Regolamento Inserimento nei Registri AIPTOC
Per informazione sui Registri e sui requisiti necessari, si veda: “Registri Interni AIPTOC“
1) Richiesta di inserimento nei Registri AIPTOC
La richiesta di inserimento nei registri può essere effettuata:
- Presso la Sede Nazionale AIPTOC: Modulo richiesta di iscrizione
- Presso una Delegazione Territoriale
- Presso una Associazione autorizzata a rappresentare AIPTC nella Fase Preliminare di valutazione per l’inserimento nei Registri
- Presso una qualsiasi struttura organizzativa, quale Associazione di Categoria, Professionale, Ente Pubblico o Privato autorizzato a rappresentare AIPTC nella Fase Preliminare di valutazione per l’inserimento nei Registri
2) Fasi Iter di Inserimento nei Registri AIPTOC
L’iter procedurale è diviso in 2 fasi:
- Fase Preliminare
- Fase Finale (unicamente in caso di superamento dell’analisi preliminare)
Nel rispetto delle presenti indicazioni:
- Le delegazioni territoriali, le Associazioni e le Organizzazione autorizzati, possono svolgere l’iter preliminare unicamente per i propri associati e/o per il proprio personale.
- La Fase preliminare consiste nel controllo formale dei documenti consegnati in sede di richiesta di iscrizione
- La fase preliminare può essere svolta dalla Sede Nazionale, o, se opportunamente autorizzate, da una Delegazione Territoriale o Associazione partner di AIPTOC. La fase finale deve essere svolta esclusivamente dalla Sede Nazionale.
- Solo le pratiche che hanno superato, con esito positivo la fase preliminare possono accedere alla fase finale.
- In caso di contestazione dell’esito da parte del richiedente durante la fase preliminare (se non svolta dalla sede nazionale AIPTOC), la Sede Nazionale effettuerà nuovamente l’iter previsto in sede di analisi preliminare.
- Il parere favorevole in sede di esame preliminare non garantisce l’esito favorevole dell’iter, in quanto il parere finale è emesso, sempre dalla Sede nazionale. L”esito della Fase finale a cura della Sede Nazionale è insindacabile
- Laddove è previsto il pagamento di diritti di segreteria per la gestione/rinnovo della pratica, questo non potrà in nessun modo costituire garanzia di accesso ai registri in mancanza dei requisiti previsti dall’art. 6 del Regolamento Generale.
- L’inserimento nei Registri è ammesso unicamente ai soci AIPTOC in regola con l’iscrizione
- Fermo restando il mantenimento dei requisiti previsti dal regolamento generale, la validità del registro è pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto regolarmente ad AIPTOC
- Solo i soci AIPTOC inseriti in uno dei registri AIPTOC, potranno ottenere il rilascio dell’Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale ai sensi degli Artt. 4, 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4
3) Durata inserimento Registri AIPTOC
In base a quanto previsto dall’art. 8 della legge 4/2013, l’inserimento nei Registri AIPTOC e di conseguenza, l‘Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale, la scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.