Dipartimento Arte, Cultura e Spettacolo

Il Dipartimento Arte, Cultura e Spettacolo è una area operante all’interno di AIPTOC – Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali è costituita da Professionisti che in base alle loro specifiche competenze artistiche e culturali vengono definiti “Operatori Culturali”. In tale ottica vi rientrano tutti i professionisti che operano nello Spettacolo (*). Il Dipartimento si occupa di portare avanti studi e progetti inerenti il proprio settore dell’Arte, della Cultura e dello Spettacolo.
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Alcune delle Professioni rientranti nel Dipartimento Arte Cultura e Spettacolo
Si sottolinea che alcune professioni, data la loro natura trasversale, possono rientrare in più dipartimenti.
Descrizione e requisiti per il riconoscimento professionale
Chiarimenti sulle figure dello Spettacolo
1. Definizione di Operatore Culturale
Un operatore culturale è una figura professionale che, a vari livelli, contribuisce alla produzione, diffusione, promozione o mediazione della cultura. La cultura, in senso antropologico e contemporaneo, include arte, spettacolo, patrimonio, saperi, pratiche, identità, espressioni artistiche e creative.
Lo spettacolo in tutte le sue forme (teatro, danza, musica, cinema, circo, arti performative, varietà, ecc.) è una manifestazione primaria della cultura, sia nella sua forma tradizionale sia in quella contemporanea.
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Ogni performance rappresenta una narrazione identitaria, estetica, simbolica.
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Lo spettacolo trasmette valori, significati, storie e linguaggi propri di una determinata società o comunità.
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È uno strumento potentissimo di educazione, riflessione critica, coesione sociale e interpretazione del mondo.
Pertanto, chi lavora nello spettacolo non si limita a “intrattenere”, ma partecipa attivamente alla costruzione, interpretazione e diffusione della cultura.
2. Lo Spettacolo come Espressione Culturale
Lo spettacolo in tutte le sue forme (teatro, danza, musica, cinema, circo, arti performative, varietà, ecc.) è una manifestazione primaria della cultura, sia nella sua forma tradizionale sia in quella contemporanea.
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Ogni performance rappresenta una narrazione identitaria, estetica, simbolica.
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Lo spettacolo trasmette valori, significati, storie e linguaggi propri di una determinata società o comunità.
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È uno strumento potentissimo di educazione, riflessione critica, coesione sociale e interpretazione del mondo.
Pertanto, chi lavora nello spettacolo non si limita a “intrattenere”, ma partecipa attivamente alla costruzione, interpretazione e diffusione della cultura.
3. I Professionisti dello Spettacolo come Attori del Sistema Culturale
I lavoratori dello spettacolo – attori, musicisti, tecnici, registi, coreografi, scenografi, fonici, costumisti, truccatori, light designer, produttori, drammaturghi, performer, artisti di strada, ecc. – sono parte integrante della filiera culturale.
Essi:
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Producono contenuti culturali (opere, performance, installazioni, spettacoli),
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Interpretano e rinnovano il patrimonio immateriale, tramite linguaggi artistici,
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Interagiscono con il pubblico, stimolando emozioni, riflessioni e interpretazioni,
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Contribuiscono allo sviluppo culturale e sociale del territorio,
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Fanno da ponte tra cultura “alta”, popolare e comunitaria.
Queste attività ricadono pienamente nelle competenze e missioni degli operatori culturali, pur con sfumature operative differenti.
4. Riconoscimenti normativi e istituzionali
A sostegno di questa visione ci sono riferimenti istituzionali e normativi:
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La Convenzione Unesco del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali include le arti dello spettacolo e l’industria creativa tra i principali strumenti di espressione e trasmissione culturale.
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Il MIBACT (oggi MiC) riconosce lo spettacolo come parte integrante delle politiche culturali.
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Nella classificazione delle professioni dell’ISTAT e nei CCNL di settore (spettacolo, cultura, cooperative), si evidenzia il contributo dei professionisti dello spettacolo come figure culturali.
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Nelle politiche europee (Creative Europe, Agenda 21 per la Cultura), le performing arts sono riconosciute come patrimonio vivente e produzione culturale contemporanea.
5. Unione tra Cultura e Intrattenimento
In molte analisi contemporanee, si parla di “edutainment” (educazione + intrattenimento) e di “esperienza culturale”. Il confine tra cultura e spettacolo è sempre più poroso e ibrido, in linea con le seguenti dinamiche:
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Il teatro civile unisce narrazione e impegno sociale;
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La danza contemporanea esplora l’identità e il corpo come strumento di linguaggio culturale;
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I concerti sono oggi esperienze collettive con forti connotazioni simboliche;
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Le performance urbane attivano riflessioni sullo spazio pubblico e la comunità;
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I musical affrontano spesso tematiche storiche e sociali.
In questo contesto, l’operatore culturale non è solo colui che lavora in un museo o in una biblioteca, ma chiunque agisca per generare, facilitare o trasmettere esperienze culturali significative.
Dunque, definire i professionisti dello spettacolo come operatori culturali è pienamente giustificato, sia sul piano teorico che istituzionale. Non si tratta di un’estensione arbitraria, ma del riconoscimento:
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del valore culturale intrinseco delle arti performative,
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del ruolo sociale, educativo, identitario e creativo svolto da chi opera nello spettacolo,
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della funzione di mediazione tra arte, patrimonio e pubblico, che caratterizza l’azione culturale.
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Per una visione di tutti i professionisti per cui è stato definito uno schema specifico di riconoscimento della professione: Professionisti del Turismo e Operatori Culturali: Profili Professionali
Ricordiamo inoltre, che la Legge 4/2013 esclude tutte le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del C.C e non rientrano nello svolgimento di una professione disciplinata da specifiche normative. Ai sensi del comma 6 dell’art.2 della legge 4/2013, ai professionisti anche se iscritti ad AIPTOC, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale. Quindi i professionisti, iscritti a AIPTOC, possono esercitare anche attività riservate, ma tali attività sono svolte al di fuori della legge 4/2013.




























