News Archivi - AIPTOC https://www.aiptoc.it/category/news/ ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DEL TURISMO E OPERATORI CULTURALI Sun, 28 Apr 2024 06:59:27 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.8 Operatore del Turismo del Made in Italy (Artigianato Artistico): Requisiti per l’Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale si sensi della Legge 4/2013 https://www.aiptoc.it/operatore-del-turismo-del-made-in-italy-artigianato-artistico-requisiti-per-lattestazione-di-qualita-e-qualificazione-professionale-si-sensi-della-legge-4-2013/ https://www.aiptoc.it/operatore-del-turismo-del-made-in-italy-artigianato-artistico-requisiti-per-lattestazione-di-qualita-e-qualificazione-professionale-si-sensi-della-legge-4-2013/#respond Sun, 05 Dec 2021 13:45:47 +0000 https://www.aiptoc.it/?p=9013 L'articolo Operatore del Turismo del Made in Italy (Artigianato Artistico): Requisiti per l’Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale si sensi della Legge 4/2013 proviene da AIPTOC.

]]>

Operatore del Turismo del Made in Italy (Artigianato Artistico): Requisiti per l’Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale si sensi della Legge 4/2013

Pubblicato lo schema di riferimento dei Requisiti necessari per l’inserimento nell’Elenco dei Professionisti del Turismo, delle Arti e dello Spettacolo “EPTAS”. Lo schema è riconosciuto da AIPTOC – Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali, inserita nell’Elenco delle Associazioni  Professionali che rilasciano l’Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei Servizi del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ai fini del rilascio dell’Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi ai sensi della Legge 4/2013  che permette tra l’altro, di ottenere incarichi professionali nelle amministrazioni pubbliche. (Si veda articolo di approfondimento)

Le competenze di interesse sono quelle legate alle professioni che hanno come caratteristica  l’ideazione e la realizzazione di opere/prodotti di elevato valore estetico o ispirati a forme, modelli, decori, stili e tecniche tipici del patrimonio storico e culturale. Sono esclusi i prodotti realizzati interamente in serie. Gli ambiti delle attività interessate sono molteplici, di seguito un elenco non esaustivo:

  • Abbigliamento su misura;
  • Cuoio pelletteria e tappezzeria;
  • Decorazioni;
  • Pittura;
  • Lavorazione del legno;
  • Lavorazione di metalli comuni, pregiati e di pietre preziose;
  • Fabbricazione di strumenti musicali;
  • Lavorazione della carta;
  • Lavorazione del vetro e della ceramica;
  • Produzione e lavorazione di prodotti alimentari.

Per l’attestazione del possesso dei requisiti di competenze, abilità e conoscenze relativi alla professione Operatore del Turismo del Made in Italy (Artigianato Artistico)  vengono prese in considerazione metodologie che tengono conto dei seguenti aspetti in modo non mutuamente esclusivi, vale a dire eventualmente in combinazione tra di loro:

  • Titoli di studio rilasciati in ambito accademico (Apprendimento Formale)
  • Formazione Specifica (Apprendimento Non Formale)
  • Esperienza lavorativa o professionale (Apprendimento Informale)

Requisiti di accesso alla figura professionale (basta rispettare uno solo dei seguenti requisiti)

  • Aver frequentato percorsi formativi specifici per la figura professionale in oggetto organizzati/riconosciuti da Università, Regioni o da Associazioni di professionisti istituiti ai sensi della legge 4/2013 e riconosciuti dal MISE e almeno sei mesi, anche non continuativi, di comprovata esperienza lavorativa o professionale nel settore di riferimento

Oppure

  • Aver frequentato un percorso di formazione specifica i cui contenuti sono esplicitati da norme UNI, laddove esistenti,  purché coerenti con la competenza in oggetto e almeno 6 mesi di esperienza lavorativa o professionale nel settore di riferimento

Oppure

  • Laurea magistrale e almeno un anno, anche non continuativo, di comprovata esperienza lavorativa o professionale nel settore di riferimento

Oppure

  • Laurea triennale e almeno due anni, anche non continuativi, di comprovata esperienza lavorativa o professionale nel settore di riferimento

Oppure

  • Diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno cinque anni, anche non continuativi, di comprovata esperienza lavorativa o professionale nel settore di riferimento

Oppure

  • Almeno 10 anni di comprovata esperienza lavorativa o professionale nel settore di riferimento

Oppure

  • Essere inseriti in Registri di Associazioni di Professionisti costituiti  ai sensi della legge 4/2013 e riconosciuti dal MISE purché riferenti alla competenza in oggetto
  • Essere inseriti in Registri di Professionisti certificati in base a specifiche norme UNI, laddove esistenti, purché coerenti con la competenza in oggetto

 

Per i contenuti di dettaglio dello schema: Operatore del Turismo del Made in Italy (Artigianato Artistico) (CP38)

Per i dettagli e le modalità di accesso all’elenco EPTAS: Elenco dei Professionisti del Turismo, delle Arti e dello Spettacolo EPTAS

L'articolo Operatore del Turismo del Made in Italy (Artigianato Artistico): Requisiti per l’Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale si sensi della Legge 4/2013 proviene da AIPTOC.

]]>
https://www.aiptoc.it/operatore-del-turismo-del-made-in-italy-artigianato-artistico-requisiti-per-lattestazione-di-qualita-e-qualificazione-professionale-si-sensi-della-legge-4-2013/feed/ 0
I professionisti qualificati ai sensi della legge 4/2013 possono ottenere incarichi professionali nelle amministrazioni pubbliche https://www.aiptoc.it/i-professionisti-qualificati-ai-sensi-della-legge-4-2013-potranno-ottenere-incarichi-professionali-nelle-amministrazioni-pubbliche/ Tue, 02 Nov 2021 13:28:00 +0000 https://www.aiptoc.it/?p=8493 L'articolo I professionisti qualificati ai sensi della legge 4/2013 possono ottenere incarichi professionali nelle amministrazioni pubbliche proviene da AIPTOC.

]]>

I professionisti qualificati ai sensi della legge 4/2013 possono ottenere incarichi professionali nelle amministrazioni pubbliche

Con la pubblicazione nella GU 268 del 10/11/2021 del DPCM 14/10/2021 anche i professionisti in possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge 4/2013 potranno effettuare domanda al portale del reclutamento per conferimento incarichi professionali nelle pubbliche amministrazioni.

Le domande potranno essere effettuate nel portale nazionale governativo inPA (Portale di Reclutamento). Il Portale Nazionale del reclutamento nasce con l’obiettivo di accelerare il percorso di modernizzazione e rinnovamento del Paese supportando l’Ufficio per i concorsi e il reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica nella realizzazione del nuovo sistema di reclutamento pubblico. Il progetto intende velocizzare, semplificare e digitalizzare i processi organizzativi delle procedure di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Link del portale: https://www.inpa.gov.it/

Il riconoscimento dei professionisti qualificati ai sensi della legge 4/2013 è reso possibile grazie alla pubblicazione del Decreto 14 ottobre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato il GU del 10/11/2021.  “Modalita’ per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il PNRR”

Da notare come finalmente il DPCM 14/10/2021  mette sullo stesso piano, ai fini dell’inserimento nella Pubblica Amministrazione, le professioni non ordinistiche a quelle ordinistiche, infatti ai  fini del decreto si intende per:  “professionista”: la persona fisica iscritta ad un albo, collegio o ordine professionale e i professionisti come definiti ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Art. 1 DPCM 14/10/2021 

Ecco i dettagli del decreto: DPCM del 14/10/2021 (Decreto reclutamento)

Un ulteriore importante traguardo verso l’applicazione concreta della legge 4/2013 che si aggiunge ad altri passi avvenuti recentemente: 

  • 2022: Microcredito.  L’intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito è ammesso per i professionisti iscritti agli ordini professionali o alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. .
  • 2021: La Regione Sicilia ha pubblicato un Decreto (DA 0033 del 19/01/2021) finalizzato alla realizzazione di un elenco delle guide ambientali, escursionistiche e naturalistiche operanti in Sicilia. Il Decreto stabilisce che possono essere inseriti nell’elenco i professionisti iscritti ai registri nazionali di Associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico ed iscritte nell’apposito elenco pubblicato nel sito del MISE stesso: https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate/associazioni-che-rilasciano-attestato-di-qualita
  • 2019: I professionisti aderenti alle associazioni professionali individuate nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge sono stati individuati tra i possibili beneficiari delle agevolazioni previste nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 ottobre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N°297 del 19 dicembre 2019 riguardante “Termini, modalità e procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell’economia circolare”.
  • 2019 Il MIBACT con il D.M. 244 del 20 maggio 2019 ha  istituito l’elenco nazionale dei “Professionisti dei beni culturali” relativo alle seguenti professioni: Antropologo fisico, Archeologo, Archivista, Bibliotecario, Demoetnoantropologo, Esperto di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, Storico dell’arte. Le associazioni ex Legge 4/2013, sono considerate associazioni certificanti ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D.M 244/2019, per il riconoscimento dei requisiti professionali ai fini dell’inserimento nell’elenco nazionale dei “Professionisti dei beni culturali”.

Inizia quindi ad affermarsi l’idea che le associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico (Legge n. 4/2013) svolgono un ruolo sempre più importante e delicato nella formazione degli elenchi dei professionisti assoggettati alla legge 4/2013 (Professioni non organizzate in ordini o collegi).

 

Si consiglia anche la lettura del recente articolo :

Ordinanza del Consiglio di Stato Sez. VII 995/2024: nuovi elementi che assimilano le professioni ordinistiche a quelle regolate dalla Legge 4/2013 

 

Per ulteriori informazioni su come ottenere l’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge 4/2013 :  0932 1847122 info@aiptoc.it

Ignazio Caloggero

Presidente Nazionale Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali (AIPTOC)

L'articolo I professionisti qualificati ai sensi della legge 4/2013 possono ottenere incarichi professionali nelle amministrazioni pubbliche proviene da AIPTOC.

]]>
Operatore del Turismo Religioso: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza https://www.aiptoc.it/operatore-del-turismo-religioso-requisiti-di-conoscenza-abilita-e-competenza/ Wed, 20 Oct 2021 15:46:58 +0000 https://www.aiptoc.it/?p=8714 L'articolo Operatore del Turismo Religioso: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza proviene da AIPTOC.

]]>

Operatore del Turismo Religioso: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Pubblicato lo schema di riferimento dei Requisiti di conoscenza, abilità e competenza della figura professionale “Operatore del Turismo Esperienziale”.  Lo schema è stato elaborato in conformità al Tourism, Arts and  Entertainment Competence Framework (TAECF) ed è sottoposto a inchiesta pubblica a disposizione di tutti gli stakeholder della filiera turistico culturale al fine di raccogliere commenti e contributi utili a migliorarne i contenuti. Tutte le parti interessate sono invitate a migliorare lo schema inviando i loro contributi a info@aiptoc.it. 

L’Operatore del Turismo Religioso è una figura professionale, ad alto contenuto intellettuale, che possiede competenze specifiche per svolgere attività di:

  • Ideazione,
  • Progettazione,
  • Comunicazione,
  • Realizzazione,
  • Miglioramento,
  • Promozione,
  • Valorizzazione,
  • Innovazione

inerenti le offerte turistiche in ambito religioso.

L’Operatore del Turismo religioso ha una adeguata conoscenza del Patrimonio culturale e religioso nazionale e regionale, pertanto sarà in grado di individuare le potenzialità culturali-religiose di un territorio e contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo turistico dello stesso

Lo schema pubblicato indica:

  • la normativa di riferimento
  • i compiti e le attività specifiche dell’Operatore del Turismo religioso,
  • le competenze, abilità e conoscenze in relazione ai compiti
  • I criteri di Valutazione del profilo professionale che tengono conto dei titoli di studio (apprendimento formale), della formazione specifica (apprendimento non formale) e dell’esperienza lavorativa o professionale (apprendimento informale)

Lo schema è riconosciuto da AIPTOC – Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali, inserita nell’Elenco delle Associazioni  Professionali che rilasciano l’Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei Servizi del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ai fini del rilascio dell’Attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi ai sensi della Legge 4/2013  che permette tra l’altro, di ottenere incarichi professionali nelle amministrazioni pubbliche. (Si veda articolo di approfondimento)

Per i contenuti di dettaglio dello schema: Operatore del Turismo Religioso (SP/TAECF/CP10)

L'articolo Operatore del Turismo Religioso: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza proviene da AIPTOC.

]]>
Guida Escursionistica Cicloturistica: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza https://www.aiptoc.it/guida-escursionistica-cicloturistica-requisiti-di-conoscenza-abilita-e-competenza/ https://www.aiptoc.it/guida-escursionistica-cicloturistica-requisiti-di-conoscenza-abilita-e-competenza/#respond Sat, 18 Sep 2021 15:51:01 +0000 https://www.aiptoc.it/?p=8671 L'articolo Guida Escursionistica Cicloturistica: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza proviene da AIPTOC.

]]>

Guida Escursionistica Cicloturistica: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Pubblicato lo schema di riferimento dei Requisiti di conoscenza, abilità e competenza della figura professionale “Guida  Escursionistica Cicloturistica”.  Lo schema è stato elaborato in conformità al Tourism, Arts and  Entertainment Competence Framework (TAECF) ed è sottoposto a inchiesta pubblica a disposizione di tutti gli stakeholder della filiera turistico culturale al fine di raccogliere commenti e contributi utili a migliorarne i contenuti. Tutte le parti interessate sono invitate a migliorare lo schema inviando i loro contributi a info@aiptoc.it. 

La Guida Escursionistica Cicloturistica è una figura professionale, ad alto contenuto intellettuale, in grado di accompagnare persone singole o gruppi in percorsi cicloturistici, illustrandone, in linea generale, gli aspetti naturalistici, ambientali, antropologici e culturali del territorio.

La Guida Escursionistica Cicloturistica è essenzialmente una guida escursionistica specializzata in cicloturismo che possiede competenze specifiche per svolgere attività di:

  • Progettazione, Organizzazione, Comunicazione, Realizzazione e Miglioramento inerenti le offerte escursionistiche associate a itinerari cicloturistici in relazione alle caratteristiche degli utenti e delle diverse tipologie di terreno
  • Assistenza tecnica ciclistica funzionale per la corretta esecuzione dell’escursione
  • Supporto ad eventuale attività di didattica di educazione ambientale e turismo sostenibile.

La Guida Escursionistica Cicloturistica ha una profonda conoscenza del proprio territorio con particolare riferimento agli aspetti naturali, ambientali, culturali ed enogastronomici al fine di individuare e predisporre gli itinerari di interesse cicloturistico organizzando e realizzando le escursioni in massima sicurezza e con protezioni idonee alla tipologia di escursione e adeguato equipaggiamento degli escursionisti.

La Guida Escursionistica Cicloturistica riesce a conciliare la conoscenza del Patrimonio Culturale del proprio territorio con percorsi cicloturistici anche al fine di approfondire la conoscenza di elementi di identità locali non solo dal punto di vista cicloturistico ma anche antropico, storico e culturale.  

Lo schema pubblicato indica:

  • la normativa di riferimento
  • i compiti e le attività specifiche della Guida Naturalistica,
  • le competenze, abilità e conoscenze in relazione ai compiti
  • I criteri di Valutazione del profilo professionale che tengono conto dei titoli di studio (apprendimento formale), della formazione specifica (apprendimento non formale) e dell’esperienza lavorativa o professionale (apprendimento informale)

Per i contenuti di dettaglio dello schema: Guida Escursionistica Cicloturistica (SP/TAECF/CP150)

Riferimenti: Il Quadro per le Competenze Turistiche, dell’Arte e dello Spettacolo: “Tourism, Arts and  Entertainment Competence Framework (TAECF)” è stato elaborato in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework – EQF), alla Raccomandazione 2009/C 155/02 (Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale -ECVET). L’implementazione del TACF è uno degli obiettivo del progetto TAS: Turismo Arte e Spettacolo

Il Progetto TAS è stato sviluppato dal Centro Studi Helios in collaborazione con l’Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali (AIPTOC), inserita nell’Elenco delle Associazioni Professionali che rilasciano l’Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei Servizi, del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ed è aperto a tutti gli stakeholder della filiera turistica culturale.

L'articolo Guida Escursionistica Cicloturistica: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza proviene da AIPTOC.

]]>
https://www.aiptoc.it/guida-escursionistica-cicloturistica-requisiti-di-conoscenza-abilita-e-competenza/feed/ 0
Turismo d’Avventura – “AICSE” Approccio Integrato per la Classificazione dei Sentieri Escursionistici https://www.aiptoc.it/turismo-davventura-un-approccio-integrato-per-la-classificazione-dei-sentieri-escursionistici/ https://www.aiptoc.it/turismo-davventura-un-approccio-integrato-per-la-classificazione-dei-sentieri-escursionistici/#respond Wed, 28 Apr 2021 18:09:30 +0000 https://www.aiptoc.it/?p=8372 L'articolo Turismo d’Avventura – “AICSE” Approccio Integrato per la Classificazione dei Sentieri Escursionistici proviene da AIPTOC.

]]>

Turismo d’Avventura – “AICSE” Approccio Integrato per la Classificazione dei Sentieri Escursionistici

(Versione Beta)

Area di riferimento: Speciale Turismo e Ambiente

Nota: Articolo estratto dal corso  SPE57: Sentierologia (20 ore)

Le classificazioni CAI, CAS ed altre sistemi di classificazioni similari di norma usati, indicano un valore complessivo associato al percorso escursionistico (rappresentato in genere da una sigla), che caratterizza la tipologia del sentiero classificato. Tali classificazioni potrebbero essere integrate da una ulteriore classificazione che fa utilizzo di un simbolismo grafico che permette di fornire ulteriori informazioni sui singoli aspetti che caratterizzano il sentiero.

Il Metodo “AICSE” Approccio Integrato per la Classificazione dei Sentieri Escursionistici”,  è stato sviluppato dal Centro Studi Helios in collaborazione con AIPTOC – Associazione Italiana professionisti del Turismo e Operatori Culturali, ed è aperto al contributo di tutti gli stakeholder interessati (è possibile inviare i propri contributi a info@aiptoc.it)

In ambito internazionale da anni si utilizza un approccio che punta a classificare i percorsi escursionisti andando a misurare singoli criteri che poi saranno utilizzati per le valutazioni di merito, sia da parte degli organizzatori del servizio escursionistico (ad esempio per la valutazione dei rischi e la scelta di polizze assicurative più adeguate al tipo di servizio turistico offerto) sia da parte dei potenziali partecipanti che potranno avere a disposizione un numero maggiori di informazioni per una scelta più accurata e adeguata alle proprie capacità.

L’approccio integrato presentato in questa sede prende spunto dalla norma ABNT NBR 15505-2, ampliandola e adattandola al processo di valutazione dei rischi in ambito escursionistico ed alle esigenze di offrire un servizio quanto più possibile rispettoso dei principi di accessibilità. Un articolo di approfondimento: Turismo d’Avventura – Valutazione del Rischio in ambito escursionistico: Metodo delle tre Matrici, e consultabile al seguente indirizzo web: https://www.aiptoc.it/turismo-davventura-valutazione-del-rischio-in-ambito-escursionistico/

Classificazione ABNT NBR 15505-2

Il Brasile, è considerato leader nella definizione di standard normativi nel settore del Turismo d’avventura, sono svariate decine le norme tecniche emanate da ABNT – Associazione degli Standard tecnici. Alcuni di questi standard sono diventati successivamente norme ISO, quindi norme riconosciute a livello internazionale, altre sono destinate a diventarle, tra queste, la norma ABNT NBR 15505-2 “Turismo de aventura — Caminhada Parte 2 — Classificação de percurso” (Turismo con attività a piedi. Parte 2: Classificazione dei percorsi).

Infatti la norma ABNT NBR 15505-2 è la base portante della norma internazionale, ancora in fase di discussione, ISO/CD 3021 “Adventure tourism — Hiking and trekking activities — Service requirements and routes’ classification”.

La norma ABNT NBR 15505-2, pubblicata la prima volta nel febbraio 2008 ed in seconda edizione nel settembre 2019, si applica alle escursioni offerte come prodotto turistico e destinate a un cliente comune: adulto, persona non sportiva e con bagaglio leggero.

L’utilizzo della norma ABNT NBR 15505-2 ha diversi vantaggi:

  • Facilita l’accesso alle informazioni da parte dei partecipanti alle escursioni,
  • Consente una migliore pianificazione da parte degli organizzatori
  • Permette una concezione più organizzata del servizio escursionistico, facilitando la comunicazione del servizio stesso e la commercializzazione
  • Fornisce informazioni più coerenti per stabilire quali polizze assicurative sono più adatte ai vari percorsi escursionistici,
  • Consente l’analisi degli incidenti in modo più preciso.

Si consiglia di utilizzare l’approccio metodologico indicato dalla norma NBR 15505-2 in quanto tali principi saranno probabilmente adottati nelle future norme ISO che diventeranno, nei prossimi anni, gli standard internazionali di riferimento.

In un mercato globale, in cui la clientela proviene da tutto il mondo è strategico, soprattutto dal punto di vista commerciale e della comunicazione, utilizzare un linguaggio comune che non sia limitato al proprio paese di origine.

La norma NBR 15505-2 utilizza quattro criteri, ciascuno con un punteggio da 1 a 5, che deve essere valutato per ogni sezione del percorso:

a) Gravità dell’ambiente

b) Orientamento sul percorso

c) Condizioni del terreno

d) Intensità dello sforzo fisico

Premessa all’approccio integrato

Al fine di individuare alcuni dei fattori associati ai vari criteri che fanno parte dell’approccio presentato in questa sede, potrà essere necessario calcolare le probabilità che un determinato evento (pericolo) possa avvenire (ad esempio eventi legati alle intemperie o alla presenza di animali o altri tipi di pericoli). A tal proposito si veda l’articolo : Turismo d’Avventura – Valutazione del Rischio in ambito escursionistico: Metodo delle tre Matrici

Note metodologiche

La proposta di classificazione presentata in questa sede si basa, come approccio metodologico, a quanto previsto dalla norma NBR 15505-2; ai 4 fattori previsti da tale norma vengono aggiunti ulteriori due criteri, di cui 1 (Accessibilità del percorso) a sua volta suddiviso in 4 sottocriteri.

Pertanto i fattori che prenderemo in considerazione sono i seguenti:

  1. Gravità dell’ambiente
  2. Orientamento sul percorso
  3. Condizioni del terreno
  4. Intensità dello sforzo fisico
  5. Contatti con l’ambiente (Rischi da contatti con rettili, animali, insetti e flora)
  6. Accessibilità del percorso
    • A1: Accessibilità per mobilità su carrozzina (bisogni motori con presenza di carrozzine)
    • A2: Bisogni motori per mobilità ridotta (obesità, anziani, difficoltà motorie in genere)
    • A3: Accessibilità visiva (bisogni sensoriali di tipo visivo)
    • A4: Accessibilità uditiva (bisogni sensoriali di tipo uditivo)

Inoltre i fattori individuati per ogni criterio prendono spunto ma non coincidono necessariamente con quelli indicati dalla norma brasiliana. In particolare si cercherà di collegare i criteri ai pericoli in ambito escursionistico prendendo in considerazione alcuni aspetti non trattati dalla norma brasiliana.

Procedimento per la classificazione dei sentieri

  • Il sentiero da classificare deve essere suddiviso in sezioni per valutare ogni criterio.
  • Una sezione è una parte del sentiero con caratteristiche tali da poter essere considerato a sua volta un percorso autonomo.
  • Ogni sezione, nessuna esclusa, deve essere valutata per ognuno dei criteri. Ad ogni criterio viene assegnato un valore su una scala da 1 a 5.
  • Il valore finale assegnato a ciascun criterio per l’intero sentiero, sarà quello più alto tra quelli assegnati alle singole sezioni. Di conseguenza l’inclusione o l’esclusione di una sezione può modificare la classificazione dell’intero percorso.
  • Il risultato finale sarà presentato con modalità grafiche e colori tali da facilitare la lettura del risultato della classificazione effettuata.
  • Lo stesso sentiero, in funzione della stagione potrà presentare una classificazione diversa

Analizziamo i singoli criteri.

  1. Gravità dell’ambiente

Gravità dell’ambiente: si riferisce ai pericoli e alle altre difficoltà derivanti dall’ambiente naturale, che si possono incontrare lungo il percorso.

Lo schema proposto in questa sede elenca 23 fattori (lo standard NBR 15505-2 ne presenta 20) che, se presenti sul sentiero, dovrebbero essere conteggiate cumulativamente. In ogni sezione, ogni fattore viene conteggiato una sola volta, indipendentemente dalla sua probabilità e presenza in una parte maggiore o minore del percorso. Se il sentiero (o una sezione di esso) contiene fino a 3 fattori, riceve il punteggio 1 (Poco grave), se ha almeno 13 fattori, il punteggio assegnato è 5 (Molto severo).

Devono essere considerati i seguenti fattori

  1. Pericolo da caduta di sassi, rami o altri oggetti lungo il percorso (per cause esterne o ambientali)
  2. Pericolo di caduta di sassi, rami o altri oggetti lungo il percorso (per cause dovute a persone del gruppo o esterne al gruppo)
  3. Pericolo di cadute o scivolamenti lungo il sentiero nel vuoto o nei pressi di un forte pendio
  4. Pericolo di cadute in acqua lungo il sentiero
  5. Pericolo di caduta o scivolamenti per presenza di tratti permanentemente scivolosi, rocciosi o allagati durante il percorso
  6. Pericolo di caduta o scivolamenti per presenza di tratti scivolosi, allagati a causa della pioggia o per la presenza di ghiaccio durante il percorso
  7. Pericoli derivanti dal superamento di ostacoli quali fiumi o altri specchi d’acqua al guado (senza ponte)
  8. Pericoli derivanti dall’esposizioni a temporali o forte piogge (fulmini, valanghe, esondazioni)
  9. Pericoli derivanti dall’esposizioni a venti forti
  10. Pericoli derivanti dall’aumento improvviso del volume dell’acqua lungo il percorso nei pressi di dighe
  11. Pericoli derivanti da situazioni ambientali e metereologiche che possono causare insolazione (colpo di sole) o ipertermia (colpo di calore) (temperature superiori ai 32°, eccessiva umidità, lunghi tratti soleggiati, ecc)
  12. Pericoli derivanti da situazioni ambientali e metereologiche che possono condurre a disidratazione (temperature superiori ai 32°, lunghi tratti senza accesso ad acqua potabile, ecc)
  13. Pericoli derivanti da situazioni ambientali e metereologiche che possono causare ipotermia (temerature rigide, presenza di ghiaccio, neve, venti freddi, ecc)
  14. Pericoli derivanti da situazioni ambientali e metereologiche che possono ridurre la visibilità (nebbia, foschia, forte pioggia, ecc) con conseguente possibile difficoltà di orientamento o la localizzazione delle persone in qualche parte del percorso (il rischio di perdità di uno o più partecipanti)
  15. Pericoli derivanti dalla presenza di una fitta vegetazione o un terreno irregolare che può rendere difficile l’orientamento o la localizzazione delle persone in qualsiasi parte del percorso (il rischio di perdità di uno o più partecipanti);
  16. Pericoli derivanti dalla presenza di tratti che potrebbero indurre vertigini (acrofobia)
  17. Pericoli derivanti dalla necessità di superare tratti con la presenza di traffico veicolare (incidenti)
  18. Pericoli derivanti dalla presenza di tratti ad alto rischio incendio
  19. Tempo di svolgimento dell’attività pari o superiore a 1 h di cammino senza attraversare un luogo abitato, un telefono di soccorso (o cellulare o segnale radio) o una strada aperta con flusso di veicoli;
  20. Tempo per svolgere l’attività pari o superiore a 3 ore di cammino senza attraversare un luogo abitato, un telefono di soccorso (o cellulare o segnale radio) o una strada aperta con flusso di veicoli;
  21. Differenza tra il tempo necessario per completare il percorso e il numero di ore di luce diurna rimanenti a fine giornata (disponibile nel periodo dell’anno considerato) è inferiore a 3 h;
  22. Esistenza di passaggi dove è necessario l’uso delle mani per procedere sul percorso;
  23. Alta probabilità che l’umidità relativa dell’aria sia inferiore al 30%

Il risultato sarà espresso attraverso la seguente tabella:

  1. Orientamento sul percorso

Orientamento sul percorso: si riferisce al grado di difficoltà per l’orientamento, come presenza di segnaletica, sentieri ben segnalati, presenza di punti di riferimento, per completare il percorso;

La norma NBR 15505-2 considera 5 scale di difficoltà, partendo dalla situazione più comoda “Percorsi e incroci ben definiti” (punteggio 1) a quella più complessa che richiede la navigazione per utilizzare percorsi alternativi e precedentemente sconosciuti (punteggio 5)

La classificazione per questo criterio deve essere effettuata valutando le condizioni dell’itinerario secondo la Tabella seguente. Ogni tratto deve essere valutato in relazione alla facilità di orientamento per percorrerlo.

  1. Condizioni del terreno

Condizioni del terreno: si riferisce agli aspetti riscontrati sul percorso in relazione al pavimento e alle condizioni per coprirlo, come tipi di pavimenti, sezioni con ostacoli, sezioni con pietre sciolte, ecc.

Se il sentiero è costituito da strade e corsie per veicoli, sentieri con gradini piatti e regolari o spiagge (sabbia o ghiaia) con terreno pianeggiante e solido, il punteggio assegnato sarà 1 (Percorso su superfice piane) il punteggio sale man mano che peggiora la condizione del terreno fino ad arrivare a 5 (Tecniche per arrampicata o progressione verticale).

La classificazione prevista dallo standard NBR 15505-2 per questo criterio deve essere effettuata valutando le condizioni del terreno secondo la Tabella seguente. Ogni tratto deve essere valutato in relazione alla difficoltà di percorrerlo, con riguardo alle condizioni del terreno, ostacoli ed altre condizioni.

4) Intensità dello sforzo fisico

Intensità dello sforzo fisico: si riferisce alla quantità di sforzo fisico richiesto per completare il percorso, tenendo conto della lunghezza e dei dislivelli (in salita e in discesa).

L’indice dello sforzo fisico è misurato in ore e corrisponde al tempo necessario per percorrere l’intero percorso escursionistico al netto delle pause intermedie.

Per il calcolo del tempo di percorrenza si possono usare vari metodi, noi consigliamo il “metodo brasiliano” in quanto è quello che si ispira a quanto proposto dalla norma brasiliana ABNT NBR 15505-2:2019, Turismo de aventura — Caminhada Parte 2 — Classificação de percurso

Per i dettagli seva l’articolo: Turismo d’Avventura – Calcolo dei tempi di percorrenza dei sentieri escursionistici: Il metodo brasiliano

La classificazione per questo criterio deve essere effettuata stimando lo sforzo fisico (tempo di percorrenza) richiesto per completare il percorso utilizzando tabella seguente.

5) Contatti con l’ambiente

Questo criterio, non previsto dalla norma brasiliana, viene proposto al fine di inserire, tra le informazioni da dare al partecipante, la presenza di rischi dovuti a contatti con rettili, animali, insetti o flora.

Un elenco di possibili pericoli derivanti dal contatto con rettili, animali, insetti e flora è il seguente:

  • Contatti con rettili e animali
    • Vipere
    • Lupi,
    • Cani randagi
    • Cinghiali
    • Orsi
    • Animali al pascolo (Mandrie)
  • Contatti con insetti
    • Ragni
    • Zecche
    • Imenotteri (Api, Vespe, Calabroni e Bombi )
    • Scorpioni
    • Scolopendre
    • Altri insetti pericolosi
  • Allergie e contatti con piante e alcuni tipi di vegetazione

Si richiama brevemente in questa sede quanto indicato nel metodo da noi proposto per la valutazione del rischio in ambito escursionistico che è possibile consultare al seguente indirizzo web: Turismo d’Avventura – Valutazione del Rischio in ambito escursionistico: Metodo delle tre Matrici:

https://www.aiptoc.it/turismo-davventura-valutazione-del-rischio-in-ambito-escursionistico/

Il Metodo è costituito dal Calcolo del rischio in tre fasi.

  1. Calcolo di Ri (Rischio iniziale): Calcolo del rischio iniziale e sua rappresentazione attraverso la Matrice PxD
  2. Calcolo di Rc (Rischio calcolato o effettivo): Calcolo del rischio rapportato ai partecipanti e sua rappresentazione attraverso la Matrice PxDxT
  3. Calcolo di Rs (Rischio residuo o finale): Calcolo del rischio finale a seguito dell’applicazione delle misure di prevenzione, protezioni e organizzative e sua rappresentazione attraverso la Matrice PxDxTxFR

Dove T è un fattore correttivo (amplificativo) che vale da 1 a 3 (amplificativo) che tiene conto dalla tipologia dei partecipanti e FR un fattore correttivo che vale da 1 a 0.2 (riduttivo) che tiene conto delle misure, preventive, correttive e organizzative adottate.

La classificazione per questo criterio deve essere effettuata calcolando il rischio per ognuno dei possibili pericoli presenti nel percorso utilizzando il metodo della matrice del rischio. In questa fase della proposta dell’approccio integrato per la classificazione dei sentieri, si tiene unicamente conto del Rischio iniziale Ri senza tenere conto del fattore di moltiplicazione T e del fattori di riduzione FR.

Pertanto la matrice del rischio da prendere in considerazione per la classificazione di questo criterio è al momento:

La classificazione per questo criterio deve essere effettuata tenendo conto del valore del rischio iniziale utilizzando tabella seguente.

  1. Accessibilità del percorso

Il concetto di accessibilità, se considerato nel suo significato più profondo è molto ampio per capirlo vediamo alcune definizioni a riguardo:

Turismo Accessibile: Turismo capace di confermare le aspettative ad esso riferibili da tutte le parti interessate con particolare riferimento a quelle parti che esprimono aspettative legate a bisogni speciali.

Bisogni speciali: I bisogni speciali sono legati a difficoltà permanenti o temporanee di vario tipo.

Un elenco non esaustivo di bisogni speciali è il seguente:

  • Bisogni motori (mobilità ridotta, obesità, presenza di persone con carrozzine, ecc.)
  • Bisogni sensoriali di tipo visivo
  • Bisogni sensoriali di tipo uditivo
  • Alimentari (allergie e intolleranze alimentari)
  • Economici (limitate disponibilità economiche)
  • Ambientali (allergie, patologie che comportano particolari esigenze climatiche, ecc.)

Altri bisogni specifici possono scaturire da altri elementi come la presenza di un’utenza particolare:

  • Bambini
  • Anziani
  • Persone con disabilità mentale o psichica
  • Animali domestici, ecc.

In questa fase della proposta dell’approccio integrato per la classificazione dei sentieri, si tiene unicamente conto dei seguenti bisogni, che diventao i sotto criteri del criterio “Accessibilità”:

A1: Accessibilità su carrozzina: Bisogni motori con presenza di carrozzine

A2: Accessibilità ridotta: Bisogni motori per mobilità ridotta (obesità, anziani, difficoltà motorie in genere)

A3: Accessibilità visiva: Bisogni sensoriali di tipo visivo Non sono cieco. Sono IPOVEDENTE. Per quanto tempo potrò ancora vedere? | NoisyVision

A4: Accessibilità uditiva: Bisogni sensoriali di tipo uditivo

Di seguito un elenco non esaustivo di indicatori utili a valutare il livello di accessibilità in caso di bisogni motori o sensitivi

Indicatori legati a bisogni di tipo motorio

  • Indicatori associati ad eventuali strutture di supporto (punti informativi, ristorazione, ricettività, centri ricreativi, strutture (eco)museali, centri di educazione ambientale, capanni, ecc)
    • Percorso agevole per accedere alla struttura (larghezza minima di 90 cm e spazi per l’inversione di marcia)
    • Porte e passaggi di ingresso accessibili in autonomia con carrozzelle (luce netta di almeno 80 cm)
    • Porte e passaggi negli ambienti interni accessibili in autonomia con carrozzelle (luce netta di almeno 75 cm e dislivelli non superiori a 2,5 cm)
    • Pavimenti antisdrucciolevoli
    • Presenza di bagni per disabili (parametri dimensionali di accesso, spazi di manovra, disposizione apparecchi sanitari a norma)
    • Presenza di ascensori per disabili (parametri dimensionali di accesso, spazi di manovra, disposizione comandi a norma)
  • Parcheggi per disabili adeguatamente segnalati in prossimità degli ingressi
  • Indicatori associati alla mobilità del percorso
    • Tipologia del percorso (pianeggiante, con pendenze, ombreggiato)
    • Tipologia del fondo del percorso: strade, sentieri, presenza di elementi che rendono poco agevole il percorso: pietroso, con ghiaia, sabbia, erba, fango, ecc)
    • Presenza di ostacoli: buche vegetazione, pietre, gradini, ponticelli, muretti, ecc)
    • Pendenza non eccessiva (dal 7 al 12%)
    • Presenza di panchine
    • Presenza di panchine dotate di braccioli ai lati
    • Presenza di corrimano lungo il sentiero
    • Presenza di Fontanelle
    • Presenza di servizi igienici
    • Presenza di servizi igienici per disabili
    • Larghezza del percorso o dei varchi di accesso adeguati alle sedie a rotelle
  • Presenza di personale medico
  • Presenza di personale infermieristico
  • Presenza di personale veterinario (per i cani guida)
  • Presenza di assistenza per le persone con difficoltà motorie

Indicatori legati a bisogni di tipo sensoriale (vista)

  • Presenza di segnaletica e mappe tattili
  • Presenza di informazioni in braille
  • Presenza di audio guide

 

Tabella in braille sul faggio secolare (Riserva Naturale del Lago di Vico – Lazio).

Indicatori legati a bisogni di tipo sensoriale (udito)

  • Video guide con scrittura o LIS
  • Presenza di adeguata segnaletica visiva
  • Presenza di personale esperto in LIS

Per ogni bisogno, l’organizzazione che offre il servizio escursionistico, dovrebbe valutare il livello di accessibilità fornendo un valore da 1 a 5 secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Comunicazione dei Criteri

La simbologia da usare in sede di comunicazione del sentiero ai potenziali partecipanti è indicata dalla stessa norma norma NBR 15505-2 relativamente ai 4 criteri proposti dalla stessa norma.

 

a) Gravità dell’ambiente

b) Orientamento sul percorso

c) Condizioni del terreno

d) Intensità dello sforzo fisico

Abbiamo voluto aggiungere ulteriori simboli

Contatti con l’ambiente Simbolo di pericolo, colore: rosso su bianco, autoadesivo, confezione da 6 pezzi: Amazon.it: Fai da te

Accessibilità barriere_architettoniche_e_accessibilita

A sua volta distinto in:

  • A1: Accessibilità per mobilità su carrozzina
  • A2: Accessibilità per mobilità ridotta:
  • A3: Accessibilità visiva: Non sono cieco. Sono IPOVEDENTE. Per quanto tempo potrò ancora vedere? | NoisyVision
  • A4: Accessibilità uditiva:

Nota: in questa fase iniziale della proposta, gli ultimi 6 simboli sono da considerarsi solo a titolo provvisorio e informativo

L’elenco delle informazioni da fornire al potenziale partecipante dovrebbe contenere, tra l’altro, anche delle tabelle dove oltre a riportare i simboli su indicati, riportano i valori dei criteri a loro associati. Tali valori sono da 1 a 5 e indicano al crescere degli stessi numeri il livello di pericolo, le difficoltà associate o il livello di accessibilità.

Il criterio dell’accessibilità dovrebbe avere associati 4 valori tanto sono i sottocriteri valutati.

Es:

Criteri di accessibilità

Ignazio Caloggero

Presidente AIPTOC – Associazione Italiana professionisti del Turismo e Operatori Culturali

Area di riferimento: Speciale Turismo e Ambiente  

Percorsi Formativi Professionalizzanti e Tematici (Corsi Base o di aggiornamento) riconosciuti da AIPTOC – Area Ambiente

Estratti dalla Banca Dati “Turismo Arti e Spettacolo”. Per la richiesta di riconoscimento dei vostri corsi: Riconoscimento Percorsi Formativi Esterni

Corsi Professionalizzanti 

Corsi Base e di Aggiornamento 

L'articolo Turismo d’Avventura – “AICSE” Approccio Integrato per la Classificazione dei Sentieri Escursionistici proviene da AIPTOC.

]]>
https://www.aiptoc.it/turismo-davventura-un-approccio-integrato-per-la-classificazione-dei-sentieri-escursionistici/feed/ 0
Turismo d’Avventura – Calcolo dei tempi di percorrenza dei sentieri escursionistici: Il metodo brasiliano https://www.aiptoc.it/turismo-davventura-calcolo-dei-tempi-di-percorrenza-dei-sentieri-escursionistici-il-metodo-brasiliano/ Sat, 17 Apr 2021 07:20:43 +0000 https://www.aiptoc.it/?p=8334 L'articolo Turismo d’Avventura – Calcolo dei tempi di percorrenza dei sentieri escursionistici: Il metodo brasiliano proviene da AIPTOC.

]]>

Turismo d’Avventura – Calcolo dei tempi di percorrenza dei sentieri escursionistici: Il metodo brasiliano

Area di riferimento: Speciale Turismo e Ambiente

Nota: Articolo estratto dal corso SPE42: Escursionismo e Sentierologia. 

Esistono molti metodi per calcolare il tempo di percorrenza dei sentieri escursionistici, dai più empirici e semplici basati unicamente sull’esperienza e la pratica escursionistica ai più complessi basati su formule matematiche abbastanza complesse. 

Un elenco non esaustivo potrebbe essere il seguente:

  • Metodo 1: Criterio basato sull’esperienza (CAI)
  • Metodo 2: Criterio basato sul diagramma dei tempi di marcia (Ente svizzero pro sentieri)
  • Metodo 3: Metodo svizzero
  • Metodo 4: Metodo dello Sforzo Equivalente
  • Metodo 5: Metodo dell’Indice di Sforzo
  • Metodo 6: Metodo Brasiliano

Rimandando, per brevità, ad altre sedi per il dettaglio di tutti gli altri metodi, in questo articolo tratteremo unicamente il primo metodo (CAI) e il sesto metodo, chiamato “brasiliano” in quanto proposto anche dalla norma tecnica brasiliana ABNT NBR 15505-2:2019, Turismo de aventura — Caminhada Parte 2 — Classificação de percurso (Norma Brasiliana). Del metodo 6 forniremo anche un esempio. 

Metodo 1: Criterio basato sull’esperienza (CAI)

Il primo criterio è fornito dall’esperienza ed è molto approssimativo:

Un escursionista mediamente allenato riesce a guadagnare in quota in media in un’ora:

  • 350 metri in quota in salita
  • 500 metri in quota in discesa
  • 3,5-4 km in termini di chilometri percorsi su un percorso piano o ondulato

Se l’itinerario si svolge a quote superiori ai 2800-3000 metri, i tempi di marcia sono diversi: in genere in un’ora si guadagnano in quota 250-300 metri in salita e 400-450 metri in discesa.

I tempi indicati sono tempi effettivi che non tengono conto delle soste.

Fonte: Manuale tecnico “Sentieri: Manuale tecnico per l’individuazione la segnaletica e la manutenzione delle reti sentieristiche” edito dalla Regione Lombardia nel 2019 che revisiona e aggiorna il Quaderno di escursionismo CAI “Sentieri”, pianificazione, segnaletica e manutenzione” ed. 2010

Metodo 6: Metodo Brasiliano

Sostanzialmente il metodo, così come il metodo 5 si basa sul calcolo dell’indice di sforzo ma tiene conto delle difficoltà del terreno e indica valori diversi, a differenza di quelli previsti del CAI per le salite e le discese.

Le grandezze proposte dal metodo brasiliano sono le seguenti:

  • Distanza percorsa in media in un’ora su un piano =
    • 4 km se sentiero facile da percorrere (strade e piste)
    • 3 km se sentiero con difficoltà moderata (sentieri, sentieri lisci e prati)
    • 2 km se sentieri difficili da percorrere (sentieri petrosi e letti di fiumi)
  • Distanza percorsa in media in un’ora in salita = 200 m. (0.2 km)
  • Distanza percorsa in media in un’ora in discesa = 300 m. (0.3 km)

Le variabili per il calcolo sono:  

Vmp = 4, 3 o 2 km/h a seconda del tipo di sentiero (Velocità media oraria sul piano in chilometri)

Vms = 0.2 km/h (Velocità verticale media orario in salita in chilometri)

Vmd = 0.3 km/h (Velocità verticale media orario in discesa in chilometri)

D= distanza in chilometri del sentiero o della sezione interessata al calcolo

H= dislivello della sezione interessata al calcolo

Tp= Tempo di percorrenza sul piano orizzontale = D/Vmp

Ts = Tempo di percorrenza in salita = H/Vms

Td = Tempo di percorrenza in discesa = H/Vmd

Tdl = Tempo richiesto per i dislivelli = Ts+Td

Tmax = Tempo massimo calcolato = Max(Tp, Tdl)

Tmin = Tempo massimo calcolato = Min(Tp, Tdl)

TE (Tempo di Escursione = Indice di Sforzo IS)

La formula per calcolare il tempo di percorrenza (Indice di Sforzo) è la seguente:

TE = Tmax + (Tmin/2)

Esempio

Consideriamo un percorso escursionistico di 10 Km costituito da 4 tratti (sezioni) ognuno di 5 Km, di cui il primo tratto in piano orizzontale ed il secondo tratto con un dislivello in salita di 300 m. Se consideriamo il ritorno. Il percorso intero può essere pensato come ad un percorso di 20 Km suddiviso in 4 sezione dove la prima e quarta sezione di 5 km sono in piano, la seconda sezione in salita (+ 300 m) e la terza in discesa (-300 m)

I dati

Ipotizziamo che la prima e quarta sezione siano da considerarsi percorsi facili (Vmp= 4 km/h) mentre la seconda e la terza percorsi moderatamente difficili (Vmp=3 km/h)

I dati

Sezione 1

Tp= Tempo di percorrenza sul piano orizzontale = D/Vmp = 5/4 = 1.25 ore (30 minuti)

Sezione 2

Tp= Tempo di percorrenza sul piano orizzontale = D/Vmp = 5/3 = 1.66 ore

Ts = Tempo di percorrenza in salita = H/Vms = 300/200 = 1,5 ora

Sezione 3

Tp= Tempo di percorrenza sul piano orizzontale = D/Vmp = 5/3 = 1.66 ore

Ts = Tempo di percorrenza in discesa = H/Vmd = 300/300 = 1 ora

Sezione 4

Tp= Tempo di percorrenza sul piano orizzontale = D/Vmp = 5/4 = 1.25

Somma dei tempi di percorrenza sul piano orizzontale (Tp)

1.25 ore (sezione 1) + 1.66 ore (sezione 2) + 1.66 ore (sezione 3) + 1.25 ore (sezione 4) = 5,82 ore

Somma dei tempi di percorrenza sui piani non orizzontali (Tdl)

1,5 ora (sezione 2) + 1 ora (sezione 3) = 2.5 ore = 2 ora e 30 minuti

Tmax = Tempo massimo calcolato = Max(Tp, Tdl)= 5,82 ore

Tmin = Tempo massimo calcolato = Min(Tp, Tdl) = 2.5 ore

TE = Tmax + (Tmin/2) = 5,82 + (2.5/2)= 7.07 ore = 7 ore e 4 minuti circa

I tempi indicati sono tempi effettivi che non tengono conto delle soste.

Ignazio Caloggero

Presidente AIPTOC – Associazione Italiana professionisti del Turismo e Operatori Culturali

Area di riferimento: Speciale Turismo e Ambiente  

Percorsi Formativi Professionalizzanti e Tematici (Corsi Base o di aggiornamento) riconosciuti da AIPTOC – Area Ambiente

Estratti dalla Banca Dati “Turismo Arti e Spettacolo”. Per la richiesta di riconoscimento dei vostri corsi: Riconoscimento Percorsi Formativi Esterni

Corsi Professionalizzanti 

Corsi Base e di Aggiornamento 

L'articolo Turismo d’Avventura – Calcolo dei tempi di percorrenza dei sentieri escursionistici: Il metodo brasiliano proviene da AIPTOC.

]]>
Turismo d’Avventura – Valutazione del Rischio in ambito escursionistico: Metodo delle tre Matrici https://www.aiptoc.it/turismo-davventura-valutazione-del-rischio-in-ambito-escursionistico/ Wed, 31 Mar 2021 18:16:41 +0000 https://www.aiptoc.it/?p=8230 L'articolo Turismo d’Avventura – Valutazione del Rischio in ambito escursionistico: Metodo delle tre Matrici proviene da AIPTOC.

]]>

Turismo d’Avventura – Valutazione del Rischio in ambito escursionistico: Metodo delle tre Matrici

(Versione Beta)

Area di riferimento: Speciale Turismo e Ambiente

Riassunto

L’articolo presenta un nuovo modello di calcolo del rischio denominato “Metodo delle tre Matrici” elaborato dal Centro Studi Helios in collaborazione con AIPTOC – Associazione italiana professionisti del Turismo e Operatori Culturali.

Il modello nasce per la valutazione dei rischi nel settore del Turismo d’avventura in cui i servizi escursionisti rientrano, si adatta comunque a qualunque offerta turistica che vede il coinvolgimento di partecipanti e in luoghi che potrebbero presentare dei pericoli.

Il Metodo è costituito dal Calcolo del rischio in tre fasi.

  1. Calcolo di Ri (Rischio iniziale): Calcolo del rischio iniziale e sua rappresentazione attraverso la Matrice PxD   
  2. Calcolo di Rc (Rischio calcolato o effettivo): Calcolo del rischio rapportato ai partecipanti e sua rappresentazione attraverso la Matrice PxDxT  
  3. Calcolo di Rs (Rischio residuo o finale): Calcolo del rischio finale a seguito dell’applicazione delle misure di prevenzione, protezioni e organizzative e sua rappresentazione attraverso la Matrice PxDxTxFR 

Dove T è un fattore correttivo (amplificativo) che vale da 1 a 3 (amplificativo) che tiene conto dalla tipologia dei partecipanti e FR un fattore correttivo che vale da 1 a 0.2 (riduttivo) che tiene conto delle misure, preventive, correttive e organizzative adottate.

Il metodo presentato è ancora nella sua versione di studio e richiede approfondimenti soprattutto di tipo statistico legati alle probabilità degli eventi pericolosi associati ai singoli luoghi interessati ai servizi escursionistici. Chiunque voglia collaborare a migliorare il metodo può farlo inviando i propri contributi a info@aiptoc.it

Il Metodo delle tre Matrici

Le Guide escursionistiche e le strutture che forniscono servizi di avventura in genere, dovrebbero sempre, come consigliato dalla norma UNI ISO 21101:2020 Turismo d’avventura – Sistemi di gestione della sicurezza – Requisiti e dalla norma internazionale, ancora in fase di discussione (la “ISO/CD 3021 – Adventure tourism — Hiking and trekking activities — Service requirements”), compilare un inventario dei pericoli e dei rischi che andrebbe aggiornato periodicamente.

Di seguito un elenco non esaustivo di situazioni in cui potrebbe essere opportuno effettuare una valutazione del rischio:

  • Contatti con rettili e animali
    • Vipere
    • Lupi,
    • Cani randagi
    • Cinghiali
    • Orsi
    • Animali al pascolo (Mandrie)
  • Contatti con insetti
    • Ragni
    • Zecche
    • Imenotteri (Api, Vespe, Calabroni e Bombi )
    • Scorpioni
    • Scolopendre
    • Altri insetti pericolosi
  • Pericoli legati alla meteorologia
    • Nebbia
    • Fulmini e Temporali
    • Valanghe
    • Pioggia, Esondazioni
    • Vento
    • Grandine, Neve e Ghiaccio
  • Conflitti tra i partecipanti e/o tra i componenti del Team operativo
  • Rischi di cadute o scivolamento lungo il sentiero
  • Cadute in acqua
  • Caduta di sassi, rami o altri oggetti lungo il percorso
  • Aumento improvviso del volume dell’acqua lungo il percorso nei pressi di dighe
  • Equipaggiamento inadatto
  • Incendi
  • Allergie e contatti con piante e alcuni tipi di vegetazione
  • Inquinamento ambientale
  • Intossicazioni alimentari
  • Traffico veicolare
  • Malessere o difficolta dei partecipanti
    • Mal di montagna (MAM – Male Acuto di Montagna)
    • Labirintite
    • Vertigini (acrofobia)
    • Insolazione (colpo di sole)
    • Ipotermia
    • Ipertermia (colpo di calore)
    • Disidratazione
    • Stanchezza
    • Riluttanza o desiderio di rinuncia da parte del partecipante per qualsiasi motivo
  • Perdita di parti dell’equipaggiamento o altri strumenti accessori
  • Perdita di uno o più partecipanti

I concetti di rischio e pericolo

Il concetto di rischio è molto ampio e non riguarda unicamente il settore della sicurezza delle persone, l’analisi del rischio (risk assessment) e la relativa gestione (risk management) è ormai applicato in tutti i settori per svariate esigenze e non solo quelle relative agli ambienti di lavoro.

Rivediamo ancora una volta la differenza che esiste tra “pericolo”, “danno” e “rischio” limitandoci comunque all’ambito della sicurezza dei partecipanti e del team operativo interessato ad una escursione.

Pericolo (P)

Potenziale fonte di lesione o danno alla salute (la vipera è un pericolo)

Danno (D) (rischio + evento scatenante)

Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell’eventi (il danno provocato dal morso di una vipera)

Rischio (R) (pericolo + esposizione)

Combinazione della probabilità e della conseguenza (danno) del verificarsi di uno specifico evento pericoloso (il rischio di essere morsi da una vipera durante un evento escursionistico)

Per ogni pericolo che interessa l’ambito escursionistico andrebbe calcolato il rischio tenendo conto delle probabilità di venire in contatto con situazioni di rischio (evento scatenante) e delle possibili entità del danno che i partecipanti o lo stesso personale del team operativo può subire.

Il rischio R può essere ricondotto al prodotto di due grandezze probabilistiche R = PxD:

  • Probabilità: la frequenza con cui un determinato evento si può verificare. Intesa come la probabilità di venire in contatto con situazioni di rischio (Es: contatti con animali, insetti, flora, situazioni ambientali estreme, ecc);
  • Dannomagnitudo delle conseguenze; entità del danno che subisce il partecipante o i componenti del team escursionistico. (fratture, distorsioni, shock anafilattico, infarto, malori in genere, ecc)

R = PxD è anche raffigurabile in un grafico avente in ascissa la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

È possibile ridurre il rischio in modo significativo attraverso:

  • Interventi di Prevenzione: mirano alla riduzione della probabilità di accadimento dell’evento
  • Interventi di Protezione: mirano a ridurre il danno senza intaccare la probabilità di verificarsi dell’evento.

Rivediamo il grafico precedente da un altro punto di vista.

Indichiamo con:

Rc: Rischio calcolato con la formula R=PxD (in questa fase non consideriamo, per semplificazione il fattore moltiplicativo T che vedremo invece più avanti)

Ra: Rischio accettabile

Rs: Rischio residuo

Nel grafico seguente, al fine di ricollegarci con i termini usati precedenti, indichiamo R1= Ra; R2=Rc; f=P e m=D

Come si può vedere dal grafico, l’obiettivo generale è, attraverso interventi di prevenzione e protezione, ma anche attraverso adeguate misure organizzative, di abbattere la curva del rischio, in modo da ottenere un rischio residuo che sia al disotto del rischio accettabile.

Metodo delle tre Matrici

In questa sede verrà presentato un modello di calcolo del rischio denominato “Metodo delle tre Matrici” elaborato dal Centro Studi Helios in collaborazione con AIPTOC – Associazione italiana professionisti del Turismo e Operatori Culturali.

Il modello nasce per la valutazione dei rischi nel settore del Turismo d’avventura in cui i servizi escursionisti rientrano, si adatta comunque a qualunque offerta turistica che vede il coinvolgimento di partecipanti e in luoghi che potrebbero presentare dei pericoli.

Il Metodo è costituito dal Calcolo del rischio in tre fasi.

  1. Calcolo di Ri (Rischio iniziale): Calcolo del rischio iniziale e sua rappresentazione attraverso la Matrice PxD
  2. Calcolo di Rc (Rischio calcolato o effettivo): Calcolo del rischio rapportato ai partecipanti e sua rappresentazione attraverso la Matrice PxDxT
  3. Calcolo di Rs (Rischio residuo o finale): Calcolo del rischio finale a seguito dell’applicazione delle misure di prevenzione, protezioni e organizzative e sua rappresentazione attraverso la Matrice PxDxTxFR

Dove T è un fattore correttivo che vale da 1 a 3 (amplificativo) che tiene conto dalla tipologia dei partecipanti e FR un fattore correttivo che vale da 1 a 0.2 (riduttivo) che tiene conto delle misure, preventive, correttive e organizzative adottate.

1) Calcolo di Ri: Rischio iniziale (Matrice PxD)

Il calcolo del rischio iniziale avviene applicando la classica Matrice del rischio

Rivediamo le variabili che andranno a costituire la matrice R=PxD

Definizione del valore di probabilità (P)

VALORE DI 

PROBABILITÀ

DEFINIZIONE

INTERPRETAZIONE DELLA 

DEFINIZIONE

1 Improbabile

• Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili per provocare danni 

• Non sono noti fatti analoghi verificatisi

• Il suo verificarsi susciterebbe incredulità

• Frequenza di accadimento molto bassa

2 Poco probabile

• Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità per provocare danni 

• Sono noti solo rarissimi episodi analoghi già verificatisi

• Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

• Frequenza di accadimento bassa

3 Probabile

• Si sono verificati altri fatti analoghi 

• Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa

• Frequenza di accadimento media

4 Molto probabile

• Si sono verificati altri fatti analoghi 

• Esiste una correlazione diretta tra la situazione in esame ed il verificarsi del danno ipotizzato

• Frequenza di accadimento alta

Per quanto riguarda il valore P, molto è legato alla esperienza del Leader escursionista tenendo conto di volta in volta del contesto in cui ci troviamo. Se consideriamo ad esempio al pericolo costituito dalla vipera e la probabilità di incontrarla, il valore da dare a P è zero se ci si trova in Sardegna e può variare da tanti fattori in base alla zona oggetto della escursione ma anche in base alla stagione, alle temperature, al tipo di terreno incontrato durante il percorso, agli orari della giornata e così via.

Nel calcolo del valore P bisognerà quindi tenere conto di molti fattori, tra cui:

  • Tipo di terreno incontrato durante l’escursione
  • Località
  • Stagione
  • Temperature effettive
  • Orario della giornata
  • Segnalazioni precedenti, esperienze personali e fatti noti associati al luogo visitato

Definizione del valore di gravità del danno (D)

VALORE DI 

DANNO

DEFINIZIONE

INTERPRETAZIONE DELLA 

DEFINIZIONE

1 Lieve
  • Infortunio o episodio di esposizione con possibili conseguenze invalidanti immediatamente reversibili o temporanei
  • Danni ambientali lievi immediatamente ripristinabili
2 Medio
  • Infortunio o episodio di esposizione con possibili conseguenze invalidanti reversibile
  • Danni ambientali non gravi facilmente ripristinabili
3 Grave
  • Infortunio o episodio di esposizione con possibili conseguenze invalidanti
  • Danni ambientali gravi difficilmente ripristinabili o ripristinabili non immediatamente
4 Molto Grave
  • Infortunio o episodio di esposizione con possibili conseguenze letali o di invalidità totale o gravemente invalidanti
  • Danni ambientali molto gravi non ripristinabili

Bisognerà tenere conto del possibile danno che può derivare da un incontro o una esposizione con la fonte del possibile danno. Ad esempio, un morso di vipera o di un ragno altamente velenoso potrebbe in alcune circostanze, portare alla morte, da qui il consiglio di assegnare il valore massimo al parametro D per cui andrebbe messo 4.

Matrice del Rischio R=Probabilità/Danno

La scelta effettuata in questo modello è la seguente:Il risultato è una matrice a 2 dimensioni R=PxD, dove la valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare la scala di priorità degli interventi da adottare.

R >9 Rosso -> rischio alto

≤ R < 9 Arancione -> rischio medio alto

≤ R < 6 Giallo -> rischio medio basso

≤ R < 3 Verde -> rischio basso

2) Calcolo di Rc: Rischio calcolato (Matrice PxDxT)

Consideriamo adesso la seguente variabile

  • Tipologia Partecipanti: la tipologia di partecipanti (anziani, bambini, persone debilitate, persone con allergie particolari, persone non adeguatamente preparate o attrezzate, ecc)

Per il calcolo del valore correttivo bisogna distinguere i partecipanti come partecipanti a rischio (Es: presenza di patologie o con situazioni fisiche debilitanti, bambini, anziani, ecc.) e partecipanti non a rischio. Inoltre, è opportuno tenere conto della preparazione e informazioni ricevute che può essere adeguata o meno.

Valore correttivo T legato ai Partecipanti

Valore 

Correttivo

INTERPRETAZIONE DELLA 

DEFINIZIONE

1 Partecipanti non a rischio adeguatamente preparati e informati
1,5 Partecipanti non a rischio non adeguatamente preparati o informati
2 Partecipanti a rischio adeguatamente preparati e informati
3 Partecipanti a rischio non adeguatamente preparati o informati

Nota: In questa fase si è voluto dare, per semplificazione, un peso crescente da 1 a 3 in base alla classificazione appena data, uno studio più approfondito sulla tipologia dei partecipanti potrebbe portare ad una assegnazione ancora più mirata e variegata che tenga conto dei pesi diversi che possono assumere i casi individuati.

Il calcolo del rischio effettivo avviene applicando la classica Matrice del rischio il cui valore finale viene corretto da un fattore moltiplicatore che va da 1 a 3

La formula Rc= PxDxT indica il rischio calcolatoche tiene conto del fattore correttivo T

Come nella matrice classica R=PxD, la valutazione numerica (il cui valore finale dipenderà dalla correzione del fattore T) e cromatica del rischio permette di identificare la scala di priorità degli interventi da adottare.

Il risultato finale sarà una matrice del rischio che si basa su 3 variabili: P, D e T, non essendo semplice la rappresentazione in 3D di tale matrice vediamo i vari valori che potranno assumere le singole celle della matrice bidimensionale PxD.

In base ai valori che può assumente la variabile T, sarà quindi possibile ottenere le seguenti tabelle finali.

 

Come si può notare il rischio calcolato aumenta al variare di T si va da T=1 (Partecipanti non a rischio adeguatamente preparati e informati) che vede una situazione invariata rispetto al calcolo iniziale a T=3 (Partecipanti a rischio non adeguatamente preparati o informati) che vede il rischio calcolato triplicarsi rispetto al calcolo iniziale.

3) Calcolo di Rs: Rischio residuo (Matrice PxDxTxFR)

Il calcolo del rischio effettivo avviene applicando la classica Matrice del rischio il cui valore finale viene corretto da un fattore moltiplicatore che va da 1 a 3 e da un ulteriore fattore riduttivo FR che va da 1 a 0.2

Nel calcolo del rischio, R = PxDxT (Rischio = Probabilità X Danno X Tipologia di Partecipante), dovrebbe essere considerato un ulteriore fattore correttivo, in questo caso riduttivo “FR”, legato alla competenza, preparazione, e adozione di un sistema di gestione per la sicurezza da parte degli organizzatori delle escursioni.

Fattore riduttivo del rischio FR: a sua volta basato sulla valutazione dei seguenti parametri:

  • Prevenzione: Presenza di misure di prevenzione
  • Protezione: Presenza di misure di protezione
  • Competenze: Personale preparato e adeguatamente formato per l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione
  • Organizzazione: Presenza di una organizzazione in grado di gestire un Sistema di Gestione della Sicurezza, che individua in modo formale ruoli, compiti e responsabilità per la Gestione della Sicurezza. (Es: Presenza di un Sistema di Gestione della Sicurezza ai sensi della norma UNI ISO 21101:2020 Turismo d’avventura – Sistemi di gestione della sicurezza – Requisiti)

Per ognuno dei parametri Prev, Prot, Comp e Org daremo un valore che va da 0 a 0.2.

Valore correttivo legato alla Prevenzione

Valore 

Correttivo

DEFINIZIONE

INTERPRETAZIONE DELLA 

DEFINIZIONE

0.2 Adeguata Adeguata e applicabile al Contesto di riferimento
0,1 Migliorabile Prevenzione sufficiente ma migliorabile
0,05 Non sufficiente Prevenzione non sufficiente al contesto di riferimento
0 Assente Nessuna prevenzione o inapplicabile al contesto di riferimento

Valore correttivo legato alla Protezione

Valore 

Correttivo

DEFINIZIONE

INTERPRETAZIONE DELLA 

DEFINIZIONE

0.2 Adeguata Adeguata e applicabile al Contesto di riferimento
0,1 Migliorabile Protezione sufficiente ma migliorabile
0,05 Non sufficiente Protezione non sufficiente al contesto di riferimento
0 Assente Nessuna protezione o inapplicabile al contesto di riferimento

Valore correttivo legato alla Competenze

Valore 

Correttivo

DEFINIZIONE

INTERPRETAZIONE DELLA 

DEFINIZIONE

0.2 Adeguata Competenze Adeguate e applicabili al Contesto di riferimento
0,1 Migliorabile Competenze sufficienti ma migliorabili
0,05 Non sufficiente Competenze non sufficienti al contesto di riferimento
0 Assente Nessuna competenza specifica in base al contesto di riferimento

Valore correttivo legato alla Organizzazione

Valore 

Correttivo

DEFINIZIONE

INTERPRETAZIONE DELLA 

DEFINIZIONE

0.2 Adeguata L’organizzazione ha adottato un SGS o procedure per la gestione dei rischi legati al contesto adeguate e applicabili al Contesto di riferimento
0,1 Migliorabile L’organizzazione ha adottato un SGS o procedure per la gestione dei rischi legati al contesto ma risultano migliorabili
0,05 Non sufficiente L’organizzazione ha adottato un SGS o procedure per la gestione dei rischi legati al contesto che non sono sufficienti
0 Assente L’organizzazione non ha adottato nessun SGS o procedure per la gestione dei rischi legati al contesto

 

Nota: In questa fase si è voluto dare, per semplificazione, un peso crescente da 0 a 0,2 in base alla classificazione appena data, uno studio più approfondito potrebbe portare ad una assegnazione ancora più mirata e variegata che tenga conto dei pesi diversi da associare alle diverse situazioni

La formula FR = 1- (Prev+Prot+Comp+Orga) costituirà il Fattore di Riduzione FR. Si può notare come il valore può variare da FR=1 (minimo valore di riduzione) a FR=0,2 (massimo valore di riduzione). La proposta è quella di non andare oltre lo 0.2 in quanto si parte dal presupposto che il rischio residuo, non possa mai, per un principio di prudenza, scendere al di sotto del 80% del rischio calcolato nella fase iniziale.

Il risultato finale sarà quindi una matrice del rischio che si basa su 4 variabili: P, D, T, FR.

La formula Rs (Rischio residuo) = R=PxDxTxFR rappresenterà il rischio residuo che dovrebbe essere, se possibile al di sotto del rischio accettabile Ra.

Vediamo una delle matrici viste in precedenza (il caso peggiore) come si trasforma nel caso in cui FR sia 0.2 (situazione ottimale dal punto di vista della prevenzione, protezioni, competenze e misure organizzative adottate.

 

Come si vede dai colori, il rischio calcolato inziale si è ridotto in modo notevole grazie ad adeguate misure di protezione, prevenzione, competenze del personale e organizzazione che adotta procedure specifiche. Ciò che deve far riflette è che il rischio esiste sempre. La cella rossa potrebbe significare, ad esempio che nonostante tutte le accortezze adottate o adottabili, se incontriamo una vipera e il morso riguarda una persona in condizioni debilitanti o bambino, il rischio rimane altissimo.

La metodologia della matrice a 4 variabili, si adatta a qualsiasi “servizio di avventura” potrebbe inoltre essere applicata in qualsiasi situazione che vede il coinvolgimento fisico di partecipanti, compreso le classiche offerte turistiche e culturali (es visita di un museo o di una località turistica).

Così come nella matrice classica R=PxD, la valutazione numerica (il cui valore finale dipenderà dalle correzioni dei fattori T e FR) e cromatica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi che l’organizzatore della escursione (o il leader) dovrà attivare al fine di ridurre i rischi durante il percorso escursionistico.

In conclusione possiamo quindi affermare che in ambito escursionistico può quindi essere calcolato in base alla valutazione delle seguenti variabili:

  • Probabilità: la frequenza con cui un determinato evento si può verificare. Intesa come la probabilità di venire in contatto con situazioni di rischio (Es: contatti con animali, insetti, flora, situazioni ambientali estreme, ecc);
  • Dannomagnitudo delle conseguenze; entità del danno che subisce il partecipante o i componenti del team escursionistico. (fratture, distorsioni, shock anafilattico, infarto, malori in genere, ecc)
  • Tipologia Partecipanti: la tipologia di partecipanti (anziani, bambini, persone debilitate, persone con allergie particolari, persone non adeguatamente preparate o attrezzate, ecc)
  • Fattore riduttivo del rischio FR: a sua volta basato sulla valutazione dei seguenti parametri:
  • Prevenzione: Presenza di misure di prevenzione
  • Protezione: Presenza di misure di protezione
  • Competenze: Personale preparato e adeguatamente formato per l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione
  • Organizzazione: Presenza di una organizzazione in grado di gestire un Sistema di Gestione della Sicurezza, che individua in modo formale ruoli, compiti e responsabilità per la Gestione della Sicurezza. (Es: Presenza di un Sistema di Gestione della Sicurezza ai sensi della norma UNI ISO 21101:2020 Turismo d’avventura – Sistemi di gestione della sicurezza – Requisiti)

Nota: Il rischio globale da considerare per una escursione non dovrebbe essere una media dei singoli rischi ma dovrebbe essere quello più alto rilevato tra tutti i tipi di rischio valutati.

Ignazio Caloggero

Presidente AIPTOC – Associazione Italiana professionisti del Turismo e Operatori Culturali

Area di riferimento: Speciale Turismo e Ambiente  

Percorsi Formativi Professionalizzanti e Tematici (Corsi Base o di aggiornamento) riconosciuti da AIPTOC – Area Ambiente

Estratti dalla Banca Dati “Turismo Arti e Spettacolo”. Per la richiesta di riconoscimento dei vostri corsi: Riconoscimento Percorsi Formativi Esterni

Corsi Professionalizzanti 

Corsi Base e di Aggiornamento 

L'articolo Turismo d’Avventura – Valutazione del Rischio in ambito escursionistico: Metodo delle tre Matrici proviene da AIPTOC.

]]>
Riconoscimento ai sensi della legge 4/2013 dei professionisti ecomuseali: Pubblicato lo schema di riferimento https://www.aiptoc.it/ecomuseologo-requisiti-di-conoscenza-abilita-e-competenza/ Thu, 11 Mar 2021 15:21:28 +0000 https://www.aiptoc.it/?p=8122 L'articolo Riconoscimento ai sensi della legge 4/2013 dei professionisti ecomuseali: Pubblicato lo schema di riferimento proviene da AIPTOC.

]]>

Riconoscimento ai sensi della legge 4/2013 dei professionisti ecomuseali: Pubblicato lo schema di riferimento

Pubblicato lo schema di riferimento della figura professionale “Ecomuseologo” che racchiude tre distinte specializzazioni: Esperto in Percorsi Ecomuseali, Direttore Ecomuseale ed Educatore Ecomuseale. Lo schema di riferimento contiene i requisiti di conoscenza, abilità e competenza necessari per il riconoscimento ai sensi della legge 4/2013 delle professioni ecomuseali dall’Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali (AIPTOC). Il riconoscimento ai sensi della legge 4/2013 è prerequisito necessario per ottenere l’Attestazione di Qualità e Qualificazione professionale ai sensi della legge 4/2013 che permette, tra le altre cose, di richiedere l’inserimento dell’elenco dei professionisti al portale di reclutamento per la PA (“inPA” portale di reclutamento del personale della PA).

Lo schema di riferimento  è stato elaborato in conformità al Tourism, Arts and  Entertainment Competence Framework (TAECF) ed è sottoposto a inchiesta pubblica a disposizione di tutti gli stakeholder della filiera culturale ed ecomuseale  al fine di raccogliere commenti e contributi utili a migliorarne i contenuti. Tutte le parti interessate sono invitate a migliorare lo schema inviando i loro contributi a info@aiptoc.it e aderendo, se lo desiderano, al progetto TAS: Turismo Arte e Spettacolo.

L’Ecomuseologo è una figura professionale, ad alto contenuto intellettuale e complessità, che possiede competenze specifiche per svolgere le seguenti attività:

Attività inerenti il Patrimonio Ecomuseale:

  • Individuazione,
  • Catalogazione,
  • Conoscenza,
  • Interpretazione,  
  • Documentazione,
  • Conservazione,
  • Tutela,
  • Valorizzazione,
  • Formazione,
  • Educazione

  Attività inerenti i percorsi ecomuseali:

  • Ideazione
  • Progettazione,
  • Partecipazione,
  • Realizzazione,
  • Comunicazione
  • Gestione,
  • Valutazione
  • Miglioramento

L’ecomuseologo può svolgere la sua attività sia presso Enti pubblici e privati sia come lavoro autonomo anche in qualità di in qualità di Esperto/Consulente.

L’Esperto del Patrimonio Culturale ha una profonda conoscenza del Patrimonio Culturale, nelle sue varie forme da quello materiale (beni culturali storico-artistico, beni paesaggistici e naturali) a quello immateriale (tradizione, folklore, arte, enogastronomia, artigianato tipico, storia e tradizioni locali) ed è in grado di utilizzare le proprie conoscenze che hanno come obiettivo la tutela, valorizzazione e  il rinnovo dell’identità culturale di una comunità.

Al fine di tenere conto, delle diverse specializzazioni operanti nel settore ecomuseale, e della corretta assegnazione delle abilità, conoscenze e competenza, vengono prese in considerazione tre profili specialistici ai fini dell’esercizio della professione di Ecomuseologo:

  • Profilo P1: Esperto in Percorsi Ecomuseali
  • Profilo P2: Direttore Ecomuseale
  • Profilo P3: Educatore Ecomuseale

Note:

  1. È considerato Ecomuseologo il professionista che ha la preparazione per svolgere le attività associate ad almeno uno dei 3 profili indicati.
  2. I tre profili non sono da considerarsi distinti in senso assoluto o incompatibili tra di loro, in quanto si diversificano unicamente per alcuni aspetti operativi e settoriali.
  3. Un Ecomuseologo opera in una o più delle aree indicate.

Lo schema pubblicato indica:

  • la normativa di riferimento
  • i compiti e le attività specifiche associate alle singole specializzazione dell’Ecomuseologo ,
  • le   abilità, conoscenze e le competenze (autonomia e Responsabilità in relazione ai compiti
  • I criteri di Valutazione del profilo professionale che tengono conto dei titoli di studio (apprendimento formale), della formazione specifica (apprendimento non formale) e dell’esperienza lavorativa o professionale (apprendimento informale)

Per i contenuti di dettaglio dello schema: Ecomuseologo (SP/TAECF/CP147) 

Riferimenti: Il Quadro per le Competenze Turistiche, dell’Arte e dello Spettacolo: “Tourism, Arts and  Entertainment Competence Framework (TAECF)” è stato elaborato in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework – EQF), alla Raccomandazione 2009/C 155/02 (Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale -ECVET) e al modello e-CF 3.0 (European e-Competence Framework) per le parti applicabili. L’implementazione del TACF è uno degli obiettivo del progetto TAS: Turismo Arte e Spettacolo

Per approfondimenti: Tel. 0932 1847122 info@aiptoc.it

L'articolo Riconoscimento ai sensi della legge 4/2013 dei professionisti ecomuseali: Pubblicato lo schema di riferimento proviene da AIPTOC.

]]>
Educatore Ambientale: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza https://www.aiptoc.it/educatore-ambientale-requisiti-di-conoscenza-abilita-e-competenza/ Sun, 28 Feb 2021 14:13:18 +0000 https://www.aiptoc.it/?p=7977 L'articolo Educatore Ambientale: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza proviene da AIPTOC.

]]>

Educatore Ambientale: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Pubblicato lo schema di riferimento dei Requisiti di conoscenza, abilità e competenza della figura professionale “Educatore Ambientale”.  Lo schema, a cui ha contribuito l’Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali (AIPTOC) che ha fornito, il suo contributo scientifico culturale, è stato elaborato in conformità al Tourism, Arts and  Entertainment Competence Framework (TAH-CF) ed è sottoposto a inchiesta pubblica a disposizione di tutti gli stakeholder della filiera turistico culturale al fine di raccogliere commenti e contributi utili a migliorarne i contenuti. 

L’Educatore Ambientale  è una figura professionale altamente specializzata, che si focalizza sulla sensibilizzazione e sull’istruzione riguardo le tematiche ambientali e lo sviluppo sostenibile. Le sue competenze abbracciano vari aspetti, dalla conoscenza approfondita degli ecosistemi e della biodiversità, alla capacità di promuovere pratiche sostenibili, fino alla ricerca e alla valorizzazione dei beni ambientali.

Le aree di competenza dell’Educatore Ambientale includono:

  1. Individuazione e Conoscenza: Capacità di identificare gli elementi chiave degli ecosistemi, comprendere le interazioni tra specie e l’impatto delle attività umane sull’ambiente.

  2. Protezione e Ricerca: Impegno nella tutela dell’ambiente attraverso la ricerca scientifica e l’applicazione di metodi e tecniche per la conservazione.

  3. Valorizzazione: Promozione del patrimonio naturale come risorsa preziosa che necessita di conservazione e attenzione.

  4. Formazione ed Educazione: Sviluppo e attuazione di programmi educativi mirati a diverse fasce di età, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza ambientale e promuovere comportamenti sostenibili.

  5. Promozione dello Sviluppo Sostenibile: Incoraggiamento di pratiche che bilanciano le esigenze economiche, sociali e ambientali per le generazioni presenti e future.

L’Educatore Ambientale può essere un dipendente o un lavoratore autonomo che fornisce le sue prestazioni in una varietà di contesti, dai centri di educazione ambientale ai parchi e riserve naturali, dalle istituzioni educative alle organizzazioni non profit e enti locali.

La sua attività può variare da lezioni teoriche a laboratori pratici, da escursioni guidate a campagne di sensibilizzazione, sempre con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza e il rispetto per l’ambiente.

La figura dell’Educatore Ambientale è fondamentale in un’epoca in cui le questioni ambientali sono sempre più pressanti. Attraverso il loro lavoro, gli educatori ambientali non solo trasmettono conoscenze importanti, ma ispirano anche un cambiamento positivo nel comportamento individuale e collettivo verso un futuro più sostenibile.

Per i contenuti di dettaglio dello schema: Educatore Ambientale: Schema di riferimento

Differenza tra Educatore Ambientale e le figure di Educatore professionale socio-pedagogico, pedagogista 

L’educatore socio-pedagogico e l’educatore ambientale sono due figure professionali distinte che operano in ambiti specifici, ognuna con obiettivi e metodi educativi propri. Di seguito vengono descritte le principali differenze tra queste due figure:

Educatore Socio-Pedagogico

  1. Ambito di intervento: L’educatore socio-pedagogico opera principalmente nel settore sociale ed educativo, rivolgendosi a bambini, adolescenti, adulti e anziani. Il suo intervento è volto a promuovere il benessere, l’integrazione sociale e lo sviluppo personale degli individui, specialmente di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità o disagio.

  2. Obiettivi: Gli obiettivi includono il supporto allo sviluppo delle competenze sociali, emotive e cognitive, il rafforzamento dell’autostima, la prevenzione del disagio sociale e la promozione dell’integrazione e dell’inclusione.

  3. Metodi e strumenti: Utilizza metodologie educative, tecniche di counseling, attività di gruppo e individuali, laboratori espressivi e ludico-creativi, programmi di formazione e orientamento, per favorire l’apprendimento e il miglioramento della qualità di vita degli individui.

Educatore Ambientale

  1. Ambito di intervento: L’educatore ambientale si concentra sull’educazione ambientale e sulla sensibilizzazione riguardo le tematiche legate alla sostenibilità, alla conservazione della natura e alla promozione di stili di vita sostenibili. Il suo pubblico può variare dai bambini agli adulti, in contesti formali (scuole) e informali (parchi, riserve naturali, comunità).

  2. Obiettivi: Gli obiettivi principali sono aumentare la consapevolezza ambientale, promuovere atteggiamenti e comportamenti rispettosi dell’ambiente, educare alla sostenibilità e alla biodiversità, e incoraggiare azioni concrete a favore dell’ambiente.

  3. Metodi e strumenti: Impiega attività didattiche all’aperto, escursioni, laboratori pratici, progetti di citizen science, giochi e simulazioni, per insegnare concetti ecologici e ambientali in modo interattivo e coinvolgente.

In sintesi, mentre l’educatore socio-pedagogico si focalizza sullo sviluppo sociale ed educativo dell’individuo e sul suo benessere all’interno della società, l’educatore ambientale mira a instillare una maggiore consapevolezza e responsabilità ambientale, educando al rispetto e alla tutela dell’ambiente naturale. Entrambe le figure professionali sono fondamentali per promuovere una società più equa, inclusiva e sostenibile.

Elementi di riflessione per le figure indicate nella LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

La legge 205/2017 al comma 594 stabilisce i requisiti per ottenere la qualifica di:

  • Educatore professionale socio-pedagogico
  • Pedagogista

Per quanto riguarda le prime due figure la legge stabilisce che operano nei  servizi  e  nei  presidi   socio-educativi   e socio-assistenziali,  nei  confronti  di  persone   di   ogni   eta’, prioritariamente  nei  seguenti  ambiti:   educativo   e   formativo; scolastico;   socio-assistenziale,   limitatamente    agli    aspetti socio-educativi; della genitorialita’ e  della  famiglia;  culturale; giudiziario; ambientale;  sportivo  e  motorio;  dell’integrazione  e della cooperazione internazionale.  

1)  servizi  e   presidi  presidi   socio-educativi   e socio-assistenziali. 

I presidi socio-educativi e socio-assistenziali sono strutture e servizi destinati a fornire supporto, assistenza, educazione e integrazione a individui e gruppi che si trovano in situazioni di vulnerabilità o bisogno. Questi presidi mirano a promuovere il benessere sociale, l’educazione e l’inclusione di persone di tutte le età, dalla prima infanzia alla terza età, attraverso interventi mirati e personalizzati. Di seguito vengono descritte le caratteristiche principali di entrambi:

  1. Presidi socio-educativi: Questi presidi si concentrano sull’educazione e lo sviluppo personale e sociale degli individui. Spesso sono rivolti a bambini, adolescenti e giovani adulti, ma possono anche includere programmi per adulti e anziani. Gli obiettivi principali includono il sostegno educativo, la prevenzione del disagio giovanile, la promozione dell’integrazione sociale e il rinforzo delle competenze personali e sociali. Esempi di presidi socio-educativi possono includere centri diurni per minori, laboratori educativi, centri di aggregazione giovanile e programmi di formazione e orientamento.

  2. Presidi socio-assistenziali: Questi servizi si focalizzano sull’assistenza e il supporto a persone che si trovano in situazioni di fragilità, come anziani, disabili, famiglie in difficoltà economica o sociale, e immigrati. Gli obiettivi includono la tutela della salute, il sostegno alla domiciliarità, l’integrazione sociale, e l’assistenza nelle attività quotidiane. Esempi di presidi socio-assistenziali possono essere i servizi di assistenza domiciliare, i centri di accoglienza per persone senza fissa dimora, le case famiglia per minori, e le strutture residenziali per anziani o persone con disabilità.

In entrambi i casi, l’approccio utilizzato è generalmente multidisciplinare e personalizzato, basato sulle specifiche esigenze dell’individuo o del gruppo target. Questi presidi possono essere gestiti da enti pubblici, come i comuni o le regioni, o da organizzazioni del terzo settore, come associazioni, cooperative sociali e enti religiosi, spesso in collaborazione con le istituzioni pubbliche. L’obiettivo finale è quello di garantire la protezione sociale, promuovere l’inclusione e migliorare la qualità della vita degli individui e delle comunità.

2)  A proposito dell’articolo 594 della Legge 205/2017.

Riportiamo per chiarezza l’intero articolo 594 

“594. L’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell’ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attivita’ svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni eta’, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialita’ e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.”

Il comma individua due aspetti: 

a) I settori in cui operano  le figure professionali di “Educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista”:  servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali

b) gli ambiti prioritari: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialita’ e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale.

A nostro avviso non va confuso l’ambito di riferimento con il fatto che negli stessi ambiti possono operare altre figure professioni distinte dall’Educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista, solo a titolo di esempio: Educatore ambientale,  Educatore Sportivo, Educatore Motorio, Educatore alla Cooperazione Internazionale o altri educatori che operano in questi ambiti.

Questo aspetto è fondamentale per comprendere che, sebbene gli ambiti di intervento possano sovrapporsi, le competenze e gli approcci metodologici possono variare significativamente a seconda della figura professionale.

La legge 205/2017 al comma 596 stabilisce inoltre i requisiti per ottenere la qualifica di Educatore professionale socio-sanitario, figura che non approfondiamo in questo contesto. 

Per approfondimenti: Tel. 0932 1847122 info@aiptoc.it

L'articolo Educatore Ambientale: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza proviene da AIPTOC.

]]>
Professioni regolamentate, protette, non regolamentate e professioni turistiche: Un po’ di chiarezza https://www.aiptoc.it/professioni-regolamentate-protette-non-regolamentate-e-professioni-turistiche-un-po-di-chiarezza/ Thu, 04 Feb 2021 18:12:16 +0000 https://www.aiptoc.it/?p=7517 L'articolo Professioni regolamentate, protette, non regolamentate e professioni turistiche: Un po’ di chiarezza proviene da AIPTOC.

]]>

Professioni regolamentate, protette, non regolamentate e professioni turistiche: Un po’ di chiarezza 

Premessa: 

Alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato N. 05213/2020 che chiarisce una volta per tutte che non possono essere abilitate nuove professioni turistiche senza una legge nazionale, è opportuno capire la differenza che passa tra professioni regolamentate, protette e professioni turistiche. E’ inoltre opportuno chiarire cosa sono le professioni non regolamentate ed il ruolo, sempre più evidente, che hanno le Associazioni Nazionali ex legge 4/2013 nel disciplinare e attestare le competenze delle professioni non regolamentate.
 
L’articolo è diviso in 4 parti:
1) Professioni regolamentate, protette, non regolamentate
2) Le professioni turistiche 
3) Evoluzione normativa delle professioni turistiche
4) Il caso delle Guide Naturalistiche
5) La normativa europea 
 
 
 

1) Professioni regolamentate, protette, non regolamentate

In relazione alle attività professionali è possibile utilizzare la seguente classificazione:

  • Professioni non regolamentate: Sono quelle professioni che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio.  Si tratta di professioni aperte indifferentemente sia ai possessori di titoli di studio italiani che esteri, per le quali non si ha necessità di ottenerne il riconoscimento legale o formale per poterle esercitare. Sono non regolamentate, ad esempio, le professioni della pubblicità, della comunicazione, del marketing, dei vari settori artistici e musicali, della mediazione linguistica (interpreti e traduttori), del settore turistico (ad esclusione delle figure specificatamente normate come la guida turistica, l’accompagnatore turistico, il direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo, il maestro di sci e la guida alpina) e tantissime altre ancora.
  • Professioni regolamentate: Sono le professioni per cui la legge prescrive il possesso di determinati titoli (medico, dentista, veterinario, farmacista, infermiere, ingegnere, architetto, guida turistica, accompagnatore turistico,). La legge stabilisce sia il titolo di studio indispensabile che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale – Tra queste figure rientrano moltissime figure: avvocato, commercialista, insegnante, fisioterapista, biologo, ingegnere – in tutto oltre 800 professioni -). L’esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata.
  • Professioni protette: Sono considerate professioni protette quelle il cui esercizio è subordinato alla iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229, 2° e 3° co., c.c.) tenuti dai rispettivi ordini professionali. (Es. di notaio, avvocato, ingegnere, medico, ecc). La definizione di “professione protette” è più restrittiva rispetto a quella di “professione regolamentata”.  Nella sostanza le professioni protette sono le professioni regolamentate nel sistema ordinistico (ordini, albi e collegi). La loro protezione consiste, soprattutto, nell’interdizione ad esercitare la professione per chiunque non sia iscritto nell’albo o ne sia stato espulso.

La definizione di “professione protette” è più restrittiva rispetto a quella di “professione regolamentata”.  Nella sostanza le professioni protette sono le professioni regolamentate nel sistema ordinistico (ordini, albi e collegi). La loro protezione consiste, soprattutto, nell’interdizione ad esercitare la professione per chiunque non sia iscritto nell’albo o ne sia stato espulso.

Professioni non regolamentate

Le professioni non regolamentate, dette anche professioni “non ordinistiche” sono da alcuni anni sempre più numerose ed in forte crescita, crescita dovuta alla capacità di adeguamento alle mutevoli esigenze del mercanto e al progresso scientifico e tecnologico. In Italia, tali professioni sono disciplinate dalla Legge 4/2013: “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

In base alla legge 4/2013, coloro che esercitano professioni non organizzate in ordini o collegi possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, su base volontaria, al fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire l’applicazione della disciplina, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Le associazioni professionali di questo tipo non hanno un carattere di rappresentanza esclusiva (possono esistere infatti più associazioni per la stessa attività professionale) e non hanno scopo di lucro. Non è infatti obbligatorio iscriversi a tali associazioni (come invece accade per gli Ordini), ma chi ne entra a far parte è tenuto a seguire specifici codici di condotta volte a favorire la tutela degli utenti e il rispetto della concorrenza.

Un libero professionista che svolge una professione non regolamentata, ha tre modi di attestare la qualità dei propri servizi:

  • l’autodichiarazione
  • l’attestazione di Qualità e di Qualificazione professionale dei servizi prestati da parte di una Associazione costituita ai sensi della Legge 4/2013
  • la certificazione da parte di organismi accreditati da Accredia, nel caso esistano norne tecniche UNI che individuano i requisiti professionali

Inizia ad affermarsi, da alcuni anni,  l’idea che le associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico (Legge n. 4/2013) svolgono un ruolo sempre più importante e delicato nella formazione degli elenchi dei professionisti assoggettati alla legge 4/2013 (Professioni non organizzate in ordini o collegi). L’importanza di un riconoscimento delle competenze dei professionisti da parte di una Associazione ex Legge 4/2013 è orami evidente anche a seguito dei recenti decreti emanati a livello nazionale e regionale vediamone alcuni:

  • 2019: Decreto MIBACT  D.M. 244 del 20 maggio 2019 che istituisce l’elenco nazionale dei “Professionisti dei beni culturali” relativo alle seguenti professioni: Antropologo fisico, Archeologo, Archivista, Bibliotecario, Demoetnoantropologo, Esperto di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, Storico dell’arte. Le associazioni ex Legge 4/2013, sono considerate associazioni certificanti ai sensi dell’art. 4, comma 7 del D.M 244/2019, per il riconoscimento dei requisiti professionali ai fini dell’inserimento nell’elenco nazionale dei “Professionisti dei beni culturali
  • 2020: Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2019, stabilisce che i professionisti aderenti alle associazioni professionali ex Legge 4/2013 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge sono stati individuati tra i possibili beneficiari delle agevolazioni previste dallo stesso Decreto
  • 2021: La Regione Sicilia ha pubblicato un Decreto (DA 0033 del 19/01/2021) finalizzato alla realizzazione di un elenco delle guide ambientali, escursionistiche e naturalistiche operanti in Sicilia. Il Decreto stabilisce che possono essere inseriti nell’elenco i professionisti iscritti ai registri nazionali di Associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico.
  • 2021: Con la pubblicazione nella GU 268 del 10/11/2021 del DPCM 14/10/2021 anche i professionisti in possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge 4/2013 potranno effettuare domanda al portale del reclutamento per conferimento incarichi professionali nelle pubbliche amministrazioni.  

Da notare come finalmente il DPCM 14/10/2021  mette sullo stesso piano, ai fini dell’inserimento nella Pubblica Amministrazione, le professioni non ordinistiche a quelle ordinistiche, infatti ai  fini del decreto si intende per: “professionista”: la persona fisica iscritta ad un albo, collegio o ordine professionale e i professionisti come definiti ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Art. 1 DPCM 14/10/2021 

Ecco i dettagli del decreto: DPCM del 14/10/2021 (Decreto reclutamento)

Professioni regolamentate

Nell’ordinamento italiano in virtù dell’articolo 117 della Costituzione, la materia delle professioni è riconducibile alla competenza concorrente Stato-Regioni. La Corte Costituzionale (Corte Costituzionale, sentenza n. 300/2010 e sentenza n. 230/2011) ha in più occasioni precisato i limiti dei legislatori regionali in materia di professioni, stabilendo che l’individuazione delle figure professionali, e relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando, per contro nella competenza delle Regioni, la sola disciplina di quegli aspetti che presentino uno specifico collegamento con la realtà regionale (vedi le sentenze della Corte costituzionale n. 424 del 2005, n. 40 del 2006, n. 300 del 2007, n. 93 del2008, n. 138 del 2009, n. 98 del 2013 e n. 178 del 2014).

Il legislatore regionale non può dunque, istituire nuove figure professionali né stabilirne i relativi requisiti (vedi la sentenza n. 117 del 2015). Tale aspetto vale anche per le professioni turistiche. Ne consegue che lo Stato è legittimato a dettare i principi generali in materia e, precisamente, norme in tema di: individuazione dei profili professionali, requisiti e titoli necessari per l’esercizio di tali professioni, definizione degli ordinamenti didattici, istituzione di albi.

Per un approfondimento sulla sentenza 117/2015:

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=117

2) Le professioni turistiche 

Professioni turistiche (Art. 6 Codice del Turismo)

Sono professioni turistiche quelle attività aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.

Come abbiamo visto, la disciplina delle professioni turistiche, rientra nella competenza concorrente Stato-Regioni, per cui le regioni non possono istituire nuove figure professionali turistiche né stabilirne i relativi requisiti (ricordiamo la sentenza n. 117 del 2015).

Bisogna distinguere tra professioni turistiche protette (art. 2229 c.c) e professioni turistiche non protette il cui esercizio non è più sottoposto a restrizioni, ai sensi dell’articolo 33 comma 5° del d.l. 138/2011 convertito in legge 148/2011, sono tutte quelle professioni regolamentate dalle leggi regionali, che non sono disciplinate dalle leggi statali.

Sono professioni turistiche protette i maestri di sci e le guide alpine.

Tali professioni sono disciplinate dalle seguenti leggi:

Legge 2 gennaio 1989, n. 6 – Ordinamento della professione di guida alpina;

Legge 8 Marzo 1991, n. 81– Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

Sono professioni non protette le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e gli interpreti turistici regolamentate a livello regionale e il cui esercizio non è più sottoposto a restrizioni, a meno di una normativa statale che dovrebbe essere emanata d’intesa con la conferenza stato regione.

Tra le professioni turistiche vanno anche annoverate le molte professioni turistiche non regolamentate, per cui una classificazione delle professioni turistiche potrebbe essere la seguente:

Professioni turistiche regolamentate

Professioni turistiche protette (disciplinate da leggi statali ai sensi del art. 2229 c.c)

Professioni turistiche non protette (escluse dall’art. 2229 c.c ma regolamentate da specifiche normative regionali)

Professioni turistiche non regolamentate (da normative statali o regionali e individuate dall’art. 1, comma 2 della legge 4/2013)

3) Evoluzione normativa delle professioni turistiche

  •  Legge 5888/1888 inseriva le guide turistiche tra i cosiddetti “mestieri girovaghi”.  L’articolo 78 del regolamento attuativo 6517/1889 disponeva che i mestieri girovaghi fossero assoggettati alla vigilanza degli organi di polizia ed al possesso di un certificato di iscrizione nell’apposito registro il cui rilascio era condizionato ad un preventivo giudizio di affidabilità morale e di idoneità tecnica.  Tale assetto normativo confluì nella legislazione di pubblica sicurezza successiva.
  •  Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635: Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.
  •  Regio Decreto 18 marzo 1937 n. 488: Guide; Interpreti; Corrieri;
  •  Legge 2 gennaio 1989, n. 6 – Ordinamento della professione di guida alpina;
  •  Legge 8 Marzo 1991, n. 81– Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.
  •  Legge quadro sul turismo: l. 217/1983 (abrogata dalla L. 135/2001)

L’art. 11. “Attività professionali” individuava 10 figure professionali, disponendo che: le regioni accertano i requisiti per l’esercizio delle professioni di

  • guida turistica,
  • interprete turistico,
  • accompagnatore turistico o corriere,
  • organizzatore professionale di congressi,
  • istruttore nautico,
  • maestro di sci,
  • guida alpina,
  • aspirante guida alpina o portatore alpino (chi per professione accompagna singoli o gruppi in ascensioni fino al terzo grado di difficoltà o funge da capocordata in ascensioni a cui partecipino anche guide alpine),
  • guida speleologica (chi accompagna singoli o gruppi nell’esplorazione di grotte o cavità naturali),
  • animatore turistico
  • ogni altra professione attinente al turismo.

Tale elenco era NON tassativo, dando libertà alle regioni di disciplinare ulteriori attività turistiche: guida naturalistica o accompagnatore naturalistico, guida escursionistica, guida ambientale escursionistica, assistente o accompagnatore di turismo equestre, guida archeologica subacquea, accompagnatore di ippoturismo, maestro di mountain bike, ecc.

Legge quadro sul turismo: legge n. 135 del 29 marzo 2001 (abrogata dal Codice del Turismo);

La legge 135/2001, all’art. 7 ha fornito la seguente definizione di professioni turistiche:

Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività’ turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti….

Le regioni autorizzano all’esercizio dell’attività’ di cui al comma 5. L’autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera g).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 Settembre 2002

Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001)

Art. 1 comma g) Requisiti e modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche: Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente, disciplinano ed accertano i requisiti comuni per l’esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed emergenti, esercitate in forma autonoma e curano la qualificazione professionale, organizzando corsi di formazione alle professioni turistiche. Particolare attenzione sarà prestata nella formazione sulle tecniche di accoglienza.

Art. 1 comma n) Criteri uniformi per l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche: Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono concordemente i criteri uniformi per l’abilitazione all’esercizio delle professioni esercitate in forma autonoma in relazione alla tipologia professionale.

I 2 commi citati sono stati interessati da una pronuncia del Consiglio di Stato, sez. L’adunanza 3/12/2003 n.3165/2003 “la professione turistica non può essere inserita tra le professioni c.d. protette (art. 2229 codice civile), come evidenziato dal DPCM 13 settembre 2002”. Pertanto, sono stati annullati l’art. 1, n. 6, lettera g) e lettera n), dell’allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002,)

Legge n. 40/2007 (Legge Bersani):  Art. 10. Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche.

Il Decreto Bersani pur non liberalizzando del tutto la professione, riduce la restrizione che richiedeva a chi volesse esercitare la professione di guida di ottenere il patentino di autorizzazione da parte della propria regione o provincia. E’ importante le lettura di alcuni punti dell’articolo

“1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche’ ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilita’ all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea.

4. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali.

Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, l’esercizio dell’attività di guida turistica non può essere negato, ne’ subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori.

Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.

I soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica.”

 

Codice del Turismo: Decreto legislativo 23.05.2011 n° 79 (G.U. 06.06.2011): Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (modificato dal D.Lgs 21 maggio 2018 n° 62).

L’articolo 6 del “Codice del turismo” così come l’art. 7 della precedente legge 135/2001, non fornisce alcuna elencazione delle professioni turistiche, rinviando alla legislazione regionale l’individuazione e la regolamentazione di figure professionali, connesse alle specificità dei singoli ambiti territoriali.

Come già indicato, Il legislatore regionale non può istituire nuove figure professionali (oltre a quelle già indicate nella legge 217/1983) né stabilirne i relativi requisiti (sentenza n. 117 del 2015).

Per quanto sopra detto, sembrerebbe che le professioni turistiche previste dalla legge 217 del 1983, formalmente abrogata dalla 135/2001 e dal DPCM 13 settembre 2002, restano l’unico riferimento di norme statali di professioni turistiche non protette.

Interventi normativi in materia di professioni turistiche

Abbiamo già visto, nella lezione precedente, come per le professioni regolamentate e quindi anche per le professioni turistiche regolamentate, è necessario tenere conto di quanto previsto dalle normative relative al riconoscimento delle qualifiche professionali.

L’articolo 56 del trattato dell’U.E. prescrive inoltre, il divieto di restrizioni alla libera prestazione di servizi, in altro stato membro, a tutti i cittadini della U.E.

Con il D.P.R. 13 dicembre 1995 lo Stato italiano ha individuato, nei siti nazionali patrimonio dell’UNESCO, i luoghi riservati ai servizi delle guide turistiche specializzate. La Commissione CE con parere motivato del 13 dicembre 2004 ha ritenuto le disposizioni del D.P.R. 13 dicembre 1995 sproporzionatamente restrittive alla libera circolazione delle professioni. Secondo la Commissione CE gli unici luoghi, per i quali è richiesta la presenza di guide specializzate sono: i musei e i monumenti storici.

Corte Costituzionale sentenza n. 271/2009: è illegittima, per violazione dell’art. 40 Trattato Comunità Europee (libera prestazione dei servizi), l’indicazione di specifici ambiti territoriali.

Corte Costituzionale, sentenza n. 178/2014:È incostituzionale l’art. 73 comma 4 l. reg. Umbria 12 luglio 2013 n. 13, nella parte in cui dispone che le guide turistiche che hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione presso altre regioni e che intendono svolgere la propria attività nella regione Umbria sono soggette all’accertamento, da parte della provincia, limitatamente alla conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla giunta regionale”. La tutela della concorrenza compete, infatti, in via esclusiva allo Stato.

Corte Costituzionale, sentenza n. 117/2015: “È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, commi 49, lett. a), f), g), i), l. reg. Campania 7 agosto 2014, n. 16. Premesso che ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost., l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato e che ciò riguarda anche le professioni turistiche, anche nel periodo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, il cui art. 6 contiene una definizione generale di professione turistica, già offerta dall’art. 7, comma 5, l. 29 marzo 2001, n. 135, le disposizioni censurate, che istituiscono e disciplinano la figura professionale della guida archeologica subacquea violano l’art. 117, comma 3, Cost., in quanto l’enucleazione di peculiari figure professionali, a partire da un genus indicato dalla legge statale, è preclusa alla legge regionale (sentt. nn. 353 del 2003, 424 del 2005, 40 del 2006, 300 del 2007, 93, 222 del 2008, 138, 271, 328 del 2009, 132 del 2010, 98 del 2013, 178 del 2014)”. In questo caso, è la materia delle “professioni” ad essere stata considerata riservata allo Stato.

Corte Costituzionale, sentenza n. 30/2011: per professioni storicamente già esistenti, come gli “interpreti turistici” campani, per i quali, dato il venir meno della legge 217/1983, manca una disciplina a livello statale, con la conseguenza che le Regioni non possono disciplinarne la previsione né la tenuta di un albo professionale (Corte Cost. 117/2015 contro una legge regionale della Campania).

T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 24/02/2017, n. 2817: “L’abilitazione alla professione di guida turistica è nazionale e non regionale. Il comma 1 dell’art. 3, l. n. 97 del 2013 afferma il principio dell’abilitazione valida su tutto il territorio nazionale per l’esercizio della professione di guida turistica; la disposizione del comma 3 attribuisce al Ministro il potere di individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione e (a seguito del D.l. n. 83 del 2014, convertito nella L. n. 106 del 2014), dei requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e della disciplina del procedimento di rilascio. In tali disposizioni non vi è alcun riferimento ad una abilitazione regionale. Infatti, il rispetto della competenza regionale è assicurato dalla norma primaria con la previsione dell’intesa con la Conferenza unificata per l’esercizio del potere ministeriale, rispetto alla disciplina dell’abilitazione”.

Sentenza del Consiglio di Stato N. 05213/2020: conferma in sostanza quando specificato nella sentenza del TAR del 2017: “non potranno essere abilitate nuove guide turistiche senza una legge nazionale

si legga la sentenza attraverso il seguente link: Sentenza del Consiglio di Stato N. 05213/2020

Nella sostanza, a seguito delle varie sentenze suddette, potremmo ipotizzare che tutte le normative regionali in materia, tranne guide alpine e maestri di sci, rischiano di essere illegittime.

 

4) Il caso delle Guide Naturalistiche 

  • Regio Decreto 6 maggio 1940n. 635: Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.
  •  Regio Decreto 18 marzo 1937 n. 488: Guide; Interpreti; Corrieri;
  •  Legge 2 gennaio 1989, n. 6 – Ordinamento della professione di guida alpina;
  •  Legge 8 Marzo 1991, n. 81– Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

Le guide naturalistiche, cosi come tutte le altre professioni turistiche escluse dalle leggi non abrogate (Regio Decreto 488/1937, Legge 6/1989 e legge 81/1991) che sono Guide Alpine, Guide Turistiche, Interpreti e Corrieri (Accompagnatori Turistici), sono da considerarsi Professioni non regolamentate in quanto tutte norme che permettevano alle regioni di regolamentare tali figure sono state abrogate. (Legge quadro sul turismo: l. 217/1983 – abrogata dalla L. 135/2001 – e Legge quadro sul turismo: legge n. 135 del 29 marzo 2001abrogata dal Codice del Turismo -.

Le regioni in base a tutte le sentenze amministrative ormai note, tra cui Sentenza del Consiglio di Stato N. 05213/2020, non possono abilitare nuove professioni turistiche. le Regioni che hanno emesso Decreti e Leggi che disciplinano la figura della Guida Naturalistica in virtù di leggi abrogate dovrebbero adeguare il loro assetto normativo aggiornando o abrogando le vecchie norme, anche al fine di uniformare la loro legislazione a livello nazionale e non creare discrepanze tra una regione ed un’altra. Lo ha fatto, ad esempio, la Regione Sicilia che con il Decreto 19/01/2021 (DA 0033) ha, di fatto disconosciuto una sua precedete legge del 2004 istituendo un elenco di guide naturalistiche operanti in Sicilia (la cui partecipazione non è obbligatoria, in quanto proprio figure non regolamentate).  Il Decreto stabilisce che possono essere inseriti nell’elenco i professionisti iscritti ai registri nazionali di Associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Pertanto, le guide naturalistiche così come le altre professioni non regolamentate rientrano nella legge nazionale 4/2013 ”Disposizioni in materia di professioni non organizzate. Al fine di un maggiore garanzia per tali professioni e a tutela del consumatore la Legge istituisce le Associazioni Professionali autorizzate a rilasciare Attestazioni di Qualità e Qualificazione Professionali dei servizi prestati e a cui non vi obbligo di aderire, a differenze delle Associazioni Ordinistiche.

In relazione al settore del turismo d’avventura che comprende l’attività escursionistica, alcune Associazioni autorizzate dal MISE a rilasciare Attestazione di Qualità e Qualificazione sono:

  • AIPTOC – Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali
  • AGEM – Associazione Guide Escursionistiche Montane
  • A.I.G.C. – Associazione Italiana Guide Canyon
  • AIGS – Associazione Italiana Guide Sopravvivenza
  • A.I.GU.P.P. – Associazione Italiana Guide Professionali di Pesca
  • A.I.G.A.E. – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche
  • ASSOGUIDE
  • ENGC- Ente Nazionale Guide Canyoning
  • LAGAP – Libera Associazione Guide Ambientali 
  • F.E.S. – FederEscursionismo Sicilia
  • UIGC- Unione Italiana Guide Canyoning
  • EXPLORA Guide Escursionistiche Spedizioni Internazionali – GESI
  • FIPTES – Federazione Italiana Professionisti del Trekkincittà e del Turismo Esperenziale
  • AGCI – Associazione Guide Cicloturistiche Italiane
  • ENGC- Ente Nazionale Guide Canyoning

Elenco estrapolato dal sito: Ministero delle Imprese del Made in Italy  (Ex Mise) 

Regioni che non hanno una normativa specifica in materia di guide naturalistiche o che hanno abrogato precedenti normative:

Sicilia***, Calabria, Umbria, Puglia, Lazio, Lombardia, Campania, Molise, Bolzano, Trento, Abruzzo 

In queste regioni è pienamente applicabile la legge 4/2013.

Nota*** La Regione Sicilia ha, ha abrogato la vecchia legge sulle GAE per cui è pienamente applicabile la Legge 4/2013, anzi tale legge offre ulteriori vantaggi per i sicilia, infatti la Regione Sicilia ha pubblicato un Decreto (DA 0033 del 19/01/2021) finalizzato alla realizzazione di un elenco delle guide ambientali, escursionistiche e naturalistiche operanti in Sicilia. Il Decreto stabilisce che possono essere inseriti nell’elenco i professionisti iscritti ai registri nazionali di Associazioni di categoria riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico ed iscritte nell’apposito elenco pubblicato nel sito del MISE stesso, Ricordiamo che tale elenco è comunque a carattere volontario (anche se consigliabile)

Regioni che pur avendo una propria normativa regionale, tengono conto della Legge nazionale 4/2013:

           Venezia Giulia (vedi nota *) Piemonte (vedi nota **)

Nota *: La Regione Friuli-Venezia Giulia ha, di recente emesso un bando per cui per le GAE è previsto un esame a cui possono partecipare i professionisti riconosciuti ai sensi della Legge 4/2013. Scarica il Bando: Bando Friuli Venezia Giulia

Nota ** Dal sito della Regione Piemonte:

si comunica che per l’esercizio della professione turistica di Accompagnatore naturalistico/ guida escursionistica ambientale

adempiono il requisito formativo:

a) i soggetti che hanno superato il relativo corso di formazione regionale unitamente all’iscrizione negli appositi elenchi provinciali;

b) i soggetti che, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), hanno effettuato formazione permanente.

A seguito di recenti pronunce giurisdizionali e normative comunitarie…  si comunica che per l’esercizio della professione turistica di Accompagnatore naturalistico/ guida escursionistica ambientale i soggetti che, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), hanno effettuato formazione permanente. (si veda il link della Regione Piemonte si veda il link della Regione: Accompagnatore naturalististico (o guida escursionistica ambientale)

Regioni che hanno una normativa specifica in materia di guide naturalistiche:

 Sardegna****, Toscana, Basilicata, Liguria, Marche, Valle d’Aosta, Emilia Romagna e Veneto (in fase di revisione) 

In queste ultime regioni la normativa nazionale potrebbe trovarsi in conflitto con quella regionale. È opportuno che i professionisti valutino l’applicabilità della Legge 4/2013 consultando i funzionari delle rispettive regioni

Nota**** La Regione Sardegna ha una sua normativa regionale, ma da quanto indicato nel loro sito, sembrerebbe prendere in considerazione anche la Legge 4/2013 di seguito il link alla normativa della Regione Sardegna:  https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/489

In sintesi ecco alcuni elementi di riflessione:

1) La legge 4/2013 stabilisce chiaramente che l’attestazione di qualità e qualificazione professionale ai sensi della stessa legge non è obbligatoria ma volontaria, pertanto, le GAE (ad esclusione delle regioni che hanno una normativa regionale che lo impone) non hanno obbligo di iscriversi nei registri delle VARIE associazioni di categorie, anche se consigliamo sempre un riconoscimento formale ai sensi della legge 4/2013) che conferisce lo status di “professionista”, grazie al DPCM 14/10/2021.

2) Né la legge né il Ministero competente stabiliscono quale titolo di studio o quali requisiti si rendono necessari per il riconoscimento delle professioni disciplinate dalla Legge 4/2013. Ogni Associazione Professionale stabilisce in modo autonomo tali requisiti e li presenta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) nella fase iniziale di riconoscimento.

3) Non esiste in Italia nessuna “certificazione” delle GAE né nessuna Associazione italiana in grado di fornirla. La “certificazione” avviene solo in base a specifiche norme UNI e da parte di un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA.

4) Se una associazione afferma che rilascia una “certificazione” o afferma di essere l’unica associazione a rappresentare le GAE ed altre figure simili, lo fa in violazione, oltre che del codice etico, della legge 4/2013.

5) Non esiste un ‘accreditamento europeo’ per le Guide Ambientali Escursionistiche (GAE), né un ‘Registro Italiano’ centralizzato. Invece, ci sono numerosi registri gestiti dalle diverse Associazioni autorizzate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Ex MISE), che includono professionisti del turismo come le GAE. Oltre a ciò, esistono tanti elenchi (abilitanti) regionali quanti sono le regioni che hanno ancora una normativa regionale (normativa emessa in base ad una legge quadro sul turismo abrogata da molti anni).

6) Non vi è alcuna normativa che imponga alle Associazioni di limitarsi a una sola professione. Infatti, consultando l’elenco ministeriale si scopre che molte associazioni includono decine, se non centinaia, di professioni. Tra queste anche chi descrive le diverse professioni come “specializzazioni” che nella sostanza rappresentano professioni distinte e nascondendo di fatto che in realtà rappresentano molte più professioni di quanto dichiarato, cosa comunque del tutto legittima se solo fosse più trasparente

5) La normativa europea  

Per le professioni regolamentate è importante tenere conto di quanto previsto dalle normative relative al riconoscimento delle qualifiche professionali.

 La direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005, modificata dalla direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ha consolidato un sistema di riconoscimento reciproco che inizialmente era basato su 15 direttive. Essa prevede un riconoscimento automatico per un numero limitato di professioni sulla base di requisiti minimi di formazione armonizzati (professioni settoriali), un sistema generale di riconoscimento dei titoli legati alla formazione e un riconoscimento automatico dell’esperienza professionale. La direttiva 2005/36/CE ha inoltre istituito un nuovo sistema di libera prestazione di servizi. La direttiva 2005/36/CE si applica unicamente ai professionisti che intendono esercitare la medesima professione in un altro Stato membro.

In Italia le due direttive sono state recepite dalla seguente normativa.

D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206: “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento: delle qualifiche professionali, nonché’ della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”.

D.Lgs. 28 gennaio 2016 , n. 15: “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”. Il testo va a modificare il D.Lgs. 206/2007, legato al riconoscimento dei titoli professionali in Italia dei professionisti comunitari e connessi al registro dei prestatori di servizi.

Il 26 aprile 2019 è stato approvato in via definitiva il Disegno di legge n. 822-B “Legge europea 2018” che modifica ulteriormente il D.Lgs. 15/2016 al fine di tenere conto di una procedura di infrazione della Comunità Europea.

Il Consiglio Europeo con Direttiva 2006/123, detta Bolkestein, richiama tra l’altro gli Stati membri della U.E. ad eliminare per legge ogni diaframma al libero esercizio delle professioni, rivedendo l’attuale riconoscimento dei titoli professionali, che debbono essere di esclusiva pertinenza dello Stato. Il Consiglio Europeo esprimeva inoltre il giudizio che i limiti regionali alle professioni comportano una lesione al principio comunitario della libera prestazione dei servizi cui all’art. 49 del Trattato CEE.

 

Articolo estratto da corso di aggiornamento: SPE17: Legislazione Turistica  (Gratuito per i soci dell’Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali – AIPTOC)

Link con tutti i corsi gratuiti per i soci AIPTOC: Formazione Gratuita Soci

Ignazio Caloggero

Presidente Nazionale Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatori Culturali (AIPTOC)

L'articolo Professioni regolamentate, protette, non regolamentate e professioni turistiche: Un po’ di chiarezza proviene da AIPTOC.

]]>