette all’accertamento, da parte della provincia, limitatamente alla conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla giunta regionale”. La tutela della concorrenza compete, infatti, in via esclusiva allo Stato.

Corte Costituzionale, sentenza n. 117/2015: “È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, commi 49, lett. a), f), g), i), l. reg. Campania 7 agosto 2014, n. 16. Premesso che ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost., l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato e che ciò riguarda anche le professioni turistiche, anche nel periodo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, il cui art. 6 contiene una definizione generale di professione turistica, già offerta dall’art. 7, comma 5, l. 29 marzo 2001, n. 135, le disposizioni censurate, che istituiscono e disciplinano la figura professionale della guida archeologica subacquea violano l’art. 117, comma 3, Cost., in quanto l’enucleazione di peculiari figure professionali, a partire da un genus indicato dalla legge statale, è preclusa alla legge regionale (sentt. nn. 353 del 2003, 424 del 2005, 40 del 2006, 300 del 2007, 93, 222 del 2008, 138, 271, 328 del 2009, 132 del 2010, 98 del 2013, 178 del 2014)”. In questo caso, è la materia delle “professioni” ad essere stata considerata riservata allo Stato.

Corte Costituzionale, sentenza n. 30/2011: per professioni storicamente già esistenti, come gli “interpreti turistici” campani, per i quali, dato il venir meno della legge 217/1983, manca una disciplina a livello statale, con la conseguenza che le Regioni non possono disciplinarne la previsione né la tenuta di un albo professionale (Corte Cost. 117/2015 contro una legge regionale della Campania).

T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 24/02/2017, n. 2817: “L’abilitazione alla professione di guida turistica è nazionale e non regionale. Il comma 1 dell’art. 3, l. n. 97 del 2013 afferma il principio dell’abilitazione valida su tutto il territorio nazionale per l’esercizio della professione di guida turistica; la disposizione del comma 3 attribuisce al Ministro il potere di individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione e (a seguito del D.l. n. 83 del 2014, convertito nella L. n. 106 del 2014), dei requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e della disciplina del procedimento di rilascio. In tali disposizioni non vi è alcun riferimento ad una abilitazione regionale. Infatti, il rispetto della competenza regionale è assicurato dalla norma primaria con la previsione dell’intesa con la Conferenza unificata per l’esercizio del potere ministeriale, rispetto alla disciplina dell’abilitazione”.

Sentenza del Consiglio di Stato N. 05213/2020: conferma in sostanza quando specificato nella sentenza del TAR del 2017: “non potranno essere abilitate nuove guide turistiche senza una legge nazionale

si legga la sentenza attraverso il seguente link: Sentenza del Consiglio di Stato N. 05213/2020

Nella sostanza, a seguito delle varie sentenze suddette, potremmo ipotizzare che tutte le normative regionali in materia, tranne guide alpine e maestri di sci, rischiano di essere illegittime.

 

4) Il caso delle Guide Naturalistiche 

  • Regio Decreto 6 maggio 1940n. 635: Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.
  •  Regio Decreto 18 marzo 1937 n. 488: Guide; Interpreti; Corrieri;
  •  Legge 2 gennaio 1989, n. 6 – Ordinamento della professione di guida alpina;
  •  Legge 8 Marzo 1991, n. 81– Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

Le guide naturalistiche, cosi come tutte le altre professioni turistiche escluse dalle leggi non abrogate (Regio Decreto 488/1937, Legge 6/1989 e legge 81/1991) che sono Guide Alpine, Guide Turistiche, Interpreti e Corrieri (Accompagnatori Turistici), sono da considerarsi Professioni non regolamentate in quanto tutte norme che permettevano alle regioni di regolamentare tali figure sono state abrogate. (Legge quadro sul turismo: l. 217/1983 – abrogata dalla L. 135/2001 – e Legge quadro sul turismo: legge n. 135 del 29 marzo 2001abrogata dal Codice del Turismo -.

Le regioni in base a tutte le sentenze amministrative ormai note, tra cui Sentenza del Consiglio di Stato N. 05213/2020, non possono abilitare nuove professioni turistiche. le Regioni che hanno emesso Decreti e Leggi che disciplinano la figura della Guida Naturalistica in virtù di leggi abrogate dovrebbero adeguare il loro assetto normativo aggiornando o abrogando le vecchie norme, anche al fine di uniformare la loro legislazione a livello nazionale e non creare discrepanze tra una regione ed un’altra. Lo ha fatto, ad esempio, la Regione Sicilia che con il Decreto 19/01/2021 (DA 0033) ha, di fatto disconosciuto una sua precedete legge del 2004 istituendo un elenco di guide naturalistiche operanti in Sicilia (la cui partecipazione non è obbligatoria, in quanto proprio figure non regolamentate).  Il Decreto stabilisce che possono essere inseriti nell’elenco i professionisti iscritti ai registri nazionali di Associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Pertanto, le guide naturalistiche così come le altre professioni non regolamentate rientrano nella legge nazionale 4/2013 ”Disposizioni in materia di professioni non organizzate. Al fine di un maggiore garanzia per tali professioni e a tutela del consumatore la Legge istituisce le Associazioni Professionali autorizzate a rilasciare Attestazioni di Qualità e Qualificazione Professionali dei servizi prestati e a cui non vi obbligo di aderire, a differenze delle Associazioni Ordinistiche.

In relazione al settore del turismo d’avventura che comprende l’attività escursionistica, alcune Associazioni autorizzate dal MISE a rilasciare Attestazione di Qualità e Qualificazione sono:

  • AIPTOC – Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali
  • AGEM – Associazione Guide Escursionistiche Montane
  • A.I.G.C. – Associazione Italiana Guide Canyon
  • AIGS – Associazione Italiana Guide Sopravvivenza
  • A.I.GU.P.P. – Associazione Italiana Guide Professionali di Pesca
  • A.I.G.A.E. – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche
  • ASSOGUIDE
  • ENGC- Ente Nazionale Guide Canyoning
  • LAGAP – Libera Associazione Guide Ambientali 
  • F.E.S. – FederEscursionismo Sicilia
  • UIGC- Unione Italiana Guide Canyoning
  • EXPLORA Guide Escursionistiche Spedizioni Internazionali – GESI
  • FIPTES – Federazione Italiana Professionisti del Trekkincittà e del Turismo Esperenziale
  • AGCI – Associazione Guide Cicloturistiche Italiane
  • ENGC- Ente Nazionale Guide Canyoning

Elenco estrapolato dal sito: Ministero delle Imprese del Made in Italy  (Ex Mise) 

Regioni che non hanno una normativa specifica in materia di guide naturalistiche o che hanno abrogato precedenti normative:

Sicilia***, Calabria, Umbria, Puglia, Lazio, Lombardia, Campania, Molise, Bolzano, Trento, Abruzzo 

In queste regioni è pienamente applicabile la legge 4/2013.

Nota*** La Regione Sicilia ha, ha abrogato la vecchia legge sulle GAE per cui è pienamente applicabile la Legge 4/2013, anzi tale legge offre ulteriori vantaggi per i sicilia, infatti la Regione Sicilia ha pubblicato un Decreto (DA 0033 del 19/01/2021) finalizzato alla realizzazione di un elenco delle guide ambientali, escursionistiche e naturalistiche operanti in Sicilia. Il Decreto stabilisce che possono essere inseriti nell’elenco i professionisti iscritti ai registri nazionali di Associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico ed iscritte nell’apposito elenco pubblicato nel sito del MISE stesso, Ricordiamo che tale elenco è comunque a carattere volontario (anche se consigliabile)

Regioni che pur avendo una propria normativa regionale, tengono conto della Legge nazionale 4/2013:

           Venezia Giulia (vedi nota *) Piemonte (vedi nota **)

Nota *: La Regione Friuli-Venezia Giulia ha, di recente emesso un bando per cui per le GAE è previsto un esame a cui possono partecipare i professionisti riconosciuti ai sensi della Legge 4/2013. Scarica il Bando: Bando Friuli Venezia Giulia

Nota ** Dal sito della Regione Piemonte:

si comunica che per l’esercizio della professione turistica di Accompagnatore naturalistico/ guida escursionistica ambientale

adempiono il requisito formativo:

a) i soggetti che hanno superato il relativo corso di formazione regionale unitamente all’iscrizione negli appositi elenchi provinciali;

b) i soggetti che, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), hanno effettuato formazione permanente.

A seguito di recenti pronunce giurisdizionali e normative comunitarie…  si comunica che per l’esercizio della professione turistica di Accompagnatore naturalistico/ guida escursionistica ambientale i soggetti che, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), hanno effettuato formazione permanente. (si veda il link della Regione Piemonte si veda il link della Regione: Accompagnatore naturalististico (o guida escursionistica ambientale)

Regioni che hanno una normativa specifica in materia di guide naturalistiche:

 Sardegna****, Toscana, Basilicata, Liguria, Marche, Valle d’Aosta, Emilia Romagna e Veneto (in fase di revisione) 

In queste ultime regioni la normativa nazionale potrebbe trovarsi in conflitto con quella regionale. È opportuno che i professionisti valutino l’applicabilità della Legge 4/2013 consultando i funzionari delle rispettive regioni

Nota**** La Regione Sardegna ha una sua normativa regionale, ma da quanto indicato nel loro sito, sembrerebbe prendere in considerazione anche la Legge 4/2013 di seguito il link alla normativa della Regione Sardegna:  https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/489

In sintesi ecco alcuni elementi di riflessione:

1) La legge 4/2013 stabilisce chiaramente che l’attestazione di qualità e qualificazione professionale ai sensi della stessa legge non è obbligatoria ma volontaria, pertanto, le GAE (ad esclusione delle regioni che hanno una normativa regionale che lo impone) non hanno obbligo di iscriversi nei registri delle VARIE associazioni di categorie, anche se consigliamo sempre un riconoscimento formale ai sensi della legge 4/2013) che conferisce lo status di “professionista”, grazie al DPCM 14/10/2021.

2) Né la legge né il Ministero competente stabiliscono quale titolo di studio o quali requisiti si rendono necessari per il riconoscimento delle professioni disciplinate dalla Legge 4/2013. Ogni Associazione Professionale stabilisce in modo autonomo tali requisiti e li presenta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) nella fase iniziale di riconoscimento.

3) Non esiste in Italia nessuna “certificazione” delle GAE né nessuna Associazione italiana in grado di fornirla. La “certificazione” avviene solo in base a specifiche norme UNI e da parte di un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA.

4) Se una associazione afferma che rilascia una “certificazione” o afferma di essere l’unica associazione a rappresentare le GAE ed altre figure simili, lo fa in violazione, oltre che del codice etico, della legge 4/2013.

5) Non esiste un ‘accreditamento europeo’ per le Guide Ambientali Escursionistiche (GAE), né un ‘Registro Italiano’ centralizzato. Invece, ci sono numerosi registri gestiti dalle diverse Associazioni autorizzate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Ex MISE), che includono professionisti del turismo come le GAE. Oltre a ciò, esistono tanti elenchi (abilitanti) regionali quanti sono le regioni che hanno ancora una normativa regionale (normativa emessa in base ad una legge quadro sul turismo abrogata da molti anni).

6) Non vi è alcuna normativa che imponga alle Associazioni di limitarsi a una sola professione. Infatti, consultando l’elenco ministeriale si scopre che molte associazioni includono decine, se non centinaia, di professioni. Tra queste anche chi descrive le diverse professioni come “specializzazioni” che nella sostanza rappresentano professioni distinte e nascondendo di fatto che in realtà rappresentano molte più professioni di quanto dichiarato, cosa comunque del tutto legittima se solo fosse più trasparente

5) La normativa europea  

Per le professioni regolamentate è importante tenere conto di quanto previsto dalle normative relative al riconoscimento delle qualifiche professionali.

 La direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005, modificata dalla direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ha consolidato un sistema di riconoscimento reciproco che inizialmente era basato su 15 direttive. Essa prevede un riconoscimento automatico per un numero limitato di professioni sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati (professioni settoriali), un sistema generale di riconoscimento dei titoli legati alla formazione e un riconoscimento automatico dell’esperienza professionale. La direttiva 2005/36/CE ha inoltre istituito un nuovo sistema di libera prestazione di servizi. La direttiva 2005/36/CE si applica unicamente ai professionisti che intendono esercitare la medesima professione in un altro Stato membro.

In Italia le due direttive sono state recepite dalla seguente normativa.

D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206: “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento: delle qualifiche professionali, nonché’ della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”.

D.Lgs. 28 gennaio 2016 , n. 15: “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”. Il testo va a modificare il D.Lgs. 206/2007, legato al riconoscimento dei titoli professionali in Italia dei professionisti comunitari e connessi al registro dei prestatori di servizi.

Il 26 aprile 2019 è stato approvato in via definitiva il Disegno di legge n. 822-B “Legge europea 2018” che modifica ulteriormente il D.Lgs. 15/2016 al fine di tenere conto di una procedura di infrazione della Comunità Europea.

Il Consiglio Europeo con Direttiva 2006/123, detta Bolkestein, richiama tra l’altro gli Stati membri della U.E. ad eliminare per legge ogni diaframma al libero esercizio delle professioni, rivedendo l’attuale riconoscimento dei titoli professionali, che debbono essere di esclusiva pertinenza dello Stato. Il Consiglio Europeo esprimeva inoltre il giudizio che i limiti regionali alle professioni comportano una lesione al principio comunitario della libera prestazione dei servizi cui all’art. 49 del Trattato CEE.

 

Articolo estratto da corso di aggiornamento: SPE17: Legislazione Turistica  (Gratuito per i soci dell’Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali – AIPTOC)

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Ignazio Caloggero

Presidente Nazionale Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali (AIPTOC)